§ 4.4.35 - L.R. 9 maggio 1990, n. 69.
Procedure di adozione ed approvazione del Piano regionale paesistico.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:09/05/1990
Numero:69


Sommario
Art. 1.      Le previsioni normative contenute nelle LL.RR. 16 settembre 1987, n. 64 e 8 settembre 1988, n. 81, sono sostituite da quelle della presente legge.
Art. 2.      I Piani regionali paesistici vengono adottati con atti deliberativi dal Consiglio regionale. Gli atti e gli elaborati dei suddetti Piani sono depositati per 60 giorni, a decorrere dalla data di [...]
Art. 3.      Nel periodo di deposito degli atti e degli elaborati di cui all'articolo 2, le Province promuovono pubbliche consultazioni al fine di acquisire apporti collaborativi; nei successivi 60 giorni le [...]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.  (Urgenza).


§ 4.4.35 - L.R. 9 maggio 1990, n. 69. [1]

Procedure di adozione ed approvazione del Piano regionale paesistico.

(B.U. n. 17 del 20 giugno 1990).

 

Art. 1.

     Le previsioni normative contenute nelle LL.RR. 16 settembre 1987, n. 64 e 8 settembre 1988, n. 81, sono sostituite da quelle della presente legge.

 

     Art. 2.

     I Piani regionali paesistici vengono adottati con atti deliberativi dal Consiglio regionale. Gli atti e gli elaborati dei suddetti Piani sono depositati per 60 giorni, a decorrere dalla data di affissione, presso le Segreterie dei Comuni e delle Province interessate.

     L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, oltre che a mezzo di manifesti murali, a mezzo stampa - almeno un quotidiano a diffusione regionale, - stazioni televisive e radiofoniche a ricezione regionale.

     Durante il periodo di deposito chiunque può «prenderne» visione. Nei 60 giorni successivi al periodo di deposito chiunque lo ritenga opportuno «può» far presentare osservazioni, istanze e memorie tendenti a proporre modifiche specifiche e/o generali alla Regione Abruzzo, Settore Urbanistica.

 

     Art. 3.

     Nel periodo di deposito degli atti e degli elaborati di cui all'articolo 2, le Province promuovono pubbliche consultazioni al fine di acquisire apporti collaborativi; nei successivi 60 giorni le stesse provvedono a trasmettere alla Regione i documenti e gli atti degli apporti collaborativi e delle consultazioni.

 

     Art. 4. [2]

     Per l'istruttoria e l'esame delle osservazioni, istanze e memorie, nonché di qualsiasi atto pervenuto in tempo utile si provvede attraverso il comitato di cui alla L.R. 62/87.

 

     Art. 5. [3].

     Il PRP è approvato, ai sensi dell'art. 6 L.R. 12 aprile 1983, n. 18, dal Consiglio regionale previo parere della Commissione di cui all'art. 4 della presente legge.

     All'atto del recepimento del primo PRG le Amministrazioni comunali - nel termine indicato all'ultimo comma dell'art. 6 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18 - si fanno carico di una accurata trasposizione grafica delle previsioni di PRP alle scale di Piano che, comunque, abbiano riferimenti catastali, riproponendo altresì una cartografia del suddetto PRP aggiornata.

     All'atto del recepimento di cui sopra le medesime Amministrazioni comunali, sulla scorta di una articolata lettura dello stato di fatto, di studi di dettaglio e di adeguate motivazioni sulle esigenze di sviluppo e socio-economiche, potranno proporre aggiustamenti perimetrali e circoscritte varianti alle previsioni del PRP.

     Qualora la proposta comunale si limiti ad una pura trasposizione del PRP nello strumento urbanistico locale, la stessa, approvata dal Consiglio comunale, viene trasmessa alla Regione per conoscenza e ratifica.

     La ratifica viene manifestata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato di cui alla L.R. 62/87.

     Nel caso in cui invece la proposta comunale si configuri come proposta di variante al PRP, viene trasmessa alla Provincia competente per territorio per gli adempimenti di cui agli articoli 11 e seguenti della L.R. 12 aprile 1983, n. 18.

     La medesima deve essere contestualmente inoltrata alla Regione, Settore Urbanistica, Beni Ambientali e Cultura, per la verifica della compatibilità della proposta alle previsioni del PRP. Entro 90 giorni dal ricevimento il Consiglio regionale assume apposito atto deliberativo previo parere del Comitato di cui alla L.R. 62/87.

     Tale provvedimento costituisce automatica variante al PRP ed è condizione imprescindibile per la definitiva approvazione della variante proposta da parte della Provincia.

     Il termine di cui al 1° comma dell'art. 11 della L.R. 12.4.1983, n. 18, decorre dalla data di esecutività degli atti regionali che definiscono il procedimento recettivo del P.R.P. di cui ai commi V e VI del presente articolo [4].

     Per i Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale il recepimento del P.R.P. deve essere effettuato con la adozione del medesimo strumento urbanistico [5].

 

     Art. 6. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 4 della L.R. 13 febbraio 2003, n. 2.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 60 della L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

[3] Per l'interpretazione autentica del presente articolo v. L.R. 1 agosto 1991, n. 44.

[4] Comma così sostituito con art. 2 L.R. 5 settembre 1991, n. 59.

[5] Comma così sostituito con art. 2 L.R. 5 settembre 1991, n. 59.