Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 15/02/1980 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione e Funzionamento). |
Art. 2. (Ambiti territoriali). |
Art. 3. (Distretti sanitari di base). |
Art. 4. (Organi). |
Art. 5. (Assemblea generale dell'Associazione dei Comuni). |
Art. 6. (Nomina Assemblea Generale). |
Art. 7. (Validità delle sedute e delle deliberazioni). |
Art. 8. (Cessazione della qualifica di componente). |
Art. 9. (Compiti). |
Art. 10. (Partecipazione). |
Art. 11. (Composizione comitato di gestione). |
Art. 12. (Attribuzioni del comitato di gestione). |
Art. 13. (Elezioni del Presidente). |
Art. 14. (Revoca). |
Art. 15. (Attribuzione del Presidente). |
Art. 16. (Indennità) |
Art. 17. (Sede di riunione dell'U.L.SS.). |
Art. 18. (Servizi dell'U.L.SS.). |
Art. 19. (Criteri organizzativi). |
Art. 20. (Servizio Amministrativo). |
Art. 21. (Servizio di prevenzione e di igiene ambientale). |
Art. 22. (Servizio medicina del lavoro). |
Art. 23. (Servizi di diagnosi e cura presidi ospedalieri). |
Art. 24. (Servizio di riabilitazione) |
Art. 25. (Servizio farmaceutico). |
Art. 26. (Servizio veterinario). |
Art. 27. (Servizio per la tutela sociale). |
Art. 28. (Altre funzioni). |
Art. 29. (Consultazione dei Comuni). |
Art. 30. (Responsabili del servizio). |
Art. 31. (Ufficio di direzione). |
Art. 32. (Compiti dell'Ufficio di direzione). |
Art. 33. (Segreteria degli Organi). |
Art. 34. (Collegamento funzionale e coordinamento dei servizi multizonali). |
Art. 35. (Conferenza dei Servizi). |
Art. 36. (Piani delle U.L.SS.). |
Art. 37. (Rapporti tra il Sindaco e le U.L.SS.). |
Art. 38. (Riordinamento dei presidi e servizi esistenti). |
Art. 39. (Strutture amministrative di base). |
Art. 40. (Urgenza). |
§ 5.1.15 - L.R. 15 febbraio 1980, n. 10.
Istituzione delle Unità Locali Socio Sanitarie.
(B.U. n. 12 dell'8 marzo 1980).
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Istituzione e Funzionamento).
La Regione realizza nel proprio territorio il servizio sanitario nazionale, assumendo come indirizzo fondamentale la programmazione, la riorganizzazione, l'integrazione e il coordinamento dei servizi sociali e sanitari.
La Regione garantisce, in armonia con le norme statutarie e con l'art. 11 della
A tal fine sono istituite le U.L.SS., con il compito di provvedere alla gestione unitaria, oltre che nei servizi previsti dall'art. 14 della
a) l'esercizio integrato degli interventi sanitari con quelli rivolti alla tutela sociale della persona umana attraverso la prevenzione, la cura e la riabilitazione, nel pieno rispetto della persona e della dignità umana;
b) la formazione, la qualificazione la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari, parasanitari e sociali;
c) la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai problemi socio-sanitari del territorio;
d) ogni altra funzione attribuita o delegata con legge regionale ai comuni in materia di sicurezza sociale e di protezione igienico-sanitaria secondo le previsione della
Art. 2. (Ambiti territoriali).
L'ambito territoriale di ciascuna unità locale socio sanitaria, delimitato previo parere delle province e sentiti i comuni interessati, e indicato nella Tabella A allegata alla presente legge.
Le sedi delle unità locali socio sanitarie sono: L'Aquila, Avezzano, Sulmona, Castel di Sangro, Chieti, Lanciano, Vasto, Ortona, Teramo, Atri, Giulianova, S. Omero, Pescara, Penne, Popoli.
La Regione propone l'adeguamento dei distretti scolastici di cui agli artt. 9 e seguenti del
Con legge regionale, sentite le province ed i Comuni interessati, possono essere apportate variazioni agli ambiti delle unità locali socio sanitarie qualora intervengano rilevanti modificazioni della struttura socio-economica del territorio e delle condizioni demografiche, sanitarie ed assistenziali.
Art. 3. (Distretti sanitari di base).
L'Assemblea generale delle U.L.SS. provvede, sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale, ad articoli, sentiti i comuni interessati, il territorio di competenza in distretti sanitari di base con riferimento, nelle zone extraurbane, a gruppi di popolazione di regola compresi tra i 5.000 e i 10.000 abitanti e, nelle zone urbane, ai quartieri esistenti di cui alla
Per la definizione del territorio del distretto sanitario, si terrà altresì conto, per quanto attiene al settore veterinario, delle attività veterinarie indicate nell'articolo 16 della
In sede di prima attuazione della presente legge, l'articolazione in distretti deve essere definita entro sessanta giorni dall'approvazione della legge che ne fissa la disciplina e comunque non oltre sessanta giorni dall'insediamento dell'assemblea generale.
Nell'ambito dei distretti sanitari di base avviene l'erogazione dei servizi di prima istanza e di pronto intervento. Fanno capo ai distretti tutte le attività esecutive che interessano i cittadini in modo più comune e frequente, in attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle U.L.SS.
Tali attività riguardano in particolare:
1) il controllo ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro;
2) la tutela degli alimenti, le vaccinazioni e le altre forme di profilassi e di disinfezione nonché le altre misure di lotta contro malattie trasmissibili;
3) gli interventi di prevenzione individuale e collettiva compresi quelli di igiene mentale;
4) le attività diagnostiche e terapeutiche correnti, domiciliari ed ambulatoriali degenza non ospedaliera, compresa la guardia medica;
5) la distribuzione dei farmaci;
6) l'informazione, la promozione sociale e l'educazione dei cittadini:
7) la vigilanza, la profilassi e l'assistenza veterinaria.
Nei distretti devono essere garantiti i collegamenti funzionali e le integrazioni con i servizi socio assistenziali.
Al fine di assicurare la partecipazione dei cittadini alla gestione sociale dei servizi e per consentire il controllo della funzionalità e dell'efficacia degli stessi, l'assemblea istituisce i comitati partecipativi di distretto, ed individua forme di partecipazione (riunioni, incontri, assemblee, referendum, ecc.) dei cittadini alle attività del distretto e degli utenti direttamente interessati all'attuazione e gestione dei servizi.
Il comitato partecipativo del distretto opera in collegamento con le altre forme organizzative di partecipazione presenti a livello territoriale.
Art. 4. (Organi).
(Omissis) [1].
Art. 5. (Assemblea generale dell'Associazione dei Comuni).
(Omissis) [1].
Art. 6. (Nomina Assemblea Generale).
(Omissis) [1].
Art. 7. (Validità delle sedute e delle deliberazioni).
(Omissis) [1].
Art. 8. (Cessazione della qualifica di componente).
(Omissis) [1].
Art. 9. (Compiti).
(Omissis) [1].
Art. 10. (Partecipazione).
Entro novanta giorni dall'insediamento l'assemblea generale adotta il regolamento per il proprio funzionamento.
I Comuni associati debbono assicurare anche in riferimento alla
Disciplinano inoltre, anche ai fini dei compiti di educazione sanitaria, la partecipazione degli utenti direttamente interessati.
A tale proposito si terrà conto dell'esigenza di assicurare forme idonee di partecipazione alle rappresentanze sociali, degli operatori socio-sanitari, dei consigli di quartiere, degli organismi democratici della scuola, costituendo consigli socio-sanitari consultivi rappresentanti degli organismi sopra indicati nonchè delle forze sociali e degli utenti al fine di formulare proposte sui piani e programmi zonali, sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi e verificare la rispondenza dell'attività agli strumenti di piano.
Art. 11. (Composizione comitato di gestione).
(Omissis) [1].
Art. 12. (Attribuzioni del comitato di gestione).
(Omissis) [1].
Art. 13. (Elezioni del Presidente).
(Omissis) [1].
Art. 14. (Revoca).
(Omissis) [1].
Art. 15. (Attribuzione del Presidente).
Il Presidente del comitato di gestione rappresenta l'U.L.SS., convoca e presiede il comitato di gestione, dirige la discussione, sottoscrive con il segretario le deliberazioni del comitato ed adotta, in caso di urgente ed improrogabile necessità, i provvedimenti di competenza del comitato, salvo ratifica di quest'ultimo nella prima adunanza successiva.
Le indennità al Presidente, al Vice Presidente e ai Componenti del Comitato di gestione sono calcolate secondo i criteri di cui alla
I limiti delle indennità, previsti dalla
E' fatto divieto di cumulare le indennità predette con quelle di Sindaco e di Assessore comunale, nonché con qualsiasi altra indennità derivante da cariche pubbliche anche elettive.
Ai Componenti dell'Assemblea, nell'esercizio delle funzioni loro spettanti, compete, per ogni giornata di seduta, con effettiva partecipazione, un'indennità di presenza pari a quella stabilita dalle vigenti norme per i Consigli comunali di corrispondente popolazione.
Competono altresì il rimborso di spese e le indennità di missione, secondo quanto stabilito dall'art. 13 della
Per le aspettative, i permessi e per tutto quanto non previsto dalla presente legge regionale, si osservano le norme di cui alla
Art. 17. (Sede di riunione dell'U.L.SS.).
(Omissis). [1].
Titolo II
ORGANIZZAZIONI
Art. 18. (Servizi dell'U.L.SS.).
Le Unità Locali Socio Sanitarie sono articolate nei seguenti servizi:
a) servizio amministrativo;
b) servizio di prevenzione e di igiene ambientale;
c) servizio di diagnosi e cura;
d) servizio farmaceutico;
e) servizio veterinario;
f) servizio per la tutela sociale;
g) servizio di riabilitazione;
h) servizio di medicina del lavoro.
Art. 19. (Criteri organizzativi).
L'organizzazione dei presidi, uffici, e servizi dell'U.L.SS. deve rispondere ai seguenti criteri:
a) attuare l'integrazione tra i servizi e presidi sanitari con quelli sociali, prevedendo le modalità di impiego del personale al fine di garantire l'unitarietà degli interventi e di privilegiare il momento preventivo sociale nelle attività dirette alla tutela del benessere psicofisico della popolazione;
b) assicurare nell'ambito di ciascun servizio l'utilizzazione integrale delle strutture dei presidi e del personale;
c) prevedere l'impiego di équipes interdisciplinari che operino all'interno di uno o più servizi, anche in relazione a specifici programmi di attività;
d) attuare sistemi organizzativi di tipo dipartimentale in tutti i presidi e servizi relativi alla prevenzione, cura, riabilitazione e a quelli sociali e ambientali;
e) assicurare, ove sia necessario, l'erogazione delle prestazioni in ogni parte del territorio, anche a domicilio dell'utente, ricorrendo alla mobilità del personale all'interno dell'U.L.SS.;
f) assicurare il collegamento con le realtà sociali e sindacali del territorio di competenza;
g) predisporre gli strumenti per garantire una corretta informazione e la più ampia partecipazione alle scelte operative da parte degli operatori e degli utenti dell'U.L.SS.;
h) procede alla verifica periodica dei livelli di rendimento dei presidi e dei servizi dell'U.L.SS.
Art. 20. (Servizio Amministrativo).
Il servizio amministrativo svolge le funzioni relative:
a) all'amministrazione del personale;
b) alla formazione, qualificazione, riqualificazione e aggiornamento obbligatorio del personale sanitario, parasanitario, sociale e tecnico;
c) alla raccolta e all'elaborazione delle informazioni relative ai problemi socio-sanitari del territorio;
d) a tutte le altre funzioni di natura amministrativa non affidate agli altri servizi;
e) alle funzioni di bilancio, ragioneria ed economato di cui alla Legge regionale Norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dell'U.L.SS.
Art. 21. (Servizio di prevenzione e di igiene ambientale).
Il Servizio di prevenzione e di igiene ambientale svolge i compiti inerenti a:
a) la prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
b) la protezione materno-infantile e dell'età evolutiva, nonché la tutela della procreazione cosciente e responsabile;
c) l'igiene e medicina scolastica;
d) la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive;
e) l'igiene dell'ambiente;
f) l'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione, commercio degli alimenti e bevande;
g) controllo preventivo sui nuovi insediamenti abitativi;
h) igiene degli insediamenti urbani e delle collettività;
i) l'educazione sanitaria.
Qualora nel territorio dell'unità locale socio sanitaria siano ubicati i presidi ed i servizi multizonali, di cui all'art. 22 della
Art. 22. (Servizio medicina del lavoro).
Il servizio per la prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro attua i principi e gli indirizzi della
a) educazione e informazione sanitaria con particolare riferimento alla problematica dei rischi e della patologia da lavoro;
b) controlli sull'ambiente;
c) controlli preventivi sui nuovi insediamenti produttivi;
d) predisposizione di mappe di rischio a livello territoriale e settoriale;
e) eliminazione fattori di rischio;
f) controlli sanitari sui lavoratori;
g) coordinamento ed eventuale effettuazione di accertamenti espletati in maniera interdisciplinare da diversi operatori;
h) coordinamento e programmazione dei controlli sanitari periodici;
i) protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Art. 23. (Servizi di diagnosi e cura presidi ospedalieri).
Il Servizio di diagnosi e cura presidi ospedalieri provvede ad assicurare, secondo le modalità previste dagli artt. 25 e 26 della
a) l'assistenza medico-generica pediatrica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
b) l'assistenza medico-specialistica e infermieristica ambulatoriale e domiciliare per le malattie fisiche e psichiche;
c) l'assistenza in regime di degenza per le malattie fisiche e psichiche;
d) le prestazioni infermieristiche, di laboratorio e fisioterapiche;
e) le prestazioni terapeutiche idrotermali;
f) la gestione tecnico-funzionale dei servizi degli ospedali ubicati nel territorio dell'U.L.SS.;
g) le autorizzazioni e la vigilanza delle istituzioni sanitarie a carattere privato e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
h) la stipulazione delle convenzioni tra l'unità locale socio- sanitaria e le istituzioni di cui alla precedente lettera g) e il controllo del funzionamento dei relativi rapporti convenzionali;
i) il collegamento e l'integrazione dei servizi ospedalieri con quelli extra-ospedalieri con particolare riguardo ai presidi per la tutela della salute mentale.
Art. 24. (Servizio di riabilitazione)
I servizi di riabilitazione comprendono:
a) l'assistenza riabilitativa per il recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualsiasi causa;
b) la gestione tecnico-funzionale di centri pubblici di tipo residenziale per la riabilitazione fisica e psichica;
c) le autorizzazioni e la vigilanza degli istituti privati che erogano prestazioni medico-psicopedagogiche, nonché la stipulazione delle relative convenzioni e il controllo del loro funzionamento;
d) l'assistenza protesica ortopedica acustica, laringofonica e odontoiatrica ivi compresa la fornitura di tutti gli apparecchi o mezzi protesici atti a correggere le deficienze o alleviare le limitazioni dell'apparato locomotore.
Art. 25. (Servizio farmaceutico).
Il servizio farmaceutico provvede, secondo le norme previste dall'art. 28 della
a) alla vigilanza sul funzionamento degli esercizi farmaceutici;
b) alla erogazione dell'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie pubbliche e private;
c) alla stipulazione delle convenzioni con le farmacie ed il controllo sul corretto svolgimento dei rapporti convenzionali;
d) alla gestione del prontuario terapeutico;
e) al servizio di educazione sanitaria e d'informazione scientifica sui farmaci;
f) ai compiti che saranno successivamente attribuiti alle U.L.SS. dalla legge regionale che disciplina l'acquisto diretto delle prestazioni farmaceutiche, di cui al 2° comma dell'art. 28 della
Restano attribuite alla Giunta regionale le funzioni inerenti alle competenze previste dall'art. 1, lettera L), M), N), ed O) del
All'uopo la Regione istituisce il servizio farmaceutico regionale con compiti anche di coordinamento delle attività amministrative delle singole U.L.SS.
Restano attribuite, alla Giunta regionale le funzioni inerenti ai concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche [4].
Art. 26. (Servizio veterinario).
Il servizio veterinario svolge i seguenti compiti:
a) profilassi della zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive degli animali soggetti a misure di polizia veterinaria;
b) controllo igienico-sanitario sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;
c) igiene delle produzioni animali, anche alla protezione dell'ambiente; assistenza zooiatrica.
Art. 27. (Servizio per la tutela sociale).
Fino alla riforma dell'assistenza, al fine di realizzare il coordinamento e l'integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, l'U.L.SS. eserciterà le funzioni di cui al titolo III Capo I del D.P.R. 616 ed in particolare:
1) la prevenzione individuale e collettiva degli stati di disagio e disadattamento;
2) l'assistenza psicologica e sociale ai soggetti in età evolutiva;
3) l'assistenza psicologica e sociale agli handicappati;
4) l'assistenza agli anziani;
5) ogni altro tipo di intervento inteso alla prevenzione e al recupero di qualsiasi stato di emarginazione.
Art. 28. (Altre funzioni).
L'assemblea generale, sulla base delle indicazioni contenute negli atti di programmazione e nelle leggi regionali, provvede alla distribuzione tra i servizi, di cui agli articoli precedenti, di altre funzioni attribuite all'U.L.SS.
Art. 29. (Consultazione dei Comuni).
I Comitati di gestione, prima di sottoporre all'esame delle Assemblee Generali gli atti relativi all'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi che impegnino più esercizi, devono consultare i singoli Consigli Comunali.
Ove il Consiglio Comunale interpellato non si pronunzi nel termine di trenta giorni, deve intendersi acquisito il parere favorevole.
Art. 30. (Responsabili del servizio).
Il Comitato di gestione attribuisce la responsabilità di ciascun servizio a un dipendente in possesso dei requisiti di professionalità e di esperienza secondo le norme delegate di cui al terzo comma dell'art. 47 della
L'assemblea generale, su proposta del Comitato di gestione, approva il regolamento organico del personale e le piante organiche dei diversi presidi e servizi, uniformandosi alle disposizioni previste nei decreti delegati emanati a norma dell'art. 27 della
Ciascun servizio è dotato di autonomia tecnico-funzionale, allo scopo di assicurare la tempestività e l'efficienza nell'erogazione delle proprie prestazioni nell'ambito degli indirizzi fissati degli organi dell'U.L.SS. e dall'Ufficio di direzione di cui al successivo art. 31 [5].
Art. 31. (Ufficio di direzione).
L'Ufficio di direzione dell'U.L.SS. e composto collegialmente da tutti i responsabili dei servizi dell'U.L.SS.
L'Ufficio di direzione è preposto collegialmente all'organizzazione, al coordinamento, al funzionamento dell'U.L.SS. ed alla direzione del personale e ne risponde al comitato di gestione.
Il Comitato di gestione nomina tra i responsabili dei servizi un coordinatore amministrativo, uno sanitario ed uno sociale, i quali provvedono a curare i necessari collegamenti tra i diversi servizi per gli aspetti sanitari e per quelli amministrativi.
I coordinatori partecipano, con voto consultivo, alle singole sedute del Comitato di gestione.
L'incarico di coordinatore è conferito per un periodo non inferiore ad anni tre ed e revocabile e rinnovabile.
Art. 32. (Compiti dell'Ufficio di direzione).
L'Ufficio di direzione formula proposte ed esprime parere sugli indirizzi e sui programmi di attività dei vari servizi e sulle modalità di erogazione delle prestazioni.
Il predetto ufficio riferisce periodicamente, almeno ogni trimestre, al Comitato di gestione sull'andamento dei servizi e dei problemi che siano eventualmente insorti.
Su specifiche questioni il responsabile di servizio può sollecitare l'ufficio di direzione ad attivare i poteri di coordinamento, anche per la risoluzione di eventuali conflitti di competenza, nell'intento di realizzare l'unitarietà degli interventi.
Art. 33. (Segreteria degli Organi).
Le funzioni di segreteria degli Organi dell'U.L.SS. sono svolte da dipendenti del servizio affari generali, designati dal Comitato di gestione e scelti tra i funzionari appartenenti alla carriera direttiva.
Il Segretario assiste alle sedute, redige il verbale, cura, con la collaborazione degli altri responsabili dei servizi, gli adempimenti preliminari allo svolgimento delle adunanze, sottoscrive con il Presidente le deliberazioni dell'Assemblea generale e del Comitato di gestione.
(Omissis) [6].
I Comuni e le Comunità montane sono tenute ad inviare all'U.L.SS. copia delle deliberazioni e degli atti che comunque interessano le materie di cui alla presente legge.
Art. 34. (Collegamento funzionale e coordinamento dei servizi multizonali).
Le U.L.SS., in cui hanno sede presidi o servizi multizonali, devono assicurare il collegamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi o servizi con quelli delle altre U.L.SS. interessate, attraverso una sistematica consultazione con i relativi organi di gestione in ordine:
a) ai programmi di attività in relazione alle esigenze delle zone da inserire;
b) agli aspetti fondamentali della gestione sia sotto il profilo organizzativo-funzionale che sotto quello economico-finanziario;
c) alle procedure ritenute più idonee per verificare l'efficienza operativa dei presidi o servizi multizonali in relazione alle effettive esigenze del territorio da servire.
Art. 35. (Conferenza dei Servizi).
Il Comitato di gestione promuove almeno una volta all'anno la Conferenza dei Servizi, alla quale possono partecipare tutti gli operatori, per la verifica dell'organizzazione in relazione agli obiettivi programmati e ai risultati conseguiti.
Art. 36. (Piani delle U.L.SS.).
La Giunta regionale entro 90 giorni dall'approvazione del piano sanitario nazionale propone al Consiglio regionale il piano sanitario regionale in armonia con e linee del programma di sviluppo economico e sociale.
Le U.L.SS. debbono predisporre i piani zonali, sulla base delle indicazioni del programma regionale di sviluppo e dei piani sanitari di cui al precedente comma.
Il Consiglio regionale approva i piani zonali valutandone la compatibilità rispetto alle indicazioni di cui al 1° comma e del bilancio pluriennale della Regione.
Art. 37. (Rapporti tra il Sindaco e le U.L.SS.).
Il Sindaco di ciascun Comune, quale autorità sanitaria locale, per tutti gli atti di sua competenza si avvale direttamente dei servizi dell'U.L.SS.
Qualora lo richieda l'urgenza del provvedimento, si rivolge direttamente ai responsabili dei servizi medesimi secondo le competenze a ciascuno attribuite, informandone il Presidente del Comitato di gestione.
In ogni caso, il Sindaco comunica al Presidente del Comitato di gestione l'esito degli interventi esperiti.
Le relative modalità devono essere previste in un apposito regolamento che è adottato dall'Assemblea generale.
Titolo III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 38. (Riordinamento dei presidi e servizi esistenti).
Nell'ambito del piano sanitario regionale, verranno disciplinate, con successive leggi regionali, in conformità dell'art. 17 della
Fino all'emanazione delle predette leggi regionali, continua ad osservarsi, in quanto applicabile, la vigente normativa.
Art. 39. (Strutture amministrative di base).
All'atto dell'insediamento degli Organi delle U.L.SS., le strutture amministrative unificate di base per l'applicazione della convenzione unica per la medicina generica sono soppresse.
I compiti attribuiti a tali strutture sono svolti dal servizio di cui al precedente art. 23.
Fino a che la Regione, in attuazione del piano sanitario, non avrà provveduto altrimenti, le strutture amministrative unificate intermedie continueranno ad espletare, sotto le direttive della Giunta regionale ed in aderenza alle nuove convenzioni di cui all'art. 48 della
La struttura amministrativa unificata regionale, struttura tecnica presso il Settore Informatica della Giunta regionale, disimpegna le attribuzioni statistico-amministrative, avvalendosi dell'elaborazione ed automazione dei dati per la gestione delle convenzioni previste dalla
Art. 40. (Urgenza).
(Omissis).
Tabella A) |
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ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELLE UNITA' LOCALI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI |
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REGIONE ABRUZZO |
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Comuni n. 305 - Abitanti n. 1.233.397 |
(popolazione residente al 31 dicembre 1978) |
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UNITA' LOCALI SOCIO SANITARIE |
(n. 15) |
|
- Altri Abitanti n. 64.571 Comuni n. 16 |
- Avezzano " " 124.448 " " 35 |
- Castel di Sangro " " 17.595 " " 13 |
- Chieti " " 122.954 " " 21 |
- Giulianova " " 57.937 " " 5 |
- L'Aquila " " 104.033 " " 37 |
- Lanciano " " 117.833 " " 47 |
- S. Omero " " 57.443 " " 12 |
- Ortona " " 37.435 " " 7 |
- Penne " " 39.034 " " 14 |
- Pescara " " 200.024 " " 9 |
- Popoli " " 50.832 " " 23 |
- Sulmona " " 55.866 " " 23 |
- Teramo " " 91.399 " " 14 |
- Vasto " " 91.723 " " 29 |
Totale n. 1.233.397 n. 305 |
|
|
UNITA' SANITARIA DI ATRI |
Abitanti 53.893 - Comuni n. 11 [8] |
|
Arsita 1.378 Cermignano 2.877 |
Atri 11.502 Montefino 1.452 |
Bisenti 3.314 Notaresco 6.265 |
Castiglione M.R. 2.847 Pineto 9.875 |
Castilenti 1.630 Silvi 9.058 |
Cellino Attanasio 3.745 |
|
|
UNITA' SANITARIA Di AVEZZANO |
Abitanti 124.448 - Comuni n. 35 |
|
Aielli 1.490 Magliano dei Marsi 3.110 |
Avezzano 34.106 Massa d'Albe 1.243 |
Balsorano 4.061 Morino 1.575 |
Bisegna 596 Oricola 774 |
Canistro 1.101 Ortona dei Marsi 1.424 |
Capistrello 5.516 Ortucchio 1.894 |
Cappadocia 862 Ovindoli 1.342 |
Carsoli 4.611 Pereto 592 |
Castellafiume 990 Pescina 4.464 |
Celano 11.004 Rocca di Botte 440 |
Cerchio 1.781 S. Benedetto dei Marsi 3.884 |
Civita D'Antino 1.029 S. Vincenzo Valle Roveto 3.065 |
Civitella Roveto 3.018 Sante Marie 1.824 |
Collarmele 1.087 Scurcola Marsicana 2.116 |
Collelongo 1.788 Tagliacozzo 7.628 |
Gioia dei Marsi 1.449 Trasacco 5.615 |
Lecce dei Marsi 1.832 Villavallelonga 1.152 |
Luco dei Marsi 4.985 |
|
|
UNITA' SANITARIA DI CASTEL DI SANGRO |
Abitanti 17.264 - Comuni n. 12 [7] |
|
Alfedena 788 Pescasseroli 2.378 |
Ateleta 1.667 Pescocostanzo 1.529 |
Barrea 904 Rivisondoli 1.002 |
Castel di Sangro 5.254 Roccaraso 1.599 |
Civitella Alfedena 318 Scontrone 544 |
Opi 599 Villetta Barrea 682 |
|
|
UNITA' SANITARIA DI CHIETI |
Abitanti 122.954 - Comuni n. 21 |
|
Atri 1.647 Pennapiedimonte 806 |
Bucchianico 4.394 Pretoro 1.221 |
Casacanditella 1.520 Rapino 1.738 |
Casalincontrada 2.407 Ripa Teatina 3.234 |
Chieti 56.459 Roccamontepiano 2.038 |
Fara F.P 1.796 S.Giovanni Teatin 5.960 |
Filetto 1.327 S. Martino sulla Marrucina 910 |
Francavilla al Mare 14.607 Torrevecchia Teatina 2.613 |
Giuliano Teatino 1.429 Vacri 1.897 |
Guardiagrele 10.233 Villamagna 2.371 |
Miglianico 4.347 |
|
|
UNITA' SANITARIA DI GIULIANOVA |
Abitanti 57.937 - Comuni n. 5 |
|
Bellante 5.057 Mosciano Sant'Angelo 7.164 |
Giulianova 22.583 Roseto degli Abruzzi 20.362 |
Morro D'Oro 2.771 |
|
|
UNITA' SANITARIA DI L'AQUILA |
Abitanti 104.033 - Comuni n. 37 |
|
Acciano 801 Navelli 909 |
Barete 696 Ocre 904 |
Barisciano 1.805 Ofena 886 |
Cagnano Aterna 1.967 Pizzoli 2.592 |
Calascio 332 Poggio Picenze 875 |
Campotosto 1.426 Prata d'Ansidonia 689 |
Capetrano 1.383 Rocca di Cambio 589 |
Capitignano 847 Rocca di Mezzo 1.929 |
Caporciano 378 S. Benedetto in P. 311 |
Carapelle Calvisio 157 S. Demetrio ne' Vestini 1.519 |
Castel del Monte 963 S. Eusanio Forconese 512 |
Castelvecchio Calvisio 424 S. Pio delle Camere 629 |
Collepietro 395 Santo Stefano di Sess. 211 |
Fagnano Alto 788 Scoppto 1.831 |
Fontecchio 482 Tione degli Abruzzi 657 |
Fossa 690 Tornimparte 2.946 |
L'Aquila 66.215 Villa S. Lucia 497 |
Lucoli 1.579 Villa S. Angelo 527 |
Montereale 3.692 |
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UNITA' SANITARIA DI LANCIANO |
Abitanti 117.833 - Comuni n. 47 |
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Altino 2.534 Lettopalena 468 |
Archi 2.498 Montazzoli 1.366 |
Atessa 9.979 Montebello sul Sangro 275 |
Bomba 1.233 Monteferrante 262 |
Borrello 740 Montelapiano 269 |
Casoli 6.236 Montenerodomo 1.158 |
Castelfrentano 3.947 Mozzagrogna 1.897 |
Civitaluparella 535 Paglieta 4.500 |
Civitella M.R. 1.239 Palena 1.870 |
Colledimacine 493 Palombaro 1.302 |
Colledimezzo 714 Pennadomo 507 |
Fallo 348 Perano 1.499 |
Fara S. Martino 1.876 Pietraferrazzana 253 |
Fossacesia 4.415 Pizzoferrata 1.645 |
Frisa 2.042 Quadri 1.161 |
Gamberale 709 Roccascalegna 1.748 |
Gessopalena 2.314 Rocca S. Giovanni 2.312 |
Lanciano 31.413 Roio del Sangro 450 |
Lama dei Peligni 1.666 Rosello 558 |
S.Maria Imbaro 1.097 Tornareccio 2.088 |
S.Eusanio del Sangro 2.568 Torricella Peligna 2.133 |
S. Vietino Chietino 5.000 Tregio 815 |
Taranto Peligna 795 Villa S. Maria 1.644 |
Torino di Sangro 3.265 |
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UNITA' SANITARIA DI S. OMERO |
Abitanti 57.443 - Comuni n. 12 |
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Alba Adriatica 8.079 Martinsicuro 9.061 |
Ancarano 1.485 Nereto 4.424 |
Civitella del Tronto 6.068 S. Egidio 6.715 |
Colonnella 3.049 S. Omero 4.615 |
Controguerra 2.810 Torano Nuovo 1.684 |
Corropoli 3.808 Tortoreto 5.645 |
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UNITA' LOCALE DI ORTONA |
Abitanti 37 435 - Comuni n. 7 |
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Arielli 1.280 Ortona 22.099 |
Canosa Sannita 1.687 Poggiofiorito 1.024 |
Crecchio 3.164 Tollo 4.309 |
Orsogna 3.872 |
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UNITA' SANITARIA DI PENNE |
Abitanti 39.304 - Comuni n. 14 |
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Brittoli 554 Farindola 2.597 |
Carpineto della Nora 896 Loreto Aprutino 7.053 |
Catignano 1.798 Montebello di Bertona 1.441 |
Civitaquana 1.460 Penne 11.766 |
Civitella Casanova 2.570 Picciano 1.486 |
Collecorvino 4.299 Vicoli 621 |
Elice 1.656 Villa Celiera 1.107 |
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UNITA' SANITARIA DI PESCARA |
Abitanti 202.981 - Comuni n. 10 [7] |
|
Cappelle 1.816 Nocciano 1.522 |
Cepagatti 6.404 Pescara 136.921 |
Città S. Angelo 8.863 Pianella 6.726 |
Montesilvano 25.411 Rosciano 2.957 |
Moscufo 2.515 Spoltore 9.766 |
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UNITA' SANITARIA DI POPOLI |
Abitanti 47.875 - Comuni n. 22 [7] |
|
Abbtteggio 494 Pietranico 827 |
Alanno 3.791 Popoli 6.104 |
Bolognano 1.450 Roccamorice 1.301 |
Bussi 3.579 Salle 490 |
Caramanico Terme 2.452 Santa Eufemia e Maiella 549 |
Castiglione Casauria 1.044 San Valentino 2.019 |
Corvara 574 Scafa 3.747 |
Cugnoli 1.795 Serramonacesca 1.010 |
Lettomanoppello 3.249 Tocco a Casauria 3.086 |
Manoppello 5.316 Torre dei Passeri 3.328 |
Pescosansonesco 845 |
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UNITA' SANITARIA DI VASTO |
Abitanti 91.723 - Comuni n. 29 |
|
Carpineto Sinello 963 Liscia 1.067 |
Carunchio 1.092 Monteodorisio 2.361 |
Casalanguida 1.377 Palmoli 1.627 |
Casalbordino 6.173 Pollutri 3.010 |
Castelguidone 754 Roccaspinalveti 2.324 |
Castiglione M.M. 3.163 San Buono 1.458 |
Celenza sul Trigno 1.337 S. Giovanni Lipioni 587 |
Cupello 4.248 San Salvo 11.263 |
Dogliola 575 Schiavi D'Abruzzo 2.974 |
Fraine 829 Scerni 4.198 |
Fresagrandinaria 1.427 Torrebruna 1.734 |
Furci 1.514 Tufillo 854 |
Gissi 3.191 Vasto 28.707 |
Guilmi 784 Villalfonsina 1.292 |
Lentella 840 |
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UNITA' SANITARIA DI SULMONA |
Abitanti 56.197 - Comuni n. 24 [7] |
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Anversa degli Abruzzi 630 Pacentro 1.663 |
Bugnara 1.224 Pettorano sul Gizio 1.579 |
Campo di Giove 1.049 Pratola Peligna 7.979 |
Cansano 492 Prezza 1.309 |
Castel di Ieri 559 Raiano 2.479 |
Castelvecchio Subequo 1.645 Roccasale 2.883 |
Cocullo 572 Roccapia 331 |
Corfino 1.004 Scanno 2.883 |
Gagliano Aterno 540 Secinaro 838 |
Goriano Sicoli 727 Sulmona 23.477 |
Introdacqua 1.621 Villalago 861 |
Molina Aterno 657 Vittorino 1.250 |
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UNITA' SANITARIA DI TERAMO |
Abitanti 102.027 - Comuni n. 19 [8] |
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Basciano 2.208 Isola del Gran Sasso 5.462 |
Campli 8.391 Montorio al Vomano 9.072 |
Canzano 1.778 Penna S. Andrea 1.700 |
Castellalto 4.206 Pietracamela 461 |
Castelcastagna 736 Rocca Santa Maria 1.147 |
Castelli 1.873 Teramo 51.397 |
Colledara 2.229 Torricella Sicura 2.893 |
Cortino 1.355 Tossicia 1.650 |
Crognaleto 2.322 Valle Castellana 2.567 |
Fano Adriano 580 |
[1] Articolo abrogato con art. 15
[1] Articolo abrogato con art. 15
[1] Articolo abrogato con art. 15
[1] Articolo abrogato con art. 15
[1] Articolo abrogato con art. 15
[1] Articolo abrogato con art. 15
[1] Articolo abrogato con art. 15
[1] Articolo abrogato con art. 15
[1] Articolo abrogato con art. 15
[1] Articolo abrogato con art. 15
[3] L'art. 1 della
[2] Articolo così sostituito con art. 14
[1] Articolo abrogato con art. 15
[4] Articolo così sostituito con art. 1
[5] Comma così modificato con art. 1
[6] Comma abrogato con art. 12
[8] Tabella così modificata con L.R. n. 52/80 e
[7] Tabella così modificata con art. 2
[7] Tabella così modificata con art. 2
[7] Tabella così modificata con art. 2
[7] Tabella così modificata con art. 2
[8] Tabella così modificata con L.R. n. 52/80 e