§ 2.2.29 - Legge Regionale 15 marzo 1976, n. 2.
Integrazione della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, concernente: «Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:15/03/1976
Numero:2


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.  Norma finale.
Art. 4. 


§ 2.2.29 - Legge Regionale 15 marzo 1976, n. 2. [1]

Integrazione della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, concernente: «Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia».

(B.U. 16 marzo 1976, n. 16).

 

Art. 1.

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     (Omissis).

 

     Art. 3. Norma finale.

     La domanda per il conseguimento del beneficio di cui all'articolo 99, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il beneficio suindicato non può, comunque, avere effetto anteriore alla predetta data.

     Gli acconti erogati dall'Amministrazione regionale al personale degli Enti soppressi, in forza del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, verranno recuperati in sede di attribuzione del trattamento economico di inquadramento.

 

     Art. 4.

     Gli oneri per gli assegni fissi ed accessori nonchè per le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico agli appropriati capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1976 ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.