§ 1.2.64 - L.R. 6 giugno 2014, n. 8.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:06/06/2014
Numero:8


Sommario
Art. 1 . (Modifiche all’articolo 1)
Art. 2 . (Integrazioni alla l.r. 1/2005)
Art. 3 . (Modifiche all’articolo 2)
Art. 4 . (Modifiche all’articolo 4)
Art. 5 . (Entrata in vigore)


§ 1.2.64 - L.R. 6 giugno 2014, n. 8.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).

(B.U. 9 giugno 2014, n. 25)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 1)

1. All’articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola: “cinquanta” è sostituita dalla seguente parola: “trenta”; le parole: “compreso il Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti parole: “oltre il Presidente della Giunta regionale”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: “2 bis. Il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali così denominate:

a) circoscrizione nord;

b) circoscrizione centro;

c) circoscrizione sud.”;

c) dopo il comma 2 bis è inserito il seguente comma: “2 ter. Le circoscrizioni elettorali di cui al comma 2 bis sono così composte:

a) la circoscrizione nord comprende i Comuni dell’attuale Provincia di Cosenza;

b) la circoscrizione centro comprende i Comuni delle attuali Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;

c) la circoscrizione sud comprende i Comuni dell’attuale Provincia di Reggio Calabria.”;

d) dopo il comma 2 ter è inserito il seguente comma: “2 quater. Per la circoscrizione elettorale di cui alla lettera b) del comma 2 bis, le liste sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province corrispondenti.”;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente: “Non sono ammesse al riparto dei seggi:

a) le liste regionali che non abbiano ottenuto nell’intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi o almeno il 4 per cento, se facenti parte di una coalizione;

b) le coalizioni che non abbiano ottenuto complessivamente nell’intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi espressi a favore delle stesse.”;

f) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: “In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali.”;

g) i commi 6 bis e 6 ter sono abrogati.

 

     Art. 2. (Integrazioni alla l.r. 1/2005)

1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 1/2005 è inserito il seguente articolo:

“1 bis. (Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d’intesa con il Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le stesse modalità.”.

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 2)

1. All’articolo 2 della l.r. 1/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 la parola: “Quaranta” è sostituita dalla seguente parola: “Ventiquattro”;

b) alla lettera b) del comma 1 la parola: “Nove” è sostituita dalla seguente parola: “Sei”; la parola: “alta” è sostituita dalla seguente parola: “alla”;

c) al comma 2 le parole: “anche non” sono soppresse.

 

     Art. 4. (Modifiche all’articolo 4)

1. All’articolo 4 della l.r. 1/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola: “nove” è sostituita dalla seguente parola: “sei”;

b) alla lettera a) del comma 1 la parola: “dei” è sostituita dalla seguente parola: “del”;

c) alla lettera b) del comma 1 la parola: “25” è sostituita dalla seguente parola: “15”; la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente parola: “tre”; le parole: “cinque” sono sostituite dalle seguenti parole: “tre”;

d) alla lettera c) del comma 1 la parola: “25” è sostituita dalla seguente parola: “15”; la parola: “nove” è sostituita dalla seguente parola: “sei”;

e) alla lettera e) del comma 1 primo e secondo periodo le parole: “55 per cento” sono sostituite dalle seguenti parole: “60 per cento”.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.