Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 05/03/1979 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge 26 luglio 1978 n. 417, l'indennità chilometrica di cui al secondo comma dell'art. 2 della L.R. 3 febbraio 1978, n. 9 viene rideterminata nella [...] |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. L'indennità chilometrica viene, altresì, rideterminata nella misura di cui al primo comma dell'art. 1 per i componenti degli altri organismi collegiali aventi diritto da leggi regionali. |
§ 2.1.10 - L.R. 5 marzo 1979, n. 7.
Rideterminazione della misura della indennità chilometrica e del trattamento economico di missione per i componenti di organismi collegiali previsti da leggi regionali.
A decorrere dall'entrata in vigore della
Viene altresì rideterminato, a decorrere dal 1° dicembre 1977, il trattamento economico di missione, di cui al terzo comma dell'art. 2 della citata legge regionale, nella misura prevista dal punto 2) del primo comma dell'art. 1 della
L'indennità chilometrica viene, altresì, rideterminata nella misura di cui al primo comma dell'art. 1 per i componenti degli altri organismi collegiali aventi diritto da leggi regionali.
[1] Articolo abrogato con art. 23
[2] Modifica l'art. 1, comma 2, della