Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 consiglio regionale |
Data: | 12/09/2014 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 1, l.r. 1/2005) |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 4, l.r. 1/2005) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 1.2.67 - L.R. 12 settembre 2014, n. 19.
Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale).
(B.U. 12 settembre 2014, n. 43)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 1,
1. All’articolo 1 della
a) il secondo periodo del comma 2 è soppresso;
b) al comma 2 quater viene aggiunto il seguente periodo: «Per la Circoscrizione di cui al precedente periodo l’Ufficio centrale circoscrizionale è istituito presso il Tribunale di Catanzaro»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell’8 per cento, non abbia ottenuto, nell’intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi.».
Art. 2. (Modifiche all’articolo 4,
1. All’articolo 4 della
a) al comma 1 le parole da «Ai sei seggi» fino a «7 febbraio 2005 n. 1,» sono sostituite dalle seguenti parole «Ai seggi da assegnare con sistema maggioritario»;
b) alla lettera e) del comma 1, primo e secondo periodo, della
c) alla fine del terzo periodo della lettera e) del comma 1 vengono aggiunti i seguenti periodi: «Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del nono comma e, in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.»;
d) la lettera f) del comma 1 è abrogata.
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre 2016, n. 243, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, per la parte in cui elimina il rinvio all’intero art. 5, comma 1, della