§ 1.2.52 - L.R. 6 febbraio 2010, n. 4.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, recante: «Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:06/02/2010
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni e integrazioni all’articolo unico della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1)
Art. 2.  (Integrazioni della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 1.2.52 - L.R. 6 febbraio 2010, n. 4.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, recante: «Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale».

(B.U. 1 febbraio 2010, n. 2 - S.O. 8 febbraio 2010, n. 2)

 

Art. 1. (Modificazioni e integrazioni all’articolo unico della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1)

1. La numerazione «Articolo unico» è sostituita dalla seguente:

 

«Art. 1».

 

2. Al secondo comma dell’articolo 1, dopo le parole «fissato in cinquanta» sono aggiunte le seguenti: «, compreso il Presidente della Giunta regionale».

 

3. Al termine del comma 4 dell’articolo 1 sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché le liste provinciali che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti di cui all’articolo 27 dello Statuto. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali» [1].

 

     Art. 2. (Integrazioni della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1)

1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 sono aggiunti i seguenti:

 

«Art. 2. (Composizione delle liste regionali)

1. All’articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 2 le parole «Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione» sono sostituite dalle seguenti: «Quaranta dei Consiglieri assegnati alla Regione»;

b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nove dei Consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell’ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.»;

c) non si applica la disposizione di cui al comma 5;

d) l’ultimo periodo del comma 8 è abrogato;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo».

2. L’articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:

«1. La votazione per l’elezione del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all’eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L’elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale anche non collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato.

Qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata».

3. Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle allegate alla presente legge con le lettere A e B.

4. In ogni ricorrenza nella legge 23 febbraio 1995, n. 43, in luogo della parola «capolista» deve leggersi «candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale».

Art. 3. (Numero delle candidature nelle liste circoscrizionali)

1. All’articolo 9, comma quinto, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole «non inferiore ad un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a due terzi».

Art. 4. (Assegnazione dei seggi con criterio maggioritario)

1. Ai nove seggi da assegnare con sistema maggioritario e agli eventuali seggi in sovrannumero di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005 n. 1, sono proclamati dall’Ufficio elettorale circoscrizionale candidati presenti nelle liste circoscrizionali secondo il numero di seggi assegnati a ciascuna lista dall’Ufficio centrale regionale con la comunicazione di cui all’articolo 15, comma sedicesimo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108. A tal fine nella applicazione dell’articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2) del tredicesimo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del Consiglio regionale»;

b) il primo periodo del numero 3) del tredicesimo comma è sostituito dai seguenti:

«3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 25, assegna al medesimo gruppo di liste quattro dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai successivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. I restanti cinque seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2)».

c) il numero 4) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

«4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 25, assegna al medesimo gruppo di liste i nove seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3)»;

d) non si applica la disposizione di cui al numero 5);

e) il numero 7) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

«7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all’unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo»;

f) al quattordicesimo comma le parole «ai sensi dell’articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1;

g) non si applicano le disposizioni di cui al quindicesimo comma [2].

2. Non si applica la disposizione di cui all’articolo 16, comma 3, della legge 17 febbraio 1968 n. 108.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

TABELLA A

FAC-SIMILE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE DI CUI ALL’ART. 2

 

(Omissis)

 

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: la prima e la seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, racchiusi in un rettangolo, i contrassegni delle liste presentate a livello provinciale, con una riga, posta a destra di ciascun contrassegno, destinata all’espressione dell’eventuale voto di preferenza.

Sulla destra di ogni rettangolo, nel quale sono riportati il contrassegno od i contrassegni di ogni lista provinciale, sono stampati il nome ed il cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale collegato.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove. - Le parti terza e quarta debbono essere utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.

Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste provinciali, collegate con lo stesso candidato a Presidente della Giunta regionale, l’altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le liste provinciali collegate.

I rettangoli più ampi, contenenti il nome e cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale, sono disposti, sulla scheda, secondo l’ordine risultato dal sorteggio compiuto dall’Ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutte le circoscrizioni elettorali della Regione. – I rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista provinciale e la linea destinata all’eventuale indicazione della preferenza sono collocati, all’interno del rettangolo più ampio con il nome e cognome del candidato a Presidente della Giunta regionale, seguendo l’ordine risultante dal sorteggio effettuato dall’Ufficio centrale circoscrizionale.

La scheda deve essere piegata verticalmente, in modo che la prima parte ricada, verso destra, sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. - La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla denominazione della Regione Calabria, alla data della votazione, alla circoscrizione elettorale regionale, alla firma dello scrutatore ed al bollo della sezione.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 6.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 6.