§ 2.4.3 - Legge Regionale 1 settembre 1981, n. 55.
Modifiche ed integrazione della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, concernente: «Attribuzione delle funzioni, dei beni e del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti soppressi
Data:01/09/1981
Numero:55


Sommario
Art. 1.      A favore del personale dei soppressi Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi, Ente nazionale per le Tre Venezie ed Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo, che [...]
Art. 2.      A favore del personale degli Enti soppressi, posto a disposizione della Regione, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 839 e nei confronti del quale trova applicazione, ai [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      Al personale, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che sia cessato dal servizio successivamente al 12 aprile 1980, o cessi prima dell'entrata in vigore della legge di cui [...]
Art. 5.      Gli oneri per gli assegni fissi e per le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 [...]
Art. 6.      Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 2.4.3 - Legge Regionale 1 settembre 1981, n. 55.

Modifiche ed integrazione della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, concernente: «Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti soppressi con l'articolo 1 bis introdotto nel D.L. 18 agosto 1978, n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641 e trasferiti alla Regione».

(B.U. 1 settembre 1981, n. 87).

 

Art. 1.

     A favore del personale dei soppressi Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi, Ente nazionale per le Tre Venezie ed Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo, che all'atto della soppressione dell'Ente non abbia usufruito di rinnovi contrattuali e che sia stato posto a disposizione della Regione, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 839, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere - in aggiunta agli acconti in godimento -, altresì, a titolo di acconto a far tempo dal 12 aprile 1980 e sino all'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, fatti salvi i successivi conguagli, gli aumenti contrattuali attribuiti o da attribuire, per gli anni 1980 e 1981, ai dipendenti regionali secondo la seguente equiparazione:

 

 

Carriera                                    qualifica funzionale

 

Direttiva                                            Consigliere

Concetto                                              Segretario

Esecutiva                                             Coadiutore

Ausiliaria tecnica                                Agente tecnico

Ausiliaria                                              Commesso

 

 

     Le stesse somme, allo stesso titolo e con le medesime decorrenze, sono altresì corrisposte, in aggiunta al trattamento economico in godimento, a favore del personale della soppressa Unione italiana di assistenza per l'infanzia, pure posto a disposizione della Regione.

     Ai fini della corresponsione delle somme suindicate trova applicazione il disposto dell'articolo 5 del D.P.R. 21 novembre 1978, n. 718.

 

     Art. 2.

     A favore del personale degli Enti soppressi, posto a disposizione della Regione, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 839 e nei confronti del quale trova applicazione, ai fini del trattamento economico, il D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, a titolo di anticipazione, il previsto trattamento anche per il periodo antecedente al 12 aprile 1980, fatta salva l'azione di regresso per il relativo onere nei confronti dello Stato [1].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     Al personale, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che sia cessato dal servizio successivamente al 12 aprile 1980, o cessi prima dell'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un'anticipazione sull'indennità di buonuscita maturata secondo l'ordinamento dell'Ente di provenienza, valutando la totalità dei servizi resi alle dipendenze dell'Ente medesimo e presso le strutture trasferite, ai sensi del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 839.

     La liquidazione dell'anticipazione è subordinata al rilascio, da parte del dipendente, di apposita procura irrevocabile, a favore della Regione, per la riscossione dell'indennità maturata nell'Ente di provenienza.

 

     Art. 5.

     Gli oneri per gli assegni fissi e per le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

     Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati rispettivamente di lire 230 milioni, 110 milioni e 70 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere complessivo di lire 410 milioni si provvede mediante. storno di pari importo dal capitolo 1954 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983, e del bilancio per l'esercizio 1981.

 

     Art. 6.

     Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I Sezione I - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale

- Categoria II - il capitolo 237 con la denominazione: «Anticipazione

sull'indennità di buonuscita spettante al personale degli Enti soppressi

posto a disposizione della Regione ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 18

dicembre 1979, n. 839».

     Lo stanziamento del precitato capitolo viene fissato in lire 30 milioni per l'esercizio 1981; gli oneri per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli per gli esercizi medesimi.

     Al precitato onere di lire 30 milioni si provvede con l'entrata di cui al comma successivo.

     Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Categoria XIII - Rubrica n. 1 - il capitolo 754 con la denominazione: «Rimborso dell'anticipazione sull'indennità di buonuscita corrisposta dalla Regione al personale degli Enti soppressi posto a disposizione della Regione ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 839» e con lo stanziamento di lire 30 milioni per l'esercizio 1981.

 

     Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 1 della L.R. 14 aprile 1983, n. 28.

[2] Norma sostitutiva del 1º comma dell'art. 16 della L.R. 22 dicembre 1980, n. 70.