Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 consiglio regionale |
Data: | 28/05/2010 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. 1. All’articolo 1, comma 6, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 è aggiunto il seguente comma |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 1.2.55 - L.R. 28 maggio 2010, n. 12.
Disciplina transitoria ed urgente in materia di incompatibilità statutaria.
(B.U. 17 maggio 2010, n. 9 - S.S. 28 maggio 2010, n. 5)
1. All’articolo 1, comma 6, della
6 bis. Nelle more dell’approvazione di una legge regionale che disciplini in forma specifica le modalità della supplenza del Consigliere regionale nominato Assessore, l’istituto della sospensione di diritto dall’incarico di Consigliere regionale, previsto dall’articolo 35, comma 4 bis, dello Statuto regionale, non trova applicazione.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.