Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale |
Data: | 07/08/1980 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. In attesa che, con apposita legge regionale, venga definita la revisione contrattuale per il triennio 1 gennaio 1979 - 31 dicembre 1981, al personale del ruolo unico regionale, in servizio alla [...] |
Art. 2. Gli importi di cui al precedente art. 1 vanno corrisposti anche sulla tredicesima mensilità e sono soggetti alle sole ritenute erariali. Gli stessi sono corrisposti in quanto compete lo [...] |
Art. 3. Gli oneri per gli assegni fissi e per le ritenute erariali derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio [...] |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 2.2.54 - Legge Regionale 7 agosto 1980, n. 29.
Miglioramenti economici al personale del ruolo unico regionale in attesa della definizione della revisione contrattuale 1979-1981.
(B.U. 7 agosto 1980, n. 82).
In attesa che, con apposita legge regionale, venga definita la revisione contrattuale per il triennio 1 gennaio 1979 - 31 dicembre 1981, al personale del ruolo unico regionale, in servizio alla data del 1 gennaio 1979 o successiva, è attribuita quale aumento contrattuale per i periodi sottoindicati, fatti salvi i successivi conguagli, una somma mensile lorda pari a:
qualifica anno 1979 anno 1980 anno 1981 |
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Commesso 40.000 51.500 51.500 |
Agente tecnico 45.000 61.500 61.500 |
guardia C.F.R. 50.000 83.500 83.500 |
maresciallo 55.000 107.000 107.000 |
C.F.R. |
Consigliere 65.000 154.000 154.000 |
Dirigente 90.000 180.000 180.000 |
Gli importi di cui al precedente art. 1 vanno corrisposti anche sulla tredicesima mensilità e sono soggetti alle sole ritenute erariali. Gli stessi sono corrisposti in quanto compete lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.
Gli importi di cui al precedente art. 1 non spettano al personale di cui all'art. 100 della
Gli oneri per gli assegni fissi e per le ritenute erariali derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati, per l'esercizio 1980, di lire 3460 milioni e rispettivamente di lire 1040 milioni.
Alla predetta maggiore spesa di lire 4500 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 - «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.