Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 13/05/2002 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Bilancio di competenza - Stato di previsione dell’entrata e della spesa. |
Art. 2. Bilancio di cassa - Stato di previsione dell’entrata e della spesa. |
Art. 3. Residui attivi e passivi presunti. |
Art. 4. Quadro generale riassuntivo. |
Art. 5. Classificazione della entrata e della spesa. |
Art. 6. Bilancio pluriennale. |
Art. 7. Residui perenti. |
Art. 8. Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato. |
Art. 9. Allegati del bilancio. |
Art. 10. Pubblicazione. |
§ 6.3.128 - L.R. 13 maggio 2002, n. 22. [1]
Bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002/2004.
(B.U. 17 maggio 2002, n. 9 - S.S. n. 1).
Art. 1. Bilancio di competenza - Stato di previsione dell’entrata e della spesa.
1. E' approvato in Euro 7.163.603.463,82 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2002, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A - 2a colonna).
2. E' approvato in Euro 4.173.519.188,94 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2002, annesso alla presente legge (tabella A - 2a colonna - riga contabilità speciali).
3. E' autorizzato l’accertamento dei tributi e delle altre entrate per l’anno 2002.
4. E' approvato in Euro 7.163.603.463,82 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base della spesa della Regione per l’anno finanziario 2002, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B - 2a colonna).
5. E' approvato in Euro 4.173.519.188,94 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l’anno finanziario 2002, annesso alla presente legge (tabella B - 2a colonna - riga contabilità speciali).
6. E' autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai precedenti commi 4 e 5.
Art. 2. Bilancio di cassa - Stato di previsione dell’entrata e della spesa.
1. E' approvato in Euro 7.131.945.504,19 lo stato di previsione di cassa delle unità previsionali di base dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2002, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A - 3a colonna).
2. E' approvato in Euro 4.431.544.708,26 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2002, annesso alla presente legge (tabella A - 3a colonna - riga contabilità speciali).
3. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l’anno 2002.
4. E' approvato in Euro 6.901.628.283,91 lo stato di previsione di cassa delle unità previsionali di base della spesa della Regione per l’anno finanziario 2002, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B - 3a colonna).
5. E' approvato in Euro 4.633.111.115,12 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l’anno finanziario 2002, annesso alla presente legge (tabella B - 3a colonna - riga contabilità speciali).
6. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai precedenti commi 4 e 5.
Art. 3. Residui attivi e passivi presunti.
1. E' approvato in Euro 3.366.433.995,09 il totale dei residui attivi presunti delle unità previsionali di base al 1° gennaio 2002, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A - 1a colonna).
2. E' approvato in Euro 258.025.519,32 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2002, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A - 1a colonna - riga contabilità speciali).
3. E' approvato in Euro 586.495.126,97 il totale dei residui passivi presunti delle unità revisionali di base al 1° gennaio 2002, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B - 1a colonna).
4. E' approvato in Euro 459.591.926,18 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2002, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B - 1a colonna - riga contabilità speciali).
Art. 4. Quadro generale riassuntivo.
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l’anno finanziario 2002, annesso alla presente legge, ai sensi dell’art. 14, comma 1, della
Art. 5. Classificazione della entrata e della spesa.
1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall’art. 11 della
2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall’art. 12 della
Art. 6. Bilancio pluriennale.
1. E` approvato il bilancio pluriennale della Regione per l’arco di tempo relativo agli anni 2002/2004 allegato al bilancio annuale, ai sensi dell’art. 4 della
Art. 7. Residui perenti.
1. E' autorizzata la iscrizione, nelle apposite UPB dello stato di previsione della spesa 8.3.01.01 (parte corrente) e 8.3.01.02 (parte in conto capitale), degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi precedenti, che sono caduti in perenzione amministrativa alla chiusura dell’esercizio 2001 a norma dell’art. 52 - commi 3 e 4 - della
2. La copertura finanziaria della spesa autorizzata al precedente comma, ammontante a complessive Euro 701.821.922,24 di cui Euro 257.790.149,29 di parte corrente e Euro 444.031.772,95 di parte in conto capitale, è garantita da quota parte del saldo finanziario positivo (avanzo d’amministrazione).
Art. 8. Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato.
1. Fino a quando non sia diversamente disposto da Leggi regionali, alle spese per l’esercizio delle funzioni trasferite alla Regione si provvede, nei limiti dei capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa, sulla base della normativa statale in quanto applicabile.
Art. 9. Allegati del bilancio.
1. Sono approvati i seguenti allegati:
- Allegato n. 1, concernente l’elenco delle spese finanziate in tutto o in parte con la disponibilità costituita dal saldo finanziario positivo (art. 13 - comma 2 - della
- Allegato n. 2, concernente il prospetto che mette a raffronto, per unità previsionale di base, gli stanziamenti di competenza relativi alle entrate derivanti da assegnazioni statali e comunitarie, con i correlati stanziamenti di competenza relativi alla spesa (art. 14, comma 1, lett. a) della
Art. 10. Pubblicazione.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegati
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 2 della