Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 06/05/2019 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni transitorie in materia di trasporto pubblico) |
Art. 2. (Integrazione del comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 44/2005) |
Art. 3. (Clausola di invarianza finanziaria) |
Art. 4. (Disposizioni finanziarie per il trasporto pubblico locale) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 4.5.113 - L.R. 6 maggio 2019, n. 3.
Disposizioni transitorie in materia di trasporto pubblico.
(B.U. 22 maggio 2019, n. 20)
Art. 1. (Disposizioni transitorie in materia di trasporto pubblico)
1. Nelle more e fino al completamento delle procedure di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
Art. 2. (Integrazione del comma 3 dell'articolo 1 della
1. All'articolo 1, comma 3, della
Art. 3. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4. (Disposizioni finanziarie per il trasporto pubblico locale)
1. Ai fini della predisposizione del Programma Triennale dei Servizi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 10 della
2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura nelle somme del Capitolo 181406 denominato "Spesa relativa alla redazione degli studi di pianificazione dei trasporti -
a) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 10, Programma 02, Capitolo 181406 per euro 90.000,00;
b) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Programma 01, Missione 20, Capitolo di spesa 321930, articolo 1 per euro 90.000,00.
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).