§ 4.4.47 - L.R. 1 agosto 1991, n. 44.
Interpretazione autentica della L.R. 9 Maggio 1990, n. 69, relativa alle modalità di recepimento del Piano Regionale Paesistico approvato da parte dei Comuni.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:01/08/1991
Numero:44


Sommario
Art. 1.      L'art. 5 della Legge Regionale 9 maggio 1990, n. 69, nella parte in cui disciplina il recepimento del Piano Regionale Paesistico sugli strumenti urbanistici comunali, deve intendersi nel [...]
Art. 2.  (Pubblicazione e Urgenza).


§ 4.4.47 - L.R. 1 agosto 1991, n. 44. [1]

Interpretazione autentica della L.R. 9 Maggio 1990, n. 69, relativa alle modalità di recepimento del Piano Regionale Paesistico approvato da parte dei Comuni.

(B.U. n. 26 del 13 agosto 1991).

 

Art. 1.

     L'art. 5 della Legge Regionale 9 maggio 1990, n. 69, nella parte in cui disciplina il recepimento del Piano Regionale Paesistico sugli strumenti urbanistici comunali, deve intendersi nel seguente modo:

     a) il «recepimento» comporta adeguamenti grafici e normativi degli strumenti urbanistici comunali al P.R.P.;

     b) il «recepimento» può avvenire in due distinte fasi, in relazione alla complessità delle operazioni da compiere; conseguente, nella prima fase il Consiglio Comunale delibera la «pura trasposizione del P.R.P. nello strumento urbanistico locale», relazionandone le zone alle planimetrie dello strumento urbanistico comunale ed adeguandone la Norma di Attuazione e quella del P.R.P.: questa fase si conclude con la «ratifica manifestata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale sentito il Comitato di cui alla L.R. 62/1987». In questa fase il Comune evidenzia i vincoli che non esplicano efficacia ai sensi del 3° comma dell'art. 18 delle N.T.C. coordinate; nella seconda fase, se necessaria, il Consiglio Comunale, «sulla scorta di una articolata lettura dello stato di fatto, di studi di dettaglio, e di adeguate motivazioni sulle esigenze di sviluppo e socio- economiche», delibera le seguenti varianti grafiche e normative per l'adeguamento: questa fase si conclude con il coinvolgimento della Provincia e della Regione, così come disciplinato dalla norma dell'art. 5 che si interpreta, e le relative modifiche possono riguardare, reciprocamente, «aggiornamenti perimetrali e circoscritte varianti» sia dello strumento urbanistico comunale nei riguardi del P.R.P., sia di quest'ultimo nei riguardi del Piano Comunale;

     c) i termini assegnati per gli adeguamenti al P.R.P. sono considerati «termini ordinatori» ad ogni effetto di legge;

     d) la frase «all'atto del recepimento del primo P.R.G.» contenuta nel primo periodo del comma 1, art. 5, della L.R. n. 69/1990, frutto di mero errore materiale, deve intendersi «all'atto del recepimento del primo P.R.P.».

 

     Art. 2. (Pubblicazione e Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 4 della L.R. 13 febbraio 2003, n. 2.