§ 4.5.113 - L.R. 6 maggio 2019, n. 3.
Disposizioni transitorie in materia di trasporto pubblico.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:06/05/2019
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni transitorie in materia di trasporto pubblico)
Art. 2.  (Integrazione del comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 44/2005)
Art. 3.  (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 4.  (Disposizioni finanziarie per il trasporto pubblico locale)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 4.5.113 - L.R. 6 maggio 2019, n. 3.

Disposizioni transitorie in materia di trasporto pubblico.

(B.U. 22 maggio 2019, n. 20)

 

Art. 1. (Disposizioni transitorie in materia di trasporto pubblico)

1. Nelle more e fino al completamento delle procedure di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 64 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico) relative al passaggio dal regime concessorio a quello autorizzativo ai sensi della legge regionale 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale) e comunque non oltre il 31 luglio 2019, i titolari di concessioni di servizi automobilistici di trasporto pubblico locale rilasciate ai sensi della legge regionale 9 settembre 1983, n. 62 (Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali) e sottratte al contributo pubblico regionale a decorrere dal 1° gennaio 2018 continuano ad espletare i relativi servizi al fine di garantire e tutelare la domanda di mobilita' in ambito regionale.

 

     Art. 2. (Integrazione del comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 44/2005)

1. All'articolo 1, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 44 (Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale), dopo la parola "servizio", sono inserite le seguenti parole: ", agli ex militari di leva con invalidità derivante dal servizio fino alla quinta categoria tabellare".

 

     Art. 3. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 4. (Disposizioni finanziarie per il trasporto pubblico locale)

1. Ai fini della predisposizione del Programma Triennale dei Servizi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale) vengono stanziati euro 90.000,00 per il corrente esercizio finanziario.

2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura nelle somme del Capitolo 181406 denominato "Spesa relativa alla redazione degli studi di pianificazione dei trasporti - l.r. 13/2002" di cui al Titolo 2, Missione 10, Programma 02, in esito alla seguente variazione da apportare, per competenza e cassa, allo stato di previsione della spesa 2019 della legge di bilancio 2019-2021:

a) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 10, Programma 02, Capitolo 181406 per euro 90.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Programma 01, Missione 20, Capitolo di spesa 321930, articolo 1 per euro 90.000,00.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).