Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 11/04/1990 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. L'indennità prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, è determinata dal Presidente della Giunta regionale sentito il Comitato speciale [...] |
Art. 2. L'indennità prevista dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, comunque determinata, è riscossa con la procedura di esecuzione forzata prevista [...] |
Art. 3. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative contemplate dalla presente legge sono acquisite nel bilancio della Regione ed utilizzate, per quanto possibile, per le spese [...] |
Art. 4. (Urgenza). |
§ 4.4.31 - L.R. 11 aprile 1990, n. 40. [1]
Norme in materia di sanzioni pecuniarie per la protezione delle bellezze naturali.
(B.U. n. 14 del 5 giugno 1990).
L'indennità prevista dall'art. 15 della
Se il trasgressore non accetta la misura dell'indennità fissata a norma del comma precedente, la stessa indennità è determinata insindacabilmente da un collegio di tre periti nominati uno dal Presidente della Giunta regionale, l'altro dal trasgressore e il terzo dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
Le spese relative sono anticipate dal trasgressore.
Il provvedimento conseguente alla pronuncia del Collegio dei periti è emesso dal Presidente della Giunta regionale.
L'indennità prevista dall'art. 15 della
Con la stessa procedura sono riscosse le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 9, comma 3, e dall'art. 10, comma 3, della
Alle sanzioni indicate nei commi precedenti si applica l'art. 26 della
Il pagamento dell'intero importo o delle singole rate può essere effettuato mediante versamento sul conto corrente della Regione, i cui estremi verranno indicati nel provvedimento che irroga la sanzione o l'indennità.
Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative contemplate dalla presente legge sono acquisite nel bilancio della Regione ed utilizzate, per quanto possibile, per le spese inerenti alla protezione delle cose e località soggette a vincolo di bellezza naturale.
(Omissis) [2].
Per gli esercizi successivi al 1990, le relative leggi di bilancio stabiliscono gli oneri occorrenti nei limiti dei presunti introiti di cui ai precedenti articoli.
Art. 4. (Urgenza).
(Omissis).
[1] Legge abrogata dall’art. 4 della
[2] Comma recante disposizione finanziaria.