§ 4.4.49 - L.R. 5 settembre 1991, n. 59.
Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 12.4.83, n. 18; 16.9.87, n. 62, e 9.5.90, n. 69 [Urbanistica].


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:05/09/1991
Numero:59


Sommario
Art. 1.  (Efficacia dei Piani di Settore e dei Progetti Speciali Territoriali).
Art. 2.  (Integrazione e modifiche dell'art. 5 della L.R. 9.5.1990, n. 69).
Art. 3.  (Termini per l'introduzione, ampliamento o derubricazione dei vincoli di cui alla Legge 29.6.1939, n. 1497).
Art. 4.  (Contributo per il recepimento del P.R.P. e per la formazione di strumenti urbanistici generali).
Art. 5.  (Proroga termini per redazione del documento preliminare al Q.R.R. e composizione gruppo lavoro).
Art. 6.  (Norma Finanziaria).


§ 4.4.49 - L.R. 5 settembre 1991, n. 59.

Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 12.4.83, n. 18; 16.9.87, n. 62, e 9.5.90, n. 69 [Urbanistica].

(B.U. n. 28 del 20 settembre 1991).

 

Art. 1. (Efficacia dei Piani di Settore e dei Progetti Speciali Territoriali).

     Il 7° comma dell'art. 6 della L.R. 12.4.83, n. 18, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Integrazione e modifiche dell'art. 5 della L.R. 9.5.1990, n. 69).

     L'ultimo comma del predetto articolo è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     L'art. 5 della L.R. 69/90 è altresì integrato dal seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Termini per l'introduzione, ampliamento o derubricazione dei vincoli di cui alla Legge 29.6.1939, n. 1497). [1]

     [Gli adempimenti di cui alla L.R. 16.9.1987, n. 62, come precisati nell'art. 5 della medesima legge, volti alla individuazione o alla derubricazione del vincolo di cui alla legge 29.6.1939, n. 1497, devono essere effettuati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     Per le finalità di cui alla presente legge il Settore Urbanistica, Beni Ambientali e Cultura predispone apposita cartografia nella quale vengono evidenziate le parti del territorio interessate dal procedimento di derubricazione o di individuazione del vincolo di tutela paesaggistica di cui alla legge 29.6.1939, n. 1497, ivi comprese le parti urbane nelle quali emerge la esigenza di tutela a causa del permanere delle caratteristiche architettoniche, urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali.

     La derubricazione può essere effettuata nelle zone classificate dal P.R.P., nella categoria di tutela e valorizzazione: «trasformazione a regime ordinario», o in quelle destinate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti a zone di completamento: «zona B», ai sensi del D.M. 2.4.1968, n. 1444.

     Le funzioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 9.5.1990, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni, permangono nell'ambito delle zone di completamento degli strumenti urbanistici comunali in cui, a seguito dell'applicazione della presente legge, è stato individuato o riconfermato il vincolo di cui alla legge 1497/1939.]

 

     Art. 4. (Contributo per il recepimento del P.R.P. e per la formazione di strumenti urbanistici generali).

     Per gli adempimenti di cui all'art. 5 della L.R. 9.5.1990, n. 69, la Giunta regionale concede ai Comuni contributi finanziari in conto capitale fino ad un massimo di L. 15.000.000 (quindicimilioni).

     La Giunta regionale determina, su proposta del Settore Urbanistica, Beni Ambientali e Cultura, la ripartizione dei fondi sulla base di parametri relativi alla popolazione residente e alla superficie del territorio comunale interessato dal P.R.P. (nonché in relazione alla complessità delle operazioni tecniche occorrenti).

     I Comuni devono inoltrare la richiesta di contributo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, indicando nella richiesta la popolazione residente e la superficie del territorio interessato dal P.R.P.

     La Giunta regionale, altresì, eroga un contributo in conto capitale di L. 15.000.000 (quindicimilioni) per la formazione degli strumenti urbanistici generali (P.R.G. e P.R.E.) ai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che ne sono ancora sprovvisti o solo dotati di Programma di Fabbricazione o Piano di Ricostruzione.

     Eroga altresì la somma di L. 3.000.000 (tremilioni) per l'adozione di varianti generali ai Comuni inferiori a 5.000 abitanti.

     Qualora il Comune, sprovvisto di strumento urbanistico generale, sia interessato anche al recepimento del P.R.P., il predetto contributo è incrementato di una quota pari al 50% di quello determinato ai sensi del comma secondo del presente articolo.

     Per le modalità di erogazione valgono le norme previste nella L.R. 10.7.1984, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni; l'erogazione sarà effettuata in due fasi: 50% ad avvenuta stipula della convenzione con i progettisti ed il restante 50% all'avvenuta trasmissione degli atti alla Provincia per l'approvazione.

 

     Art. 5. (Proroga termini per redazione del documento preliminare al Q.R.R. e composizione gruppo lavoro).

     I termini fissati dal II comma dell'art. unico della L.R. 24.3.88, n. 34, per la redazione del documento preliminare al Q.R.R. sono prorogati di ulteriori 6 mesi decorrenti dalla esecutività del provvedimento istitutivo del Gruppo di lavoro previsto dalla stessa legge.

     La composizione del predetto Gruppo è così definita:

     - Presidente: Componente la Giunta regionale preposto al Settore Urbanistica, Beni Ambientali e Cultura;

     - Coordinatore del Settore;

     - quattro funzionari del Settore Urbanistica di particolare qualificazione e di comprovata professionalità designati dal Componente la Giunta;

     - un funzionario del Servizio di Programmazione;

     - 6 esperti esterni di comprovata esperienza nelle discipline: urbanistica, pianificazione, economia, diritto.

     Ai membri del Gruppo di lavoro competono i compensi previsti dalle vigenti normative.

 

     Art. 6. (Norma Finanziaria).

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1991 in L. 2.300.000.000, si provvede con lo stanziamento iscritto al Cap. 272329, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo, che presenta sufficiente disponibilità.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 4 della L.R. 13 febbraio 2003, n. 2.