§ 5.1.15 - L.R. 15 febbraio 1980, n. 10.
Istituzione delle Unità Locali Socio Sanitarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:15/02/1980
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Istituzione e Funzionamento).
Art. 2.  (Ambiti territoriali).
Art. 3.  (Distretti sanitari di base).
Art. 4.  (Organi).
Art. 5.  (Assemblea generale dell'Associazione dei Comuni).
Art. 6.  (Nomina Assemblea Generale).
Art. 7.  (Validità delle sedute e delle deliberazioni).
Art. 8.  (Cessazione della qualifica di componente).
Art. 9.  (Compiti).
Art. 10.  (Partecipazione).
Art. 11.  (Composizione comitato di gestione).
Art. 12.  (Attribuzioni del comitato di gestione).
Art. 13.  (Elezioni del Presidente).
Art. 14.  (Revoca).
Art. 15.  (Attribuzione del Presidente).
Art. 16.  (Indennità)
Art. 17.  (Sede di riunione dell'U.L.SS.).
Art. 18.  (Servizi dell'U.L.SS.).
Art. 19.  (Criteri organizzativi).
Art. 20.  (Servizio Amministrativo).
Art. 21.  (Servizio di prevenzione e di igiene ambientale).
Art. 22.  (Servizio medicina del lavoro).
Art. 23.  (Servizi di diagnosi e cura presidi ospedalieri).
Art. 24.  (Servizio di riabilitazione)
Art. 25.  (Servizio farmaceutico).
Art. 26.  (Servizio veterinario).
Art. 27.  (Servizio per la tutela sociale).
Art. 28.  (Altre funzioni).
Art. 29.  (Consultazione dei Comuni).
Art. 30.  (Responsabili del servizio).
Art. 31.  (Ufficio di direzione).
Art. 32.  (Compiti dell'Ufficio di direzione).
Art. 33.  (Segreteria degli Organi).
Art. 34.  (Collegamento funzionale e coordinamento dei servizi multizonali).
Art. 35.  (Conferenza dei Servizi).
Art. 36.  (Piani delle U.L.SS.).
Art. 37.  (Rapporti tra il Sindaco e le U.L.SS.).
Art. 38.  (Riordinamento dei presidi e servizi esistenti).
Art. 39.  (Strutture amministrative di base).
Art. 40.  (Urgenza).


§ 5.1.15 - L.R. 15 febbraio 1980, n. 10.

Istituzione delle Unità Locali Socio Sanitarie.

(B.U. n. 12 dell'8 marzo 1980).

 

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Istituzione e Funzionamento).

     La Regione realizza nel proprio territorio il servizio sanitario nazionale, assumendo come indirizzo fondamentale la programmazione, la riorganizzazione, l'integrazione e il coordinamento dei servizi sociali e sanitari.

     La Regione garantisce, in armonia con le norme statutarie e con l'art. 11 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, la più ampia partecipazione democratica, la consultazione degli Enti locali, delle Università, delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali, degli operatori e delle associazioni di volontariato di cui all'art. 45 della Legge 833 a livello informativo, consultivo, propositivo e di verifica dei risultati.

     A tal fine sono istituite le U.L.SS., con il compito di provvedere alla gestione unitaria, oltre che nei servizi previsti dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di quelli concernenti:

     a) l'esercizio integrato degli interventi sanitari con quelli rivolti alla tutela sociale della persona umana attraverso la prevenzione, la cura e la riabilitazione, nel pieno rispetto della persona e della dignità umana;

     b) la formazione, la qualificazione la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari, parasanitari e sociali;

     c) la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai problemi socio-sanitari del territorio;

     d) ogni altra funzione attribuita o delegata con legge regionale ai comuni in materia di sicurezza sociale e di protezione igienico-sanitaria secondo le previsione della L.R. n. 44 dell'11 settembre 1979.

 

     Art. 2. (Ambiti territoriali).

     L'ambito territoriale di ciascuna unità locale socio sanitaria, delimitato previo parere delle province e sentiti i comuni interessati, e indicato nella Tabella A allegata alla presente legge.

     Le sedi delle unità locali socio sanitarie sono: L'Aquila, Avezzano, Sulmona, Castel di Sangro, Chieti, Lanciano, Vasto, Ortona, Teramo, Atri, Giulianova, S. Omero, Pescara, Penne, Popoli.

     La Regione propone l'adeguamento dei distretti scolastici di cui agli artt. 9 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 agli ambiti territoriali delle unità locali socio-sanitarie.

     Con legge regionale, sentite le province ed i Comuni interessati, possono essere apportate variazioni agli ambiti delle unità locali socio sanitarie qualora intervengano rilevanti modificazioni della struttura socio-economica del territorio e delle condizioni demografiche, sanitarie ed assistenziali.

 

     Art. 3. (Distretti sanitari di base).

     L'Assemblea generale delle U.L.SS. provvede, sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale, ad articoli, sentiti i comuni interessati, il territorio di competenza in distretti sanitari di base con riferimento, nelle zone extraurbane, a gruppi di popolazione di regola compresi tra i 5.000 e i 10.000 abitanti e, nelle zone urbane, ai quartieri esistenti di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278 o a gruppi di popolazione anche superiore ai 10.000 abitanti.

     Per la definizione del territorio del distretto sanitario, si terrà altresì conto, per quanto attiene al settore veterinario, delle attività veterinarie indicate nell'articolo 16 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     In sede di prima attuazione della presente legge, l'articolazione in distretti deve essere definita entro sessanta giorni dall'approvazione della legge che ne fissa la disciplina e comunque non oltre sessanta giorni dall'insediamento dell'assemblea generale.

     Nell'ambito dei distretti sanitari di base avviene l'erogazione dei servizi di prima istanza e di pronto intervento. Fanno capo ai distretti tutte le attività esecutive che interessano i cittadini in modo più comune e frequente, in attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle U.L.SS.

     Tali attività riguardano in particolare:

     1) il controllo ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro;

     2) la tutela degli alimenti, le vaccinazioni e le altre forme di profilassi e di disinfezione nonché le altre misure di lotta contro malattie trasmissibili;

     3) gli interventi di prevenzione individuale e collettiva compresi quelli di igiene mentale;

     4) le attività diagnostiche e terapeutiche correnti, domiciliari ed ambulatoriali degenza non ospedaliera, compresa la guardia medica;

     5) la distribuzione dei farmaci;

     6) l'informazione, la promozione sociale e l'educazione dei cittadini:

     7) la vigilanza, la profilassi e l'assistenza veterinaria.

     Nei distretti devono essere garantiti i collegamenti funzionali e le integrazioni con i servizi socio assistenziali.

     Al fine di assicurare la partecipazione dei cittadini alla gestione sociale dei servizi e per consentire il controllo della funzionalità e dell'efficacia degli stessi, l'assemblea istituisce i comitati partecipativi di distretto, ed individua forme di partecipazione (riunioni, incontri, assemblee, referendum, ecc.) dei cittadini alle attività del distretto e degli utenti direttamente interessati all'attuazione e gestione dei servizi.

     Il comitato partecipativo del distretto opera in collegamento con le altre forme organizzative di partecipazione presenti a livello territoriale.

 

     Art. 4. (Organi).

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5. (Assemblea generale dell'Associazione dei Comuni).

     (Omissis) [1].

 

     Art. 6. (Nomina Assemblea Generale).

     (Omissis) [1].

 

     Art. 7. (Validità delle sedute e delle deliberazioni).

     (Omissis) [1].

 

     Art. 8. (Cessazione della qualifica di componente).

     (Omissis) [1].

 

     Art. 9. (Compiti).

     (Omissis) [1].

 

     Art. 10. (Partecipazione).

     Entro novanta giorni dall'insediamento l'assemblea generale adotta il regolamento per il proprio funzionamento.

     I Comuni associati debbono assicurare anche in riferimento alla legge 8 novembre 1976, n. 278, la più ampia partecipazione dei cittadini e delle formazioni democratiche esistenti nel territorio, degli operatori a tutte le fasi della programmazione dell'attività delle U.L.SS. e alla gestione dei servizi sanitari e sociali, ivi compresa la verifica della loro funzionalità e rispondenza alle leggi nazionali ed agli obiettivi della programmazione.

     Disciplinano inoltre, anche ai fini dei compiti di educazione sanitaria, la partecipazione degli utenti direttamente interessati.

     A tale proposito si terrà conto dell'esigenza di assicurare forme idonee di partecipazione alle rappresentanze sociali, degli operatori socio-sanitari, dei consigli di quartiere, degli organismi democratici della scuola, costituendo consigli socio-sanitari consultivi rappresentanti degli organismi sopra indicati nonchè delle forze sociali e degli utenti al fine di formulare proposte sui piani e programmi zonali, sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi e verificare la rispondenza dell'attività agli strumenti di piano.

 

     Art. 11. (Composizione comitato di gestione).

     (Omissis) [1].

 

     Art. 12. (Attribuzioni del comitato di gestione).

     (Omissis) [1].

 

     Art. 13. (Elezioni del Presidente).

     (Omissis) [1].

 

     Art. 14. (Revoca).

     (Omissis) [1].

 

     Art. 15. (Attribuzione del Presidente).

     Il Presidente del comitato di gestione rappresenta l'U.L.SS., convoca e presiede il comitato di gestione, dirige la discussione, sottoscrive con il segretario le deliberazioni del comitato ed adotta, in caso di urgente ed improrogabile necessità, i provvedimenti di competenza del comitato, salvo ratifica di quest'ultimo nella prima adunanza successiva.

 

     Art. 16. (Indennità) [3].

     Le indennità al Presidente, al Vice Presidente e ai Componenti del Comitato di gestione sono calcolate secondo i criteri di cui alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, allegato A e successivi aggiornamenti.

     I limiti delle indennità, previsti dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono raddoppiati per il Presidente, il vice Presidente ed i Componenti del Comitato di Gestione che non siano lavoratori dipendenti ovvero siano stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 2 della predetta legge.

     E' fatto divieto di cumulare le indennità predette con quelle di Sindaco e di Assessore comunale, nonché con qualsiasi altra indennità derivante da cariche pubbliche anche elettive.

     Ai Componenti dell'Assemblea, nell'esercizio delle funzioni loro spettanti, compete, per ogni giornata di seduta, con effettiva partecipazione, un'indennità di presenza pari a quella stabilita dalle vigenti norme per i Consigli comunali di corrispondente popolazione.

     Competono altresì il rimborso di spese e le indennità di missione, secondo quanto stabilito dall'art. 13 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

     Per le aspettative, i permessi e per tutto quanto non previsto dalla presente legge regionale, si osservano le norme di cui alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 [2].

 

     Art. 17. (Sede di riunione dell'U.L.SS.).

     (Omissis). [1].

 

 

Titolo II

ORGANIZZAZIONI

 

     Art. 18. (Servizi dell'U.L.SS.).

     Le Unità Locali Socio Sanitarie sono articolate nei seguenti servizi:

     a) servizio amministrativo;

     b) servizio di prevenzione e di igiene ambientale;

     c) servizio di diagnosi e cura;

     d) servizio farmaceutico;

     e) servizio veterinario;

     f) servizio per la tutela sociale;

     g) servizio di riabilitazione;

     h) servizio di medicina del lavoro.

 

     Art. 19. (Criteri organizzativi).

     L'organizzazione dei presidi, uffici, e servizi dell'U.L.SS. deve rispondere ai seguenti criteri:

     a) attuare l'integrazione tra i servizi e presidi sanitari con quelli sociali, prevedendo le modalità di impiego del personale al fine di garantire l'unitarietà degli interventi e di privilegiare il momento preventivo sociale nelle attività dirette alla tutela del benessere psicofisico della popolazione;

     b) assicurare nell'ambito di ciascun servizio l'utilizzazione integrale delle strutture dei presidi e del personale;

     c) prevedere l'impiego di équipes interdisciplinari che operino all'interno di uno o più servizi, anche in relazione a specifici programmi di attività;

     d) attuare sistemi organizzativi di tipo dipartimentale in tutti i presidi e servizi relativi alla prevenzione, cura, riabilitazione e a quelli sociali e ambientali;

     e) assicurare, ove sia necessario, l'erogazione delle prestazioni in ogni parte del territorio, anche a domicilio dell'utente, ricorrendo alla mobilità del personale all'interno dell'U.L.SS.;

     f) assicurare il collegamento con le realtà sociali e sindacali del territorio di competenza;

     g) predisporre gli strumenti per garantire una corretta informazione e la più ampia partecipazione alle scelte operative da parte degli operatori e degli utenti dell'U.L.SS.;

     h) procede alla verifica periodica dei livelli di rendimento dei presidi e dei servizi dell'U.L.SS.

 

     Art. 20. (Servizio Amministrativo).

     Il servizio amministrativo svolge le funzioni relative:

     a) all'amministrazione del personale;

     b) alla formazione, qualificazione, riqualificazione e aggiornamento obbligatorio del personale sanitario, parasanitario, sociale e tecnico;

     c) alla raccolta e all'elaborazione delle informazioni relative ai problemi socio-sanitari del territorio;

     d) a tutte le altre funzioni di natura amministrativa non affidate agli altri servizi;

     e) alle funzioni di bilancio, ragioneria ed economato di cui alla Legge regionale Norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dell'U.L.SS.

 

     Art. 21. (Servizio di prevenzione e di igiene ambientale).

     Il Servizio di prevenzione e di igiene ambientale svolge i compiti inerenti a:

     a) la prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;

     b) la protezione materno-infantile e dell'età evolutiva, nonché la tutela della procreazione cosciente e responsabile;

     c) l'igiene e medicina scolastica;

     d) la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive;

     e) l'igiene dell'ambiente;

     f) l'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione, commercio degli alimenti e bevande;

     g) controllo preventivo sui nuovi insediamenti abitativi;

     h) igiene degli insediamenti urbani e delle collettività;

     i) l'educazione sanitaria.

     Qualora nel territorio dell'unità locale socio sanitaria siano ubicati i presidi ed i servizi multizonali, di cui all'art. 22 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, il servizio ne cura la gestione tecnico-funzionale.

 

     Art. 22. (Servizio medicina del lavoro).

     Il servizio per la prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro attua i principi e gli indirizzi della Legge Regionale 16 novembre 1978, n. 70 tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro nonché:

     a) educazione e informazione sanitaria con particolare riferimento alla problematica dei rischi e della patologia da lavoro;

     b) controlli sull'ambiente;

     c) controlli preventivi sui nuovi insediamenti produttivi;

     d) predisposizione di mappe di rischio a livello territoriale e settoriale;

     e) eliminazione fattori di rischio;

     f) controlli sanitari sui lavoratori;

     g) coordinamento ed eventuale effettuazione di accertamenti espletati in maniera interdisciplinare da diversi operatori;

     h) coordinamento e programmazione dei controlli sanitari periodici;

     i) protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

 

     Art. 23. (Servizi di diagnosi e cura presidi ospedalieri).

     Il Servizio di diagnosi e cura presidi ospedalieri provvede ad assicurare, secondo le modalità previste dagli artt. 25 e 26 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833:

     a) l'assistenza medico-generica pediatrica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;

     b) l'assistenza medico-specialistica e infermieristica ambulatoriale e domiciliare per le malattie fisiche e psichiche;

     c) l'assistenza in regime di degenza per le malattie fisiche e psichiche;

     d) le prestazioni infermieristiche, di laboratorio e fisioterapiche;

     e) le prestazioni terapeutiche idrotermali;

     f) la gestione tecnico-funzionale dei servizi degli ospedali ubicati nel territorio dell'U.L.SS.;

     g) le autorizzazioni e la vigilanza delle istituzioni sanitarie a carattere privato e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

     h) la stipulazione delle convenzioni tra l'unità locale socio- sanitaria e le istituzioni di cui alla precedente lettera g) e il controllo del funzionamento dei relativi rapporti convenzionali;

     i) il collegamento e l'integrazione dei servizi ospedalieri con quelli extra-ospedalieri con particolare riguardo ai presidi per la tutela della salute mentale.

 

     Art. 24. (Servizio di riabilitazione)

     I servizi di riabilitazione comprendono:

     a) l'assistenza riabilitativa per il recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualsiasi causa;

     b) la gestione tecnico-funzionale di centri pubblici di tipo residenziale per la riabilitazione fisica e psichica;

     c) le autorizzazioni e la vigilanza degli istituti privati che erogano prestazioni medico-psicopedagogiche, nonché la stipulazione delle relative convenzioni e il controllo del loro funzionamento;

     d) l'assistenza protesica ortopedica acustica, laringofonica e odontoiatrica ivi compresa la fornitura di tutti gli apparecchi o mezzi protesici atti a correggere le deficienze o alleviare le limitazioni dell'apparato locomotore.

 

     Art. 25. (Servizio farmaceutico).

     Il servizio farmaceutico provvede, secondo le norme previste dall'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai compiti relativi:

     a) alla vigilanza sul funzionamento degli esercizi farmaceutici;

     b) alla erogazione dell'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie pubbliche e private;

     c) alla stipulazione delle convenzioni con le farmacie ed il controllo sul corretto svolgimento dei rapporti convenzionali;

     d) alla gestione del prontuario terapeutico;

     e) al servizio di educazione sanitaria e d'informazione scientifica sui farmaci;

     f) ai compiti che saranno successivamente attribuiti alle U.L.SS. dalla legge regionale che disciplina l'acquisto diretto delle prestazioni farmaceutiche, di cui al 2° comma dell'art. 28 della legge 833/1978 ed al coordinamento delle attività delle farmacie comunali, con servizi delle U.L.SS.

     Restano attribuite alla Giunta regionale le funzioni inerenti alle competenze previste dall'art. 1, lettera L), M), N), ed O) del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4.

     All'uopo la Regione istituisce il servizio farmaceutico regionale con compiti anche di coordinamento delle attività amministrative delle singole U.L.SS.

     Restano attribuite, alla Giunta regionale le funzioni inerenti ai concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche [4].

 

     Art. 26. (Servizio veterinario).

     Il servizio veterinario svolge i seguenti compiti:

     a) profilassi della zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive degli animali soggetti a misure di polizia veterinaria;

     b) controllo igienico-sanitario sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

     c) igiene delle produzioni animali, anche alla protezione dell'ambiente; assistenza zooiatrica.

 

     Art. 27. (Servizio per la tutela sociale).

     Fino alla riforma dell'assistenza, al fine di realizzare il coordinamento e l'integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, l'U.L.SS. eserciterà le funzioni di cui al titolo III Capo I del D.P.R. 616 ed in particolare:

     1) la prevenzione individuale e collettiva degli stati di disagio e disadattamento;

     2) l'assistenza psicologica e sociale ai soggetti in età evolutiva;

     3) l'assistenza psicologica e sociale agli handicappati;

     4) l'assistenza agli anziani;

     5) ogni altro tipo di intervento inteso alla prevenzione e al recupero di qualsiasi stato di emarginazione.

 

     Art. 28. (Altre funzioni).

     L'assemblea generale, sulla base delle indicazioni contenute negli atti di programmazione e nelle leggi regionali, provvede alla distribuzione tra i servizi, di cui agli articoli precedenti, di altre funzioni attribuite all'U.L.SS.

 

     Art. 29. (Consultazione dei Comuni).

     I Comitati di gestione, prima di sottoporre all'esame delle Assemblee Generali gli atti relativi all'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi che impegnino più esercizi, devono consultare i singoli Consigli Comunali.

     Ove il Consiglio Comunale interpellato non si pronunzi nel termine di trenta giorni, deve intendersi acquisito il parere favorevole.

 

     Art. 30. (Responsabili del servizio).

     Il Comitato di gestione attribuisce la responsabilità di ciascun servizio a un dipendente in possesso dei requisiti di professionalità e di esperienza secondo le norme delegate di cui al terzo comma dell'art. 47 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     L'assemblea generale, su proposta del Comitato di gestione, approva il regolamento organico del personale e le piante organiche dei diversi presidi e servizi, uniformandosi alle disposizioni previste nei decreti delegati emanati a norma dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e alle indicazioni contenute nel piano sanitario regionale.

     Ciascun servizio è dotato di autonomia tecnico-funzionale, allo scopo di assicurare la tempestività e l'efficienza nell'erogazione delle proprie prestazioni nell'ambito degli indirizzi fissati degli organi dell'U.L.SS. e dall'Ufficio di direzione di cui al successivo art. 31 [5].

 

     Art. 31. (Ufficio di direzione).

     L'Ufficio di direzione dell'U.L.SS. e composto collegialmente da tutti i responsabili dei servizi dell'U.L.SS.

     L'Ufficio di direzione è preposto collegialmente all'organizzazione, al coordinamento, al funzionamento dell'U.L.SS. ed alla direzione del personale e ne risponde al comitato di gestione.

     Il Comitato di gestione nomina tra i responsabili dei servizi un coordinatore amministrativo, uno sanitario ed uno sociale, i quali provvedono a curare i necessari collegamenti tra i diversi servizi per gli aspetti sanitari e per quelli amministrativi.

     I coordinatori partecipano, con voto consultivo, alle singole sedute del Comitato di gestione.

     L'incarico di coordinatore è conferito per un periodo non inferiore ad anni tre ed e revocabile e rinnovabile.

 

     Art. 32. (Compiti dell'Ufficio di direzione).

     L'Ufficio di direzione formula proposte ed esprime parere sugli indirizzi e sui programmi di attività dei vari servizi e sulle modalità di erogazione delle prestazioni.

     Il predetto ufficio riferisce periodicamente, almeno ogni trimestre, al Comitato di gestione sull'andamento dei servizi e dei problemi che siano eventualmente insorti.

     Su specifiche questioni il responsabile di servizio può sollecitare l'ufficio di direzione ad attivare i poteri di coordinamento, anche per la risoluzione di eventuali conflitti di competenza, nell'intento di realizzare l'unitarietà degli interventi.

 

     Art. 33. (Segreteria degli Organi).

     Le funzioni di segreteria degli Organi dell'U.L.SS. sono svolte da dipendenti del servizio affari generali, designati dal Comitato di gestione e scelti tra i funzionari appartenenti alla carriera direttiva.

     Il Segretario assiste alle sedute, redige il verbale, cura, con la collaborazione degli altri responsabili dei servizi, gli adempimenti preliminari allo svolgimento delle adunanze, sottoscrive con il Presidente le deliberazioni dell'Assemblea generale e del Comitato di gestione.

     (Omissis) [6].

     I Comuni e le Comunità montane sono tenute ad inviare all'U.L.SS. copia delle deliberazioni e degli atti che comunque interessano le materie di cui alla presente legge.

 

     Art. 34. (Collegamento funzionale e coordinamento dei servizi multizonali).

     Le U.L.SS., in cui hanno sede presidi o servizi multizonali, devono assicurare il collegamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi o servizi con quelli delle altre U.L.SS. interessate, attraverso una sistematica consultazione con i relativi organi di gestione in ordine:

     a) ai programmi di attività in relazione alle esigenze delle zone da inserire;

     b) agli aspetti fondamentali della gestione sia sotto il profilo organizzativo-funzionale che sotto quello economico-finanziario;

     c) alle procedure ritenute più idonee per verificare l'efficienza operativa dei presidi o servizi multizonali in relazione alle effettive esigenze del territorio da servire.

 

     Art. 35. (Conferenza dei Servizi).

     Il Comitato di gestione promuove almeno una volta all'anno la Conferenza dei Servizi, alla quale possono partecipare tutti gli operatori, per la verifica dell'organizzazione in relazione agli obiettivi programmati e ai risultati conseguiti.

 

     Art. 36. (Piani delle U.L.SS.).

     La Giunta regionale entro 90 giorni dall'approvazione del piano sanitario nazionale propone al Consiglio regionale il piano sanitario regionale in armonia con e linee del programma di sviluppo economico e sociale.

     Le U.L.SS. debbono predisporre i piani zonali, sulla base delle indicazioni del programma regionale di sviluppo e dei piani sanitari di cui al precedente comma.

     Il Consiglio regionale approva i piani zonali valutandone la compatibilità rispetto alle indicazioni di cui al 1° comma e del bilancio pluriennale della Regione.

 

     Art. 37. (Rapporti tra il Sindaco e le U.L.SS.).

     Il Sindaco di ciascun Comune, quale autorità sanitaria locale, per tutti gli atti di sua competenza si avvale direttamente dei servizi dell'U.L.SS.

     Qualora lo richieda l'urgenza del provvedimento, si rivolge direttamente ai responsabili dei servizi medesimi secondo le competenze a ciascuno attribuite, informandone il Presidente del Comitato di gestione.

     In ogni caso, il Sindaco comunica al Presidente del Comitato di gestione l'esito degli interventi esperiti.

     Le relative modalità devono essere previste in un apposito regolamento che è adottato dall'Assemblea generale.

 

 

Titolo III

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 38. (Riordinamento dei presidi e servizi esistenti).

     Nell'ambito del piano sanitario regionale, verranno disciplinate, con successive leggi regionali, in conformità dell'art. 17 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'articolazione dell'ordinamento degli ospedali e l'organizzazione interna dei presidi e dei servizi multizonali ospedalieri ed extra-ospedalieri, ivi compresi quelli veterinari di prevenzione.

     Fino all'emanazione delle predette leggi regionali, continua ad osservarsi, in quanto applicabile, la vigente normativa.

 

     Art. 39. (Strutture amministrative di base).

     All'atto dell'insediamento degli Organi delle U.L.SS., le strutture amministrative unificate di base per l'applicazione della convenzione unica per la medicina generica sono soppresse.

     I compiti attribuiti a tali strutture sono svolti dal servizio di cui al precedente art. 23.

     Fino a che la Regione, in attuazione del piano sanitario, non avrà provveduto altrimenti, le strutture amministrative unificate intermedie continueranno ad espletare, sotto le direttive della Giunta regionale ed in aderenza alle nuove convenzioni di cui all'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 funzioni di indirizzo e coordinamento tra i servizi gestiti dalle U.L.SS. e la struttura di cui al successivo comma.

     La struttura amministrativa unificata regionale, struttura tecnica presso il Settore Informatica della Giunta regionale, disimpegna le attribuzioni statistico-amministrative, avvalendosi dell'elaborazione ed automazione dei dati per la gestione delle convenzioni previste dalla legge 29 giugno 1977, n. 349, a supporto delle U.L.SS., secondo le direttive del Settore Sanità e Sicurezza Sociale.

 

     Art. 40. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 

Tabella A)

 

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELLE UNITA' LOCALI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI

 

                              REGIONE ABRUZZO

 

 

                   Comuni n. 305 - Abitanti n. 1.233.397

                (popolazione residente al 31 dicembre 1978)

 

                       UNITA' LOCALI SOCIO SANITARIE

                                  (n. 15)

 

- Altri             Abitanti n.  64.571   Comuni n.  16

- Avezzano               "   "  124.448     "    "   35

- Castel di Sangro       "   "   17.595     "    "   13

- Chieti                 "   "  122.954     "    "   21

- Giulianova             "   "   57.937     "    "    5

- L'Aquila               "   "  104.033     "    "   37

- Lanciano               "   "  117.833     "    "   47

- S. Omero               "   "   57.443     "    "   12

- Ortona                 "   "   37.435     "    "    7

- Penne                  "   "   39.034     "    "   14

- Pescara                "   "  200.024     "    "    9

- Popoli                 "   "   50.832     "    "   23

- Sulmona                "   "   55.866     "    "   23

- Teramo                 "   "   91.399     "    "   14

- Vasto                  "   "   91.723     "    "   29

     Totale                n. 1.233.397          n. 305

 

 

                         UNITA' SANITARIA DI ATRI

                    Abitanti 53.893 - Comuni n. 11 [8]

 

Arsita               1.378       Cermignano                  2.877

Atri                11.502       Montefino                   1.452

Bisenti              3.314       Notaresco                   6.265

Castiglione M.R.     2.847       Pineto                      9.875

Castilenti           1.630       Silvi                       9.058

Cellino Attanasio    3.745

 

 

                       UNITA' SANITARIA Di AVEZZANO

                      Abitanti 124.448 - Comuni n. 35

 

Aielli              1.490     Magliano dei Marsi             3.110

Avezzano           34.106     Massa d'Albe                   1.243

Balsorano           4.061     Morino                         1.575

Bisegna               596     Oricola                          774

Canistro            1.101     Ortona dei Marsi               1.424

Capistrello         5.516     Ortucchio                      1.894

Cappadocia            862     Ovindoli                       1.342

Carsoli             4.611     Pereto                           592

Castellafiume         990     Pescina                        4.464

Celano             11.004     Rocca di Botte                   440

Cerchio             1.781     S. Benedetto dei Marsi         3.884

Civita D'Antino     1.029     S. Vincenzo Valle Roveto       3.065

Civitella Roveto    3.018     Sante Marie                    1.824

Collarmele          1.087     Scurcola Marsicana             2.116

Collelongo          1.788     Tagliacozzo                    7.628

Gioia dei Marsi     1.449     Trasacco                       5.615

Lecce dei Marsi     1.832     Villavallelonga                1.152

Luco dei Marsi      4.985

 

 

                   UNITA' SANITARIA DI CASTEL DI SANGRO

                    Abitanti 17.264 - Comuni n. 12 [7]

 

Alfedena                788      Pescasseroli                2.378

Ateleta               1.667      Pescocostanzo               1.529

Barrea                  904      Rivisondoli                 1.002

Castel di Sangro      5.254      Roccaraso                   1.599

Civitella Alfedena      318      Scontrone                     544

Opi                     599      Villetta Barrea               682

 

 

                        UNITA' SANITARIA DI CHIETI

                      Abitanti 122.954 - Comuni n. 21

 

Atri                  1.647      Pennapiedimonte               806

Bucchianico           4.394      Pretoro                     1.221

Casacanditella        1.520      Rapino                      1.738

Casalincontrada       2.407      Ripa Teatina                3.234

Chieti               56.459      Roccamontepiano             2.038

Fara F.P              1.796      S.Giovanni Teatin           5.960

Filetto               1.327      S. Martino sulla Marrucina    910

Francavilla al Mare  14.607      Torrevecchia Teatina        2.613

Giuliano Teatino      1.429      Vacri                       1.897

Guardiagrele         10.233      Villamagna                  2.371

Miglianico            4.347

 

 

                      UNITA' SANITARIA DI GIULIANOVA

                       Abitanti 57.937 - Comuni n. 5

 

Bellante             5.057        Mosciano Sant'Angelo       7.164

Giulianova          22.583        Roseto degli Abruzzi      20.362

Morro D'Oro          2.771

 

 

                       UNITA' SANITARIA DI L'AQUILA

                      Abitanti 104.033 - Comuni n. 37

 

Acciano                801         Navelli                     909

Barete                 696         Ocre                        904

Barisciano           1.805         Ofena                       886

Cagnano Aterna       1.967         Pizzoli                   2.592

Calascio               332         Poggio Picenze              875

Campotosto           1.426         Prata d'Ansidonia           689

Capetrano            1.383         Rocca di Cambio             589

Capitignano            847         Rocca di Mezzo            1.929

Caporciano             378         S. Benedetto in P.          311

Carapelle Calvisio     157         S. Demetrio ne' Vestini   1.519

Castel del Monte       963         S. Eusanio Forconese        512

Castelvecchio Calvisio 424         S. Pio delle Camere         629

Collepietro            395         Santo Stefano di Sess.      211

Fagnano Alto           788         Scoppto                   1.831

Fontecchio             482         Tione degli Abruzzi         657

Fossa                  690         Tornimparte               2.946

L'Aquila            66.215         Villa S. Lucia              497

Lucoli               1.579         Villa S. Angelo             527

Montereale          3.692

 

 

                       UNITA' SANITARIA DI LANCIANO

                      Abitanti 117.833 - Comuni n. 47

 

Altino                2.534        Lettopalena                 468

Archi                 2.498        Montazzoli                1.366

Atessa                9.979        Montebello sul Sangro       275

Bomba                 1.233        Monteferrante               262

Borrello                740        Montelapiano                269

Casoli                6.236        Montenerodomo             1.158

Castelfrentano        3.947        Mozzagrogna               1.897

Civitaluparella         535        Paglieta                  4.500

Civitella M.R.        1.239        Palena                    1.870

Colledimacine           493        Palombaro                 1.302

Colledimezzo            714        Pennadomo                   507

Fallo                   348        Perano                    1.499

Fara S. Martino       1.876        Pietraferrazzana            253

Fossacesia            4.415        Pizzoferrata              1.645

Frisa                 2.042        Quadri                    1.161

Gamberale               709        Roccascalegna             1.748

Gessopalena           2.314        Rocca S. Giovanni         2.312

Lanciano             31.413        Roio del Sangro             450

Lama dei Peligni      1.666        Rosello                     558

S.Maria Imbaro        1.097        Tornareccio               2.088

S.Eusanio del Sangro  2.568        Torricella Peligna        2.133

S. Vietino Chietino   5.000        Tregio                      815

Taranto Peligna         795        Villa S. Maria            1.644

Torino di Sangro      3.265

 

 

                       UNITA' SANITARIA DI S. OMERO

                      Abitanti 57.443 - Comuni n. 12

 

Alba Adriatica        8.079        Martinsicuro              9.061

Ancarano              1.485        Nereto                    4.424

Civitella del Tronto  6.068        S. Egidio                 6.715

Colonnella            3.049        S. Omero                  4.615

Controguerra          2.810        Torano Nuovo              1.684

Corropoli             3.808        Tortoreto                 5.645

 

 

                          UNITA' LOCALE DI ORTONA

                       Abitanti 37 435 - Comuni n. 7

 

Arielli               1.280         Ortona                  22.099

Canosa Sannita        1.687         Poggiofiorito            1.024

Crecchio              3.164         Tollo                    4.309

Orsogna               3.872

 

 

                         UNITA' SANITARIA DI PENNE

                      Abitanti 39.304 - Comuni n. 14

 

Brittoli                554          Farindola               2.597

Carpineto della Nora    896          Loreto Aprutino         7.053

Catignano             1.798          Montebello di Bertona   1.441

Civitaquana           1.460          Penne                  11.766

Civitella Casanova    2.570          Picciano                1.486

Collecorvino          4.299          Vicoli                    621

Elice                 1.656          Villa Celiera           1.107

 

 

                        UNITA' SANITARIA DI PESCARA

                    Abitanti 202.981 - Comuni n. 10 [7]

 

Cappelle              1.816         Nocciano                 1.522

Cepagatti            6.404         Pescara                 136.921

Città S. Angelo      8.863         Pianella                  6.726

Montesilvano        25.411         Rosciano                  2.957

Moscufo              2.515         Spoltore                  9.766

 

 

                        UNITA' SANITARIA DI POPOLI

                    Abitanti 47.875 - Comuni n. 22 [7]

 

Abbtteggio                  494    Pietranico                  827

Alanno                    3.791    Popoli                    6.104

Bolognano                 1.450    Roccamorice               1.301

Bussi                     3.579    Salle                       490

Caramanico Terme          2.452    Santa Eufemia e Maiella     549

Castiglione Casauria      1.044    San Valentino             2.019

Corvara                     574    Scafa                     3.747

Cugnoli                   1.795    Serramonacesca            1.010

Lettomanoppello           3.249    Tocco a Casauria          3.086

Manoppello                5.316    Torre dei Passeri         3.328

Pescosansonesco             845

 

 

                         UNITA' SANITARIA DI VASTO

                      Abitanti 91.723 - Comuni n. 29

 

Carpineto Sinello             963     Liscia                 1.067

Carunchio                   1.092     Monteodorisio          2.361

Casalanguida                1.377     Palmoli                1.627

Casalbordino                6.173     Pollutri               3.010

Castelguidone                 754     Roccaspinalveti        2.324

Castiglione M.M.            3.163     San Buono              1.458

Celenza sul Trigno          1.337     S. Giovanni Lipioni      587

Cupello                     4.248     San Salvo             11.263

Dogliola                      575     Schiavi D'Abruzzo      2.974

Fraine                        829     Scerni                 4.198

Fresagrandinaria            1.427     Torrebruna             1.734

Furci                       1.514     Tufillo                  854

Gissi                       3.191     Vasto                 28.707

Guilmi                        784     Villalfonsina          1.292

Lentella                      840

 

 

                        UNITA' SANITARIA DI SULMONA

                    Abitanti 56.197 - Comuni n. 24 [7]

 

Anversa degli Abruzzi       630     Pacentro                 1.663

Bugnara                   1.224     Pettorano sul Gizio      1.579

Campo di Giove            1.049     Pratola Peligna          7.979

Cansano                     492     Prezza                   1.309

Castel di Ieri              559     Raiano                   2.479

Castelvecchio Subequo     1.645     Roccasale                2.883

Cocullo                     572     Roccapia                   331

Corfino                   1.004     Scanno                   2.883

Gagliano Aterno             540     Secinaro                   838

Goriano Sicoli              727     Sulmona                 23.477

Introdacqua               1.621     Villalago                  861

Molina Aterno               657     Vittorino                1.250

 

 

                        UNITA' SANITARIA DI TERAMO

                    Abitanti 102.027 - Comuni n. 19 [8]

 

Basciano               2.208    Isola del Gran Sasso         5.462

Campli                 8.391    Montorio al Vomano           9.072

Canzano                1.778    Penna S. Andrea              1.700

Castellalto            4.206    Pietracamela                   461

Castelcastagna           736    Rocca Santa Maria            1.147

Castelli               1.873    Teramo                      51.397

Colledara              2.229    Torricella Sicura            2.893

Cortino                1.355    Tossicia                     1.650

Crognaleto             2.322    Valle Castellana             2.567

Fano Adriano             580

 

 

 


[1] Articolo abrogato con art. 15 L.R. 31 ottobre 1986, n. 60.

[1] Articolo abrogato con art. 15 L.R. 31 ottobre 1986, n. 60.

[1] Articolo abrogato con art. 15 L.R. 31 ottobre 1986, n. 60.

[1] Articolo abrogato con art. 15 L.R. 31 ottobre 1986, n. 60.

[1] Articolo abrogato con art. 15 L.R. 31 ottobre 1986, n. 60.

[1] Articolo abrogato con art. 15 L.R. 31 ottobre 1986, n. 60.

[1] Articolo abrogato con art. 15 L.R. 31 ottobre 1986, n. 60.

[1] Articolo abrogato con art. 15 L.R. 31 ottobre 1986, n. 60.

[1] Articolo abrogato con art. 15 L.R. 31 ottobre 1986, n. 60.

[1] Articolo abrogato con art. 15 L.R. 31 ottobre 1986, n. 60.

[3] L'art. 1 della L.R. 15 gennaio 1988, n. 10, dispone: «Le indennità previste dall'art. 14 della L.R. 31 ottobre 1986, n. 60, e successive modificazioni competono dal 1° gennaio 1987».

[2] Articolo così sostituito con art. 14 L.R. 31 ottobre 1986, n. 60.

[1] Articolo abrogato con art. 15 L.R. 31 ottobre 1986, n. 60.

[4] Articolo così sostituito con art. 1  L.R. 4 giugno 1980, n. 52.

[5] Comma così modificato con art. 1 L.R. 4 giugno 1980, n. 52.

[6] Comma abrogato con art. 12 L.R. 31 ottobre 1986, n. 60.

[8] Tabella così modificata con L.R. n. 52/80 e L.R. n. 14/1986.

[7] Tabella così modificata con art. 2  L.R. 4 giugno 1980, n. 52.

[7] Tabella così modificata con art. 2  L.R. 4 giugno 1980, n. 52.

[7] Tabella così modificata con art. 2  L.R. 4 giugno 1980, n. 52.

[7] Tabella così modificata con art. 2  L.R. 4 giugno 1980, n. 52.

[8] Tabella così modificata con L.R. n. 52/80 e L.R. n. 14/1986.