§ 4.5.106 - L.R. 19 agosto 2016, n. 26.
Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:19/08/2016
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Misure urgenti di contenimento della spesa)
Art. 2.  (Modifica all'articolo 1 della L.R. 44/2005)
Art. 3.  (Politica tariffaria)
Art. 4.  (Lotta all'evasione tariffaria)
Art. 5.  (Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro)
Art. 6.  (Interventi a sostegno della mobilità studentesca)
Art. 7.  (Modifica all'articolo 28-bis della L.R. 2/2013)
Art. 8.  (Clausola di neutralità finanziaria)
Art. 9.  (Entrata in vigore)


§ 4.5.106 - L.R. 19 agosto 2016, n. 26.

Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale.

(B.U. 19 agosto 2016, n. 107 Speciale)

 

Art. 1. (Misure urgenti di contenimento della spesa)

1. In ragione dei minori trasferimenti statali delle risorse del Fondo nazionale collegati al rispetto dei criteri di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, approva la rimodulazione dei servizi minimi extraurbani regionali in modo da conseguire una riduzione del cinque per cento rispetto alle percorrenze chilometriche risultanti per la medesima tipologia nell'atto di ricognizione adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 9 giugno 2016, n. 13 (Disposizioni in materia di servizi minimi nel trasporto pubblico locale e modifiche alle leggi regionali 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale) e 10 gennaio 2011, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2011)).

2. Dalla riduzione sono esclusi i servizi minimi extraurbani svolti da imprese che operano in aree montane o a domanda debole e la cui complessiva offerta di trasporto pubblico a carico del Fondo regionale trasporti sviluppa, per azienda, una produzione chilometrica pari a 100.000 Km/anno con una tolleranza in eccesso del dieci per cento.

3. La rimodulazione dei programmi di esercizio per le finalità di cui al primo comma dovrà prevedere:

a) la riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda attraverso l'eliminazione dei servizi in sovrapposizione, delle corse estive, delle corse festive, delle corse in orario di morbida qualora presentino un'utenza scarsa con un tasso di riempimento medio inferiore a cinque trasportati;

b) la realizzazione di forme di integrazione anche modale dell'offerta di trasporto, dando ove possibile priorità alle modalità di trasporto più ecologicamente sostenibili.

4. La Giunta regionale è altresì autorizzata a operare la medesima riduzione del cinque per cento delle percorrenze chilometriche assegnate ai Comuni ed individuate nell'atto ricognitivo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della L.R. 13/2016, con esclusione di quelle assegnate al Comune dell'Aquila in ragione del particolare assetto urbano conseguente al sisma del 2009. Ai Comuni resta la facoltà di continuare a svolgere lo stesso quantitativo di percorrenze, a titolo di servizi aggiuntivi con oneri posti a carico del proprio bilancio comunale.

4-bis. La riduzione del cinque per cento delle percorrenze chilometriche di cui al comma 4 è esclusa anche per i Comuni assegnatari colpiti dagli eventi sismici del 2016 e ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229 [1].

5. La Regione provvede alla rimodulazione delle percorrenze chilometriche di cui al comma 4, secondo criteri di proporzionalità, tenendo conto del bacino di utenza, delle condizioni orografiche e della superficie di territorio da coprire, sulla base di un set di indicatori tratti dai dati ISTAT rilevanti per materia.

6. Nel caso in cui i servizi di trasporto pubblico di un comune anche capoluogo di Provincia siano parte di un sistema di integrazione modale e tariffaria, il Comune titolare della rete interessata può delegare la programmazione e l'amministrazione della propria rete di trasporto urbano alla Regione. Con l'approvazione dell'integrazione sono regolate le modalità di esercizio della funzione delegata.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2017 per lo svolgimento delle corse aggiuntive necessarie al fine di superare situazioni impreviste di sovraccarico del veicolo già immesso sulla linea è riconosciuto un contributo pari al cinquanta per cento rispetto alla attuale contribuzione.

8. Allo scopo di rendere l'offerta dei servizi di trasporto di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) più efficiente, senza ulteriori oneri aggiuntivi rispetto alla spesa relativa alla pianificazione economica finanziaria del 2015, la Giunta adotta misure dirette all'integrazione dei servizi ferroviari, al fine di razionalizzare i programmi di esercizio, con eliminazione delle sovrapposizioni, riorganizzazione dei servizi di adduzione e potenziamento sulle principali direttrici ferroviarie regionali.

9. Le rimodulazioni di cui ai commi 1 e 4 trovano applicazione a decorrere dall'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale del documento di ricognizione dei servizi minimi di cui all'articolo 1, comma 2, della L.R. 13/2016 e all'esito dell'intesa da raggiungersi ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) sottoponendo al CAL il provvedimento finale di rimodulazione dei servizi minimi già approvati dal Consiglio regionale.

10. Le agevolazioni previste dalla presente legge, ivi compresi gli interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro e della mobilità studentesca, si applicano su tutto il territorio regionale.

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 1 della L.R. 44/2005)

1. All'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 44 (Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale), il punto 5) della lettera e) del comma 1 è sostituito dal seguente:

"5) gli inabili, gli invalidi civili e del lavoro con invalidità permanente superiore o uguale al 74%;".

 

     Art. 3. (Politica tariffaria)

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre un'idonea manovra tariffaria, con introduzione di nuovi titoli di viaggio, rimodulazione di quelli esistenti, anche con riguardo a forme di agevolazioni tariffarie nei limiti delle disponibilità del Fondo regionale.

2. Previo accordo con l'azienda interessata, possono essere sperimentati pacchetti di titoli e formule che prevedono un'offerta di trasporto flessibile con riguardo al percorso e alla titolarità del titolo.

3. L'aumento tariffario medio percentuale non può essere superiore al quindici per cento.

4. Per le Aree interne di cui alla Delibera di Giunta del 14 aprile 2015, n. 290, l'aumento tariffario medio non può essere superiore al cinque per cento.

5. Al fine di consentire un'efficace integrazione dei servizi, le misure tariffarie perseguono l'obiettivo di uniformare i prezzi dei titoli di viaggio ferroviari con i prezzi dei titoli di viaggio dei servizi automobilistici.

 

     Art. 4. (Lotta all'evasione tariffaria)

1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le linee guida per la lotta all'evasione tariffaria nel settore dei servizi del trasporto pubblico locale.

 

     Art. 5. (Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro)

1. Al fine di arricchire la valenza sociale del Patto per lo Sviluppo sottoscritto il 9 luglio 2016 con le parti sociali, la Regione agevola la partecipazione degli abruzzesi in cerca di occupazione a progetti di politica attiva sul lavoro con il riconoscimento, a titolo sperimentale, di abbonamenti nominativi mensili, limitatamente agli spostamenti casa-luogo di lavoro, con uno sconto pari al cinquanta per cento rispetto al costo previsto dal tariffario regionale vigente.

2. La sperimentazione è rivolta a soggetti inoccupati o disoccupati, presi in carico dai Centri per l'Impiego abruzzesi e impegnati in misure di qualificazione, riqualificazione, inserimento al lavoro, ricollocazione sostenute da risorse finanziarie del Fondo Sociale Europeo.

3. L'agevolazione è valida per il periodo strettamente necessario alla frequenza della misura di politica attiva del lavoro e per il percorso domicilio-luogo di tirocinio/formazione.

4. I titoli di viaggio sono rilasciati dalle aziende di trasporto pubblico locale in concessione regionale secondo modalità organizzative stabilite congiuntamente dal Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica e dal Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, limitatamente alla rete di servizi minimi.

5. La Regione provvede al rimborso a favore delle aziende concessionarie della quota pari alla percentuale di sconto applicata sui titoli di viaggio.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo si fa fronte fino a concorrenza dello stanziamento di euro 500.000,00 a valere sul Fondo regionale trasporti.

 

     Art. 6. (Interventi a sostegno della mobilità studentesca)

1. Per l'anno scolastico 2016 - 2017 la Regione, al fine di sostenere la mobilità studentesca ed universitaria, riconosce abbonamenti nominativi mensili gratuiti, limitatamente al percorso casa - sede di studio, agli studenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza in Abruzzo da dieci anni;

b) età compresa tra gli 11 e i 26 anni compiuti;

c) iscrizione a scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori) o università;

d) ISEE in corso di validità non superiore a euro 15.000,00.

2. I titoli di viaggio di cui al comma 1 sono estesi anche alle sedi delle biblioteche comunali, provinciali, regionali, musei, aree archeologiche e monumentali presenti sul territorio comunale di residenza.

3. I titoli di viaggio sono rilasciati dalle aziende di trasporto pubblico locale in concessione regionale secondo modalità organizzative stabilite dal Dipartimento regionale Trasporti e limitatamente alla rete di servizi minimi.

4. La Regione provvede al rimborso a favore delle aziende concessionarie del costo dei titoli di viaggio emessi come previsto dal Tariffario regionale vigente.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo si fa fronte fino a concorrenza dello stanziamento di euro 1.000.000,00 a valere sul Fondo regionale trasporti.

6. La Giunta regionale approva apposite linee guida ai fini dell'applicazione degli interventi di cui al presente articolo definendone, in particolare, criteri e modalità

7. La Giunta regionale è autorizzata a riproporre la misura per gli anni scolastici successivi anche modificando il livello dell'ISEE e i destinatari del provvedimento.

 

     Art. 7. (Modifica all'articolo 28-bis della L.R. 2/2013)

1. All'articolo 28-bis della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2013)), dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. In sede di programmazione annuale del Fondo, la Giunta regionale è autorizzata a destinare una percentuale non superiore allo 0,1 per cento del Fondo regionale trasporti, per interventi sulla mobilità scolastica a favore dei piccoli Comuni che non sono più sedi di scuola d'infanzia e primaria e la cui rete viaria di collegamento verso gli istituti scolastici abbia riportato gravi danni a causa di eventi calamitosi non immediatamente ripristinabili.".

 

     Art. 8. (Clausola di neutralità finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 9. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).


[1] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 2017, n. 34.