§ 6.2.476 - L.R. 7 febbraio 2024, n. 3.
Legge di stabilità regionale 2024


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:07/02/2024
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato
Art. 2.  Limiti di impegno
Art. 3.  Attuazione degli interventi dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell’Unione europea
Art. 4.  Norme in materia di spesa
Art. 5.  Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2006, n. 11 (Riforma e riordino degli enti ed organismi subregionali)
Art. 6.  Modifiche alla legge regionale 24 giugno 1996, n. 29 (Riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica)
Art. 7.  Contributo all’I.I.S. “G. Gasparrini” di Melfi per l’organizzazione di “Basilicata a Tavola”
Art. 8.  Contributi alle Cooperative Edilizie
Art. 9.  Norme relative al servizio di traporto pubblico passeggeri
Art. 10.  Modifica all’articolo 3 della legge regionale 4 agosto 2023, n. 28 (Istituzione del Fondo per gli aiuti alle famiglie e alle persone sgomberate a seguito di dichiarata inagibilità dell’unità [...]
Art. 11.  Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 10 (Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e di razionalizzazione della spesa per l’esercizio 2002 e ss.mm.ii.)
Art. 12.  Partecipazione della Regione Basilicata alla “Fondazione CIVICA – Centro Interdisciplinare per la Valorizzazione Innovativa, la Conservazione e l’Accessibilità
Art. 13.  Copertura finanziaria
Art. 14.  Entrata in vigore


§ 6.2.476 - L.R. 7 febbraio 2024, n. 3.

Legge di stabilità regionale 2024

(B.U. 7 febbraio 2024, n. 5 Speciale)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato

1. Le dotazioni finanziarie per l’attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo–ricorrente ed a pluriennalità determinata, la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per il triennio 2024-2026 nei limiti indicati nella Tabella A, allegata alla presente legge.

2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e al sostegno dell’economia, classificati tra le spese in conto capitale, sono determinati per il triennio 2024-2026 nei limiti indicati nella Tabella B, allegata alla presente legge.

3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per il triennio 2024-2026 nei limiti indicati nella Tabella C, allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. Limiti di impegno

1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici sono quantificati, per il triennio 2024-2026, unitamente alla decorrenza ed all’anno terminale, nella Tabella D, allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. Attuazione degli interventi dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell’Unione europea

1. La dotazione finanziaria del bilancio pluriennale 2024-2026, relativa al programma regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla Tabella E, allegata alla presente legge.

2. I Direttori generali delle competenti Direzioni generali regionali rispondono direttamente dell’attuazione e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento dei programmi e dei progetti di cui al comma 1, nonché della relativa acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in entrata in corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.

 

     Art. 4. Norme in materia di spesa

1. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell’unità economica fissati per le regioni dalla legislazione nazionale, la Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell’esercizio 2024, a rideterminare il livello degli impegni autorizzabili nell’anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.

2. I contratti e le convenzioni a carico del bilancio della Regione che non presentino la necessaria copertura finanziaria a non possono essere sottoscritti. Ad ogni contratto sottoscritto è allegata una nota del competente ufficio regionale attestante la copertura finanziaria dei relativi oneri per le annualità ivi previste. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

 

     Art. 5. Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2006, n. 11 (Riforma e riordino degli enti ed organismi subregionali)

1. All’articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2006 è aggiunto il seguente comma:

“6-bis. Le variazioni da parte degli enti di cui alla presente legge, aventi ad oggetto esclusivamente l’iscrizione in bilancio di risorse vincolate, che siano già state oggetto di impegno di spesa da parte della Regione in favore degli stessi enti, non sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità e di merito della Giunta e del Consiglio regionale. Ferma restando la competenza degli organi di ciascun ente, secondo i rispettivi ordinamenti, i provvedimenti di variazione sono adottati nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, per le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica di Potenza e di Matera, nel rispetto della disciplina contabile di riferimento.”.

 

     Art. 6. Modifiche alla legge regionale 24 giugno 1996, n. 29 (Riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica)

1. All’articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 29 del 1996 le parole: “dello schema di bilancio tipo approvato con decreto interministeriale 10 ottobre 1986, n. 3440” sono sostituite dalle seguenti: “degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall’esercizio finanziario 2025.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 7. Contributo all’I.I.S. “G. Gasparrini” di Melfi per l’organizzazione di “Basilicata a Tavola”

1. Per l’esercizio 2024, è riconosciuto all’I.I.S. “G. Gasparrini” di Melfi un contributo complessivo fino ad un massimo di euro 50.000,00 finalizzato all’organizzazione della manifestazione denominata “Basilicata a Tavola”.

2. La copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma è garantita con le risorse stanziate, per l’esercizio 2024, sulla Missione 1, Programma 3, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026.

 

     Art. 8. Contributi alle Cooperative Edilizie

1. Al fine di portare a conclusione l’iter di assegnazione dei contributi in conto capitale per l’acquisto della prima casa inserite in cooperative edilizie, di cui all’Avviso pubblico del 1° giugno 2011 e dello scorrimento della graduatoria degli aventi diritto relativo al sorteggio effettuato dall’Ufficio edilizia il 6 dicembre 2017, è autorizzata per l’anno 2024 una spesa fino ad un massimo di euro 1.000.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante l’imputazione della spesa sulla Missione 8, Programma 02, Titolo 2, del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026

 

     Art. 9. Norme relative al servizio di traporto pubblico passeggeri

1. Alla compensazione dei maggiori oneri alla riduzione dei ricavi tariffari per gli anni 2020, 2021, e 2022, connessi all’emergenza epidemiologica Covid-19, relativi al servizio di trasporto pubblico passeggeri assoggettato a obbligo di servizio pubblico, effettuato on materiale rotabile Alta Velocità sulla relazione Salerno-Potenza-Metaponto, quale potenziamento dei servizi di media e lunga percorrenza interregionali in continuità con i servizi ferroviari AV sino a Salerno, quantificati nell’importo di euro 2.747.860,50, si fa fronte a valere sulle risorse del Titolo 1, Missione 10, Programma 02 del bilancio di previsione regionale per l’esercizio finanziario 2024.

2. Agli oneri relativi all’affidamento dei servizi di trasporto pubblico passeggeri, assoggettati a obbligo di servizio pubblico, da effettuarsi con materiale rotabile Alta Velocità sulla relazione Salerno-Potenza-Metaponto, quale potenziamento dei servizi di media e lunga percorrenza interregionali in continuità con i servizi ferroviari AV sino a Salerno, per il periodo 2024, 2025 e 2026, si fa fronte a valere sulle risorse del Titolo 1, Missione 10, Programma 02 del bilancio di previsione regionale per gli importi massimi di euro 1.000.000,00 sull’esercizio finanziario 2024, euro 2.800.000,00 sull’esercizio finanziario 2025 ed euro 2.800.000,00 sull’esercizio finanziario 2026.

 

     Art. 10. Modifica all’articolo 3 della legge regionale 4 agosto 2023, n. 28 (Istituzione del Fondo per gli aiuti alle famiglie e alle persone sgomberate a seguito di dichiarata inagibilità dell’unità immobiliare di residenza anagrafica e dimora abituale)

1. All’articolo 3 della legge regionale 4 agosto 2023, n. 28, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Per l’anno 2024 gli oneri derivanti dall’applicazione della legge, quantificati in euro 900.000,00 trovano copertura sullo stanziamento di cui alla Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa – Programma 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale – Titolo 1.”.

 

     Art. 11. Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 10 (Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e di razionalizzazione della spesa per l’esercizio 2002 e ss.mm.ii.)

1. All’articolo 29, comma 1, dopo le parole “Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460” aggiungere il seguente periodo: “ovvero, secondo quanto previsto dall’art. 82, comma 8 del Codice del Terzo Settore (CTS) Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per gli Enti del Terzo Settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società così come stabilito dall’art. 82, comma 1 del suddetto CTS.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 29 è soppresso.

3. All’art. 29, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma 4:

“4. La riduzione prevista al precedente comma 1 decorre dall’anno di imposta 2024.”.

4. All’art. 29, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma 5:

“5. La riduzione prevista al comma 1.1 avviene nel rispetto della normativa dell’Unione Europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione Europea.”.

 

     Art. 12. Partecipazione della Regione Basilicata alla “Fondazione CIVICA – Centro Interdisciplinare per la Valorizzazione Innovativa, la Conservazione e l’Accessibilità [1]

1. Per l’esercizio 2024, la Regione Basilicata aderisce in qualità di “Fondatore Istituzionale” alla fondazione di partecipazione denominata “Fondazione CIVICA – Centro Interdisciplinare per la Valorizzazione Innovativa, la Conservazione e l’Accessibilità” ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 97 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 5, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale 2016”, con contributo determinato nella misura massima di euro 50.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, si provvede a valere sulla Missione 1, Programma 3, Titolo I del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 13. Copertura finanziaria

1. Le autorizzazioni di spesa e le minori entrate per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, contenute nella presente legge, trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026.

 

     Art. 14. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 24 ottobre 2024, n. 34.