§ 2.1.10 - L.R. 5 marzo 1979, n. 7.
Rideterminazione della misura della indennità chilometrica e del trattamento economico di missione per i componenti di organismi collegiali previsti da [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:05/03/1979
Numero:7


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'entrata in vigore della legge 26 luglio 1978 n. 417, l'indennità chilometrica di cui al secondo comma dell'art. 2 della L.R. 3 febbraio 1978, n. 9 viene rideterminata nella [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      L'indennità chilometrica viene, altresì, rideterminata nella misura di cui al primo comma dell'art. 1 per i componenti degli altri organismi collegiali aventi diritto da leggi regionali.


§ 2.1.10 - L.R. 5 marzo 1979, n. 7.

Rideterminazione della misura della indennità chilometrica e del trattamento economico di missione per i componenti di organismi collegiali previsti da leggi regionali.

 

Art. 1.

     A decorrere dall'entrata in vigore della legge 26 luglio 1978 n. 417, l'indennità chilometrica di cui al secondo comma dell'art. 2 della L.R. 3 febbraio 1978, n. 9 viene rideterminata nella misura di un quinto del prezzo di un litro di benzina-super vigente nel tempo. Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

     Viene altresì rideterminato, a decorrere dal 1° dicembre 1977, il trattamento economico di missione, di cui al terzo comma dell'art. 2 della citata legge regionale, nella misura prevista dal punto 2) del primo comma dell'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4.

     L'indennità chilometrica viene, altresì, rideterminata nella misura di cui al primo comma dell'art. 1 per i componenti degli altri organismi collegiali aventi diritto da leggi regionali.

 

 


[1] Articolo abrogato con art. 23 L.R. 24 marzo 1982, n. 9.

[2] Modifica l'art. 1, comma 2, della L.R. 14 giugno 1977, n. 19.