§ 3.4.5 - L.R. 6 giugno 1984, n. 39.
Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione e funzioni amministrative.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 fiere, mercati, commercio
Data:06/06/1984
Numero:39


Sommario
Art. 1.  (Piano regionale).
Art. 2.  (Piano locale d'intervento).
Art. 3.  (Funzioni regionali).
Art. 4.  (Funzioni comunali).
Art. 5.  (Potere sostitutivo).
Art. 6.  (Sistema informativo).
Art. 7.  (Abrogazione).
Art. 8.  (Urgenza).


§ 3.4.5 - L.R. 6 giugno 1984, n. 39. [1]

Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione e funzioni amministrative.

(B.U. n. 12 Straord. del 28 luglio 1984).

 

Art. 1. (Piano regionale).

     E' approvato il Piano quinquennale regionale per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione allegato alla presente legge, recante le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle funzioni nel settore da parte delle regioni e dei Comuni.

     Restano ferme le disposizioni legislative statali vigenti e, salvo quanto precisato dalla presente legge regionale, il D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, contenente le norme per l'esecuzione dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

     Gli atti di cui è prevista la pubblicazione sulla G.U. vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     Le funzioni già esercitate dal ministro per l'Industria, Commercio e Artigianato e da altri organismi statali centrali in materia di impianti stradali di distribuzione di carburanti per uso autotrazione, esclusi gli impianti autostradali, sono esercitate dalla Giunta Regionale .

     Sono subdelegate ai Comuni le attribuzioni del Prefetto, previste dal regolamento approvato con il D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, espressamente richiamate dalla presente legge regionale, escluse quelle relative agli impianti di distribuzione di carburanti per autoveicoli di proprietà della pubblica Amministrazione e quelle relative agli impianti ad uso privato.

     Ai pareri di cui al terzo comma dell'art. 8 del D.P.R. 1269/71 è aggiunto il nulla-osta della Giunta Regionale quando si tratta di trasferimenti o concentrazioni che non siano limitati all'ambito del singolo Comune.

     A decorrere dal 1° gennaio 1979 è soppresso il parere della Camera di commercio.

     E' fatto obbligo ai concessionari di consentire il libero accesso agli impianti ai funzionari regionali ed ai rilevatori in possesso di autorizzazione del Componente la Giunta preposto al ramo [2].

 

     Art. 2. (Piano locale d'intervento).

     Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge deve essere adottato il «Piano locale d'intervento per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione» in conformità ai criteri stabiliti dal Piano regionale e nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici adottati.

     Il Piano locale d'intervento è adottato dalla Comunità Montana o dal Comune, previa acquisizione dei pareri dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, della Provincia, dell'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione, dei Vigili del Fuoco, dell'ACI, dei rappresentanti regionali delle Organizzazioni Sindacali dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle organizzazioni delle compagnie petrolifere pubbliche e private.

 

     Art. 3. (Funzioni regionali). [3]

 

     Art. 4. (Funzioni comunali).

     I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:

     a) il rilascio di nuove concessioni;

     b) il rinnovo delle autorizzazioni o concessioni scadute relative agli impianti stradali di distribuzione di carburanti;

     c) il rilascio delle autorizzazioni o concessioni per le modifiche, i potenziamenti, i trasferimenti e le concentrazioni di uno o più impianti su altro già esistenti o su nuove aree;

     d) il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento di concessioni;

     e) il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea del servizio;

     f) il collaudo degli impianti;

     g) la revoca della concessione;

     h) le funzioni di cui ai punti precedenti si intendono riferite anche agli impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione.

 

     Art. 5. (Potere sostitutivo).

     In caso di persistente inattività delle Comunità montane o dei Comuni nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, qualora le attività comportino adempimenti da svolgersi entro termini fissi previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, la Giunta regionale, previa diffida all'Ente locale interessato, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione all'amministrazione locale mediante la nomina di un Commissario ad acta.

 

     Art. 6. (Sistema informativo).

     Le Comunità Montane ed i Comuni devono trasmettere al Settore Commercio della Giunta regionale copia di tutti i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge ed in particolare copia del piano locale d'intervento.

 

     Art. 7. (Abrogazione).

     Sono abrogate tutte le disposizioni di cui alla L.R. 23 aprile 1979, n. 21 in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 8. (Urgenza).

     (Omissis).

 

IL PIANO REGIONALE

 

1. Elementi costituenti il piano

     Le presenti norme e direttive, unitamente alla Relazione generale costituiscono il «Piano Regionale per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione».

 

2. Finalità del piano regionale

     Al fine di realizzare una distribuzione razionale degli impianti di erogazione del carburante, in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 8 luglio 1978 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere raggiunti i seguenti obiettivi:

     a) miglioramento del servizio di erogazione mediante una dislocazione razionale degli impianti;

     b) eliminazione degli impianti a scarsa redditività;

     c) recupero e salvaguardia dei beni storici ed ambientali

     d) decongestione e snellimento del traffico anche ai fini dello sviluppo commerciale, turistico, industriale nel territorio della Regione;

     e) garanzia del servizio di pubblica utilità.

     Il numero complessivo degli impianti di distribuzione dei carburanti per aurizzazione è determinato in funzione del raggiungimento per la rete benzine, gasolio e g.p.l. dell'obiettivo di 627 mc. di venduto medio per impianto in rapporto al venduto totale dell'anno 1978, assunto come riferimento per il complesso dei prodotti erogati, con un indice di elasticità di 2,56.

 

3. Schema di sintesi dell'assetto territoriale della rete

     L'articolazione territoriale degli impianti avviene:

     a) attraverso l'individuazione di aree omogenee nel territorio regionale;

     b) attraverso la fissazione di obiettivi specifici in termini di venduto medio per la rete che insiste su ognuna delle aree omogenee individuate.

 

4. Aree omogenee e venduto medio

     Sono individuate nel territorio regionale n. 5 (cinque) aree omogenee (in particolare: area ad alto livello di urbanizzazione, media urbanizzazione, transizione, prevalentemente rurale), per ognuna delle quali viene fissato un obiettivo di venduto medio tale che la numerosità degli impianti risultante sia atta a fronteggiare la domanda esistente e prevedibile, ricomponendo un equilibrato rapporto fra domanda ed offerta.

     In particolare l'obiettivo di venduto medio è stabilito in 842 mc. per l'area ad alto livello di urbanizzazione, in 554 mc. per quella a media urbanizzazione, in 362 mc. per l'area di transizione, in 516 mc per quella prevalentemente rurale ed in 336 per l'area rurale.

     La concreta identificazione territoriale di ogni area è specificata nell'allegato 6.

 

5. Attuazione del piano regionale

     La Regione ed i Comuni attuano il piano regionale per la rete degli impianti di distribuzione, nel rispetto delle indicazioni generali e specifiche espresse nel piano regionale stesso, ciascuno attraverso l'esercizio delle funzioni di propria competenza.

 

DEFINIZIONE DEGLI OGGETTI

DEL PIANO

 

Agli effetti del presente piano si intendono per:

 

6. Rete

     L'insieme dei punti di vendita eroganti benzina normale e super gasolio g.p.l. e metano ad esclusione degli impianti situati stilla rete autostradale, degli impianti ad uso privato, degli impianti ad uso natanti da diporto.

 

7. Impianto

     Il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione del carburante e dei prodotti erogabili con le relative attrezzature ed accessori.

 

8. Tipologie di impianto

     I vari tipi d'impianto costituenti la rete e convenzionalmente classificati nel modo seguente:

     a) Stazione di servizio

     impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi e comprendente locali di lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo; nonché fornita di servizi igienici ed eventualmente di altri servizi accessori;

     b) Stazione di rifornimento

     costituita da uno o più apparecchi a semplice o doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone oltre che dei servizi igienici, anche di attrezzature per servizi accessori vari, esclusi locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo;

     c) Chiosco

     costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi, nonché da un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti ed accessori per autoveicoli;

d) Punto isolato e/o appoggiato

     costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.

 

9. Erogatore

     L'insieme di attrezzature che realizzano il trasferimento de] carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferite.

     Esso è composto da:

     a) una pompa o un sistema di adduzione;

     b) un contatore o un misuratore;

     c) una pistola o una valvola di intercettazione;

     d) tubazioni che li connettono.

 

10. Colonnina

     L'apparecchiatura contenente uno o più erogatori.

 

11. Self-service pre-payment

     Il complesso di apparecchiature - a moneta e/o lettera ottica - per l'erogazione automatica del carburante senza l'assistenza di apposito personale.

 

12. Self-service post-payment

     Il complesso di apparecchiature usate direttamente dall'utente, con pagamento ad apposito incaricato dopo il rifornimento.

 

13. Modifica dell'impianto

     a) la sostituzione delle colonnine ad un solo erogatore con altre a doppia erogazione per uno stesso prodotto:

     b) l'installazione di nuovi serbatoi per prodotti già autorizzati o la sostituzione con altri di maggiore capacità;

     c) il cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi tra i prodotti già venduti;

     d) la sostituzione di un prodotto con un prodotto già venduto, purché non comporti l'eliminazione completa del prodotto sostituito;

     e) l'inserimento di un miscelatore tra i prodotti già venduti;

     f) l'inserimento dell'olio lubrificante se mancante;

     g) la variazione dell'assetto o della posizione degli organi di convogliamento e di intercettazione di prodotti fra serbatoi ed erogatori.

 

14. Potenziamento dell'impianto

     a) un aumento delle colonnine;,

     b) un aumento dei prodotti erogabili;

     c) la sostituzione di un prodotto con un altro non venduto in precedenza.

 

15. Trasferimento dell'impianto

     lo spostamento di un impianto dalla posizione in cui si trova in un'altra. Tale trasferimento può avvenire soltanto:

     a) all'interno del territorio comunale;

     b) fra Comuni diversi nell'ambito della Provincia.

 

16. Trasferimento della titolarità della concessione

     la voltura della concessione da un soggetto ad un altro.

 

17. Concentrazione

     la realizzazione di un impianto mediante utilizzazione delle concessioni relative a due o più impianti esistenti ed in esercizio nell'ambito dello stesso Comune o in Comuni diversi della stessa provincia, sia che vengano utilizzate per la realizzazione di un nuovo impianto su uno esistente, sia che vengano utilizzate per la realizzazione di un nuovo impianto su una nuova area.

 

18. Incompatibilità tra impianto e territorio

     La situazione di contrasto con il sito di localizzazione, determinata:

     a) da intralcio al traffico. quando nel tratto di sede stradale prospiciente l'impianto, indipendentemente dal fatto che su di esso la circolazione avvenga in un senso o nei due sensi di marcia e qualunque sia l'ampiezza della sede stradale stessa, l'effettuazione del rifornimento di carburante comporta l'arresto sulla propria sede o la deviazione della propria sede di movimento di una linea di flusso del traffico stesso; ovvero quando nel tratto di strada prospiciente l'impianto vi sia un semaforo, un incrocio, una curva o un dosso;

     b) da salvaguardia delle risorse storico-ambientali nei centri storici, qualora le strutture dell'impianto occludano la visuale dei beni di particolare interesse storico-culturale.

 

19. Ragioni di utilità pubblica

     l'interesse pubblico che giustifica la presenza di un impianto su un determinato territorio per almeno una delle seguenti condizioni:

     a) quando in caso di eliminazione, il più vicino punto di vendita si collochi ad una distanza superiore ai 7,5 km.;

     b) quando, pur essendo la distanza inferiore ai 7,5 km., l'eliminazione porti ad un percorso che, passando attraverso il punto di vendita da eliminare, sia superiore ai 15 km. tra i due punti di vendita più vicini;

     (Omissis) [4] ;

     d) quando l'impianto costituisca l'unico punto di rifornimento esistente nel Comune.

 

20. Indice di elasticità

     Il rapporto tra la capacità di erogazione della rete (offerta) e la quantità dei prodotti erogati (domanda).

 

SUPERFICIE MINIMA, DISTANZA MINIMA, ZONE OMOGENEE COMUNALI

 

21. Definizione di superficie minima di servizio

     Le estinzioni minime occupate ai vari tipi di impianto in relazione alle singole zone, di cui al successivo punto 22, sono le seguenti:

     Tipo di impianto

     Zona 2

     Staz. di servizio mq. 1.000, Staz. di riforn. mq. 800, Chiosco mq. 400;

     Zona 3

     Staz. di servizio mq. 1.600, Staz. di riforn. mq. 1.500, Chiosco mq. 600;

     Zona 4

     Staz. di servizio mq. 2.000, Staz. di riforn. mq. 2.000, Chiosco mq. 900.

     I nuovi insediamenti di distribuzione dovranno avere una superficie non inferiore a quella sopra determinata. Nel calcolo della superficie va ricompreso il percorso di ingresso e di uscita dall'impianto.

     Per gli impianti situati nella zona 1 e per i punti «isolati» e/o «appoggiati» è richiesta solamente la presenza del «fuoristrada».

     Le domande concernenti nuovi insediamenti di distribuzione devono contenere una planimetria dalla quale risulti il rispetto dei limiti di cui alla precedente tabella.

 

22. Definizione di distanza minima tra gli impianti

     Per l'installazione di nuovi punti di vendita dei carburanti, di cui al precedente punto 21, dovranno essere rispettate le seguenti distanze:

     Zone per livello di urbanizzazione

     Zone omogenee comunali distanza in m.

     Zona 2 alto/medio alto 200, transizione 300, medio basso/basso 500;

     Zona 3 alto/medio alto 500, transizione 600, medio basso/basso 800;

     Zona 4 alto/medio alto 4.000, transizione 5.000, medio basso/basso 6.000.

     Le distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale minimo fra due impianti.

     La distanza fra due impianti localizzati in zone omogenee diverse sarà uguale alla media aritmetica delle distanze proprie delle due zone.

     Non vengono definite le distanze per la zona omogenea comunale 1 (centro storico) in quanto in tale zona non saranno possibili insediamenti di nuovi impianti ma solo trasferimenti in uscita dalla zona stessa.

     Sono fatte salve le maggiori distanze richieste dall'ANAS per le strade statali.

 

23. Zone omogenee comunali

     Il territorio comunale, in rapporto ai tipi di impianti consentiti, viene ripartito in 4 zone omogenee.

     Nella zona 1 (caratterizzata come «Centro Storico», ai sensi dell'art. 2 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 Zona A, e cioè le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare prestigio ambientale o di porzioni di esso, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi) l'impianto assolve ad una funzione di servizio nei confronti degli utenti «itineranti», oltre che di quelli che hanno la loro abituale dimora nei centri storici stessi.

     Si indicano, pertanto, tipologie di impianto «agili», preferibilmente del tipo «chiostri».

     Nella zona 2 (caratterizzata come zona residenziale di completamento e/o di espansione, ai sensi dell'art. 2 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 zone B e C, e cioè le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dalla zona 1, tenendo presente che si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 (un ottavo) della superficie fondiaria della zona nella quale la densità territoriale non sia superiore ad 1,5 mc./mq.; nonché le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità suddetti), l'impianto assolve prioritariamente alla funzione di fronteggiare la domanda in relazione ad una utenza «stanziale».

     Si indicano, pertanto, le seguenti tipologie di impianto: «stazioni di servizio - stazioni di rifornimento», con prevalente dotazione di servizi al mezzo.

     Nella zona 3 (caratterizzata da zone per insediamenti produttivi e commerciali, ai sensi dell'art. 2 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 zone D e F, e cioè le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati, nonché le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale) l'impianto assolve prioritariamente un compito di rifornimento, congiuntamente allo svolgimento di altre attività.

     Si indicano pertanto, le seguenti tipologie di impianto «stazione di servizio - stazione di rifornimento», con centri commerciali annessi per materiali riferiti prevalentemente al mezzo.

     Per enfatizzare l'effetto «shopping» si può valutare, a livello comunale, l'opportunità di «centri integrati di erogazione» con la contemporanea distribuzione di più prodotti unificata con servizi commerciali al mezzo ed alla persona.

     Nella zona 4 (caratterizzata da zone agricole, ai sensi dell'art. 2 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 zone E, e cioè le parti del territorio destinate ad usi agricoli, con esclusione di quelli in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il frazionamento della proprietà richieda insediamenti da considerare come zona diversa ai sensi del presente articolo), l'impianto assolve prioritariamente la funzione di fronteggiare la domanda «itinerante».

     Si indicano, pertanto, le seguenti tipologie di impianto: «stazioni di servizio - stazioni di rifornimento», con la presenza prevalente di attrezzature per i servizi alla persona, anche se non vengono esclusi alcuni servizi essenziali al mezzo.

 

PIANI LOCALI DI INTERVENTO

 

24. Finalità

     Il coordinamento della struttura regionale della rete con quella locale è operato dai piani locali di intervento predisposti, nei diversi casi, dal singolo Comune o dalle Comunità montane.

     Essi determinano, nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dal Piano regionale, la localizzazione degli impianti di carburante nella rete stradale.

     In particolare i piani locali devono:

     a) eliminare l'incompatibilità tra impianti e territorio ai sensi del punto 18, sia relativamente agli impianti esistenti sia a quelli da installare;

     b) favorire l'integrazione dell'attività di distribuzione di carburanti con altre attività produttive e di servizi;

     c) determinare i luoghi di maggiore formazione della domanda di carburante anche con riferimento alla nuova viabilità;

     d) individuare gli impianti da eliminare in base alle prescrizioni del presente piano;

     e) specificare le eventuali aree da acquisire per una destinazione pubblica del suolo su cui localizzare gli impianti.

 

25. Compiti del comune

     I Comuni, entro il termine di scadenza del presente Piano, devono tendere ad adeguare il numero degli impianti compresi nel loro territorio ai valori previsti dalla tavola 2 allegata (colonna b) che devono intendersi come valori programmati da raggiungere per il miglior equilibrio tra domanda e offerta e non come limite massimo, entro il quale deve essere ricondotta il numero degli impianti ricompresi nel territorio di ciascun comune [5].

     I Comuni, nell'attuare il ridimensionamento di cui al comma precedente, possono utilizzare gli strumenti della revoca delle concessioni, della concentrazione di due o più impianti, del trasferimento, [6] nei limiti di quanto previsto nei successivi articoli e nel piano locale di intervento.

     Al fine di migliorare la qualità del servizio di erogazione, possono altresì utilizzare gli strumenti della modifica, del potenziamento, del trasferimento, nonché della nuova concessione, limitatamente a quanto previsto dai successivi articoli e dal piano locale di intervento.

     (Omissis) [7].

 

CONCESSIONI - RINNOVI E TRASFERIMENTI

 

26. Nuove concessioni

     Non possono essere rilasciate nuove concessioni per l'installazione di impianti stradali di carburanti, fatta eccezione per i bacini e per i Comuni previsti nelle tavole 3-4-5 allegate oltre che per il conseguimento della ristrutturazione prevista dalla colonna B della tavola 2 [8].

     Il rilascio della concessione per gli impianti di g.p.l. è comunque legato al vincolo di non superare la percentuale stabilità dalle direttive nazionali in materia.

     L'installazione di un impianto effettuato in un qualsiasi Comune del bacino, preclude a tutti gli altri Comuni dello stesso la possibilità di assentire un analogo intervento nel proprio territorio.

     Nell'accoglimento delle domande devono essere privilegiate quelle che prevedono impianti con il maggior numero di servizi accessori nonché con una gamma di prodotti più completa possibile.

     La concessione per un nuovo impianto può sempre comprendere il gasolio [9].

 

27. Rinnovo della concessione

     Ai fini del rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni la data di scadenza viene desunta da quella del decreto originario, salvo che in eventuali successivi provvedimenti tale data risulti esplicitamente posticipata.

     Per gli impianti incompatibili con il territorio, il rinnovo della concessione è condizionato a quanto stabilito nel punto 32 [10].

     Per quanto riguarda il titolare della nuova concessione è necessario che lo stesso:

     - sia provvisto della prescritta capacità tecnico-organizzativa di cui all'art. 5 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269;

     - risulti proprietario dell'impianto.

     Il rilascio dei provvedimenti di rinnovo dovrà essere sempre preceduto dall'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto.

     In tutti i casi in cui le domande di rinnovo non possono accolte, perché prodotte fuori dei termini stabiliti o per altri motivi inerenti agli accertamenti dei requisiti soggettivi o di quelli tecnici, deve essere disposta la chiusura degli impianti.

     Analogo provvedimento deve essere adottato per gli impianti per i quali non sia stato richiesto il rinnovo dell'autorizzazione nei termini stabiliti o che risultino inattivi alla data della scadenza, salvo cause di forza maggiore [11].

     Per gli impianti incompatibili con il territorio secondo quanto stabilito al punto 18, il rinnovo della concessione è condizionato al trasferimento dell'impianto in altra zona, secondo le indicazioni previste nel piano locale d'intervento [12].

 

28. Trasferimento della titolarità della concessione

     Il trasferimento della titolarità è sempre consentito, salvo i divieti previsti nel punto 39 ed il caso di concentrazione di impianti che possa turbare il regolare andamento del sistema distributivo in atto [13].

     Per ottenere l'autorizzazione al trasferimento della concessione, in caso di trasferimento della proprietà dei relativi impianti, a norma dell'art. 16 decimo comma del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito in legge 1034/70 , il proprietario deve presentare domanda al Comune competente per territorio secondo le modalità indicate all'art. 14 del D.P.R. 1269/1971.

     Nel caso in cui il richiedente risulti proprietario di altri impianti ubicati in altri Comuni della Regione l'autorizzazione è subordinata al nulla-osta della Giunta Regionale [14].

 

29. Trasferimento dell'impianto

     Il trasferimento di un impianto ha lo scopo principale di favorire il decongestionamento di zone ormai sature di impianti, di migliorare il servizio di erogazione lungo la rete e di favorire il completamento dell'impianto realizzando attrezzature e servizi accessori.

     I provvedimenti comunali di autorizzazione al trasferimento dell'impianto devono riferirsi ad impianti funzionanti ed in attività, non potenziati negli ultimi 5 (cinque) anni, salvo quanto disposto al successivo punto 32.

     In caso di più domande di trasferimento devono essere prioritariamente accolte quelle relative all'impianto con più alto valore di erogato e più completa gamma di prodotti, tenendo conto, altresì, della maggiore completezza dei servizi accessori di pertinenza dell'impianto.

     (Omissis) [15].

     Non è ammesso il trasferimento parziale di impianti, anche quando i singoli erogatori di un unico impianto hanno formato oggetto di separate concessioni od autorizzazioni.

 

30. Trasferimenti all'interno del Comune

     Il trasferimento di impianti all'interno del Comune è autorizzato dal Sindaco fra le zone individuate al punto 23 secondo i seguenti criteri:

     a) per gli impianti situati nella zona 1 e soggetti all'obbligo del trasferimento, in tutte le altre zone del territorio comunale;

     b) per gli impianti situati nelle zone 2 e 3, solo all'interno della medesima zona nei punti di maggiore traffico, e nella zona 4;

     c) per gli impianti situati nella zona 4, solo all'interno della stessa zona.

     I punti prescelti per le nuove installazioni devono essere distanti dall'impianto più vicino in conformità ai valori previsti al punto 22 ed essere localizzati nel rispetto delle superfici minime previste al punto 21.

 

31. Trasferimenti di impianti fra Comuni diversi

     Le domande di trasferimento degli impianti stradali per la distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione ad altra località ubicata in Comune diverso della stessa provincia vanno presentate al Comune di destinazione corredate, oltre a quanto prescritto dall'art. 15 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, del parere del Sindaco del Comune di provenienza e del nulla-osta da parte della Giunta Regionale, tenuto conto del carattere di servizio pubblico dell'impianto. E' vietato il trasferimento di impianti di distribuzione di carburanti tra Comuni appartenenti a province diverse [16].

     Il parere favorevole del Comune di origine può essere rilasciato per impianti che non rispondono alle particolari ragioni di utilità pubblica, come individuate al punto 19 ed il cui trasferimento non faccia scendere il numero degli impianti al di sotto della soglia prevista nell'allegata tavola 2 colonna b).

     L'autorizzazione non può essere rilasciata quando il nuovo impianto comporta, per il Comune di destinazione, il superamento del limite previsto nella citata tavola 2 colonna b).

     E' assentito il trasferimento in uno dei Comuni compresi nei bacini previsti nell'allegata tavola 3.

     A garanzia di una razionale distribuzione di carburante nell'ambito del territorio regionale, i trasferimenti, di norma, devono avvenire fra Comuni appartenenti alla stessa area omogenea per livello di urbanizzazione, ovvero in quelli con livello di urbanizzazione più basso. Le aree di urbanizzazione sono quelle definite nell'allegata tavola 6.

     E' comunque vietato il trasferimento di impianti di carburante in Comuni di altre Province.

 

32. Trasferimento obbligatorio

     Per gli impianti incompatibili con il territorio, secondo quanto stabilito dal punto 18, il rinnovo della concessione è condizionato al trasferimento dell'impianto in altra zona, secondo le indicazioni previste nel "Piano locale d'intervento".

     In ogni caso il Comune revoca la concessione qualora il titolare non effettui il trasferimento nei due anni successivi alla data di notifica dell'obbligo di trasferimento [17].

 

33. Incentivi al trasferimento

     Il Comune, al fine di sollecitare il trasferimento degli impianti per la realizzazione degli obiettivi del piano locale di intervento, per il reperimento delle aree in cui trasferire gli impianti stessi, può ricorrere allo strumento dell'esproprio per pubblica utilità.

     Tale suolo viene quindi reso disponibile, sia attraverso la vendita che attraverso la concessione con la stipulazione di apposita convenzione, agli operatori cui il trasferimento è consentito.

     Tale incentivo è utilizzato sia per il trasferimento degli impianti all'interno dello stesso Comune che per il trasferimento di impianti fra i Comuni diversi.

 

34. Garanzia di svolgimento dell'attività

     All'operatore cui venga a mancare la disponibilità dell'area per scadenza del contratto di locazione e/o di concessione della stessa nell'ambito temporale di validità della concessione, è fatto obbligo di comunicare formalmente la situazione all'Amministrazione Comunale di competenza con un preavviso di tre mesi.

     Il Comune in questo caso, deve concedere il trasferimento nelle zone del piano locale di intervento definite come suscettibili di insediamento e, in quanto tali, rese disponibili all'operatore.

 

   MODIFICA, POTENZIAMENTO, CONCENTRAZIONI, REVOCHE IMPIANTI CON EROGATO

INFERIORE AI 100.000 LITRI NEL 1976

 

35. Criteri generali per modifica e potenziamento

     In linea di principio l'autorizzazione alla modifica e la concessione al potenziamento non sono ammessi per gli impianti che presentano incompatibilità con il territorio secondo quanto stabilito al punto 18. Sono preferibili gli impianti che stanno fuori strada, una volta soddisfatte le condizioni di cui ai successivi articoli del presente paragrafo VI.

 

36. Autorizzazione alla modifica

     Il Comune può autorizzare modifiche soltanto ad impianti già installati e funzionanti qualora ciò li renda più funzionali nell'interesse dell'utenza.

     Possono essere autorizzate soltanto quelle modifiche previste al precedente punto 13.

     (Omissis) [18].

 

37. Potenziamento degli impianti. [19].

     Il potenziamento dell'impianto è finalizzato al miglioramento della qualità del servizio da rendere agli utenti, del livello di utilizzazione degli impianti, nonché dell'efficienza della rete di distribuzione.

     A tal fine gli impianti possono essere potenziati, sia con l'erogazione di nuovi prodotti, sia con la sostituzione di un prodotto con un altro non erogato e sia con l'aumento del numero delle colonnine.

     Il potenziamento è comunque condizionato a quanto stabilito nei punti successivi [20].

 

38. Concentrazione degli impianti

     Al fine di raggiungere gli obiettivi individuati dal piano, è altresì, ammessa la possibilità di concentrare due o più impianti, attivi e funzionanti, anche se potenziati nell'ultimo quinquennio, in un unico impianto già esistente o in nuove località.

     Sono ammesse le concentrazioni solamente se ciò comporti la chiusura degli impianti in zone sature ovvero il loro inserimento nelle località carenti individuate dal piano locale di intervento.

     Nell'accoglimento delle domande devono essere privilegiate quelle che prevedono impianti con il maggior numero di servizi accessori nonché con una gamma di prodotti da erogare la più completa possibile.

     Il trasferimento per concentrazione può avvenire non tenendo conto dell'appartenenza dei Comuni interessati a diverse aree di urbanizzazione previste nella tavola 6 [21].

     Le installazioni che derivano dalla concentrazione di due o più impianti sono privilegiate ai fini dell'accoglimento della domanda di modifica o potenziamento dell'installazione stessa.

     Le concentrazioni di due o più impianti in un unico impianto devono essere incoraggiate e le domande tese a realizzarle accolte in via prioritaria.

     L'autorizzazione alla concentrazione, comportante la chiusura di impianti situati in altri Comuni della Provincia, è accordata con la condizione che sia integrata con il provvedimento di chiusura dei preesistenti impianti. Detta chiusura è disposta con provvedimento del Comune di provenienza a domanda dell'interessato.

     Il Comune, nel cui territorio vengono trasferiti o concentrati gli impianti, provvede all'emissione della concessione sostitutiva [22].

     La procedura da seguire è la stessa descritta nel punto 31 [23].

 

39. Impianti con erogato inferiore a 100.000 litri nel 1976.

     (Omissis) [24].

 

CRITERI DI COMPORTAMENTO E RAPPORTO TRA PIANO DEI CARBURANTI ED ALTRI PIANI COMMERCIALI

 

40. Criteri preferenziali in ordine al rilascio di nuove concessioni e/o di autorizzazioni alla modifica di domande concorrenti

     Il Comune e la Regione, per le parti di propria competenza, valutano il complesso delle richieste di trasformazione della presente rete sia sotto la forma di richiesta di nuova concessione per l'installazione e l'esercizio degli impianti, sia sotto forma di richiesta di autorizzazione alla modifica della concessione [25].

     Nel caso di presentazione di più domande in ordine a ciascuna delle categorie di trasformazione richieste e riferite alle stesse aree del piano locale d'intervento, si individuano i seguenti criteri di priorità per la selezione delle stesse:

a) Nuove concessioni, trasferimenti e concentrazioni:

     1) preferenza per l'operatore che concentri il maggior numero di concessioni nella richiesta di autorizzazione alla concentrazione;

     2) preferenza per gli operatori che, con l'eliminazione degli impianti prevista dal seguente piano abbiano registrato, nella Regione, la perdita dei maggiori volumi di venduto - non computando quelli perduti attraverso l'eliminazione degli impianti con erogato inferiore a 100.000 litri - nei tre anni precedenti la richiesta di concentrazione e/o di trasferimento; b) Autorizzazioni alla modifica ed al potenziamento:

     1) preferenza per l'operatore il cui impianto presenta una più soddisfacente sistemazione urbanistica per la sua concessione con gli altri servizi collettivi;

     2) preferenza per l'operatore il cui impianto abbia tipologia con caratteristiche rispondenti alle esigenze della zona d'insediamento.

 

41. Rapporto tra piano di distribuzione dei carburanti, piano di sviluppo

ed adeguamento della rete distributiva, piano dei pubblici esercizi ed

orari dei negozi

     La regolamentazione delle attività commerciali e delle attività di vendita al pubblico di alimentari e bevande annesse agli impianti di distribuzione di carburante è autonoma rispetto alla normativa d'attuazione del piano di adeguamento e sviluppo della rete distributiva al dettaglio del piano per i pubblici esercizi e degli orari dei negozi.

 

GASOLIO, G.P.L. - METANO E SELF-SERVICE PREPAYMENT

 

42. Rete di gasolio

     Il potenziamento con gasolio, qualora esistano i requisiti tecnici previsti dalle disposizioni vigenti, è sempre consentito, salvo i divieti previsti nel punto 39 ed il caso di incompatibilità con il territorio previsto nel punto 18 [26].

 

43. Rete di g.p.l.

     L'attività inerente all'installazione ed all'esercizio dei distributori stradali di g.p.l. costituisce pubblico servizio ed è soggetta a concessione.

     Ai fini dell'accertamento della capacità tecnico-organizzativa ed economica, i Comuni devono tener conto degli elementi indicati al primo ed al secondo comma dell'art. 5 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, con specifico riferimento all'attività di distribuzione di g.p.l. per quanto riguarda il rifornimento del prodotto [27].

     I Comuni elencati, per bacino di appartenenza, nella tavola 4 allegata possono concedere il potenziamento degli impianti con apparecchiature per erogazione di g.p.l., ovvero consentire l'installazione di nuovi impianti per la distribuzione di solo g.p.l., sempre nel rispetto del vincolo di non superare la percentuale stabilita dalle direttive nazionali in materia.

     Il potenziamento o l'installazione di un impianto, effettuato in un qualsiasi Comune del bacino, preclude a tutti gli altri Comuni dello stesso la possibilità di consentire un analogo intervento nel proprio territorio [28].

 

44. Rete di metano

     L'attività inerente all'installazione ed all'esercizio dei distributori statali di metano compresso per autotrazione costituisce pubblico servizio ed è soggetta a concessione.

     Ai fini dell'accertamento della capacità tecnico-organizzativa ed economica, i Comuni devono tenere conto degli elementi indicati al primo ed al secondo comma dell'art. 5 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, con specifico riferimento all'attività di distribuzione di metano.

     Nel caso di installazione contigue ad impianti relativi ad altri carburanti, la concessione per distribuzione di metano deve essere oggetto di specifico provvedimento.

     Per modifica di impianto di metano, soggetta ad autorizzazione comunale, si intendono:

     a) l'installazione di un secondo erogatore all'interno dei boxes di rifornimento;

     b) la trasformazione dell'impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa.

     Per il potenziamento si intende l'aumento del numero dei boxes di rifornimento.

     I Comuni elencati, per bacino di appartenenza, nella tavola 5 allegata possono rilasciare concessioni all'installazione di nuovi impianti di metano.

     L'installazione di un impianto, effettuata in un qualsiasi Comune del bacino, preclude a tutti gli altri Comuni dello stesso la possibilità di consentire un analogo intervento nel proprio territorio.

     Fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza vigenti, non possono essere installati impianti per la distribuzione di metano ad una distanza inferiore a Km. 20 sul medesimo asse viario, stessa direttrice di marcia, ed a Km. 3 in termini di raggio da altro impianto di distribuzione di metano.

     Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono ancora in possesso di autorizzazione amministrativa, hanno diritto ad ottenere la concessione, previa istanza da presentare al Comune ove ha sede l'impianto entro 1 anno a decorrere dalla data predetta [29].

 

45. Rete self-service pre-payment

     Al fine di migliorare la qualità del servizio di erogazione e favorire una più elevata efficienza della rete, deve essere sviluppata una equilibrata distribuzione territoriale delle apparecchiature self-service pre-payment.

     E' pertanto ammessa, in quei Comuni con un parco autoveicoli superiore a 500 unità, l'installazione di una apparecchiatura self-service pre- payement per ogni 1.000 unità o frazione superiore a 500 [30].

     (Omissis) [31].

     E' prevista, infine, l'installazione di un'apparecchiatura, per la domanda itinerante, nei bacini elencati nella tavola 12 allegata, purché ubicata lungo le strade statali e provinciali con il vincolo che la distanza fra gli impianti, misurata lungo le strade di congiunzione, non sia inferiore a 30 Km.

     L'autorizzazione rilasciata in un qualsiasi Comune del bacino, preclude a tutti gli altri Comuni dello stesso, con un parco autoveicoli inferiore o uguale a 500 unità, la possibilità di emettere un analogo provvedimento [32].

     Negli impianti già autorizzati ad erogare uno o più prodotti con apparecchiature self-service pre-payment può essere estesa tale forma di erogazione a tutti i prodotti dell'impianto.

     Le domande, tra loro concorrenti, concernenti il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di apparecchiature self-service pre- payment, devono essere accolte in base al seguente ordine di preferenza:

     a) con riferimento alla maggiore completezza del tipo di prodotti erogati dall'impianto oggetto della richiesta;

     b) con riferimento al maggior numero di automezzi contemporaneamente rifornibili dall'impianto oggetto della richiesta, senza che ciò sia di pregiudizio alla circolazione stradale;

     c) con riferimento al più alto valore di erogato medio annuo dell'impianto negli ultimi tre anni;

     d) con riferimento al fatto che, anteriormente alla richiesta, veniva prestato servizio notturno.

 

46. Trasferimento delle apparecchiature self-service pre-payment

     Il trasferimento delle apparecchiature da un impianto ad un altro dello stesso concessionario e all'interno dello stesso Comune è possibile solo se viene ad essere servita una zona di territorio sprovvista di questo particolare servizio.

     Il trasferimento di apparecchiature self-service pre-payment fra Comuni diversi della stessa provincia è possibile solo se:

     a) il Comune di origine non resta sprovvisto di questo particolare servizio;

     b) il numero di impianti del Comune di destinazione non supera il limite numerico determinato ai sensi del precedente punto 45 o se il Comune stesso fa parte di uno dei bacini individuati nella tavola 12 allegata;

     c) il trasferimento avviene tra Comuni con lo stesso livello di urbanizzazione ovvero in Comuni con livello di urbanizzazione inferiore.

 

IMPIANTI DI CARBURANTE AD USO PRIVATO

 

     (Omissis) [33].

 

IMPIANTI DI CARBURANTE PER NATANTI [34]

 

47. Definizione di impianto per natanti

     L'impianto di carburante per natanti è costituito dal complesso commerciale unitario per la vendita dei prodotti destinati al rifornimento ed alla manutenzione dei natanti.

     L'impianto è formato da uno o più rappresentanti per l'erogazione del carburante, dalle relative attrezzature e pertinenze, ed è destinato all'esclusivo rifornimento dei natanti.

 

48. Rilascio delle autorizzazioni

     Il rilascio di autorizzazioni ad impianti di carburanti per natanti è consentito solo in presenza di reali e comprovate necessità.

     L'impianto da autorizzare deve essere ubicato in posizione tale da rendere impossibile il rifornimento ai veicoli stradali.

     Nei provvedimenti di autorizzazione, da rilasciare sentito il preventivo parere dei VV.FF. e dell'UTIF competenti per territorio, dovrà essere esplicitamente indicata la destinazione dell'impianto all'uso per natanti.

     Le procedure di collaudo sono le stesse previste per gli impianti stradali [35].

 

49. Requisiti soggettivi per l'autorizzazione

     L'autorizzazione relativa ad impianti di carburante per natanti è consentita solamente a soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.

 

50. Impianti di carburante per aerei. [36].

     E' consentito, all'interno degli aeroporti, il rilascio delle autorizzazioni ad impianti di carburante avio per il rifornimento dell'aviazione civile, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

     Il richiedente l'autorizzazione deve essere in possesso della concessione demaniale del competente Ministero dei Trasporti ed il rilascio dell'autorizzazione deve avvenire nel rispetto della normativa antincendio emanata dal Ministero dell'Interno.

 

51. Collaudo degli impianti. [37].

     Ad ultimazione dei lavori gli impianti devono essere collaudati, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 1269/1971, da apposita Commissione nominata dal Sindaco del Comune interessato.

     La Commissione si compone come segue:

     - il Sindaco (o suo delegato), che funge da Presidente;

     - l'ingegnere capo dell'UTIF o suo delegato;

     - il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato.

     Funge da segretario un impiegato del Comune.

     La Commissione provvederà ad effettuare il collaudo entro 60 giorni dalla data della domanda, inoltrata dall'intestatario della concessione.

     Copia del verbale di collaudo, nel quale devono essere indicati gli estremi della concessione, è trasmessa all'intestatario della concessione medesima.

     Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente.

     (Omissis) [38].

     La norma e il termine di cui al 2° comma, lett. d) dell'art. 10 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, si intendono estesi ai provvedimenti relativi a trasferimenti, concentrazioni, modifiche e potenziamenti degli impianti.

     Nei casi in cui non vengano rispettati dai concessionari i termini per l'ultimazione dei lavori, qualora un mese prima della scadenza non venga richiesta la proroga, le autorizzazioni di cui al comma precedente devono essere dichiarate scadute.

     La proroga ha la durata massima di sei mesi. oltre tale termine possono essere accordate proroghe solo per documentati casi di forza maggiore [39].

 

52. Commissione consultiva regionale. [40].

     L'art. 13 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 21, richiamata nell'art. 7 della citata legge regionale 6 giugno 1984, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

53. Norma transitoria. [41].

     Le domande antecedenti all'entrata in vigore delle leggi regionali n. 21 del 23 aprile 1979 e n. 39 del 6 giugno 1984 e non ancora evase devono essere definite, dai Comuni interessati, in base alle norme vigenti alla data di ricezione della domanda stessa.

 

54. Sospensione dell'attività - Decadenza - Revoca [42].

     Le richieste di sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti possono essere accolti dai Comuni solo per motivi che determinano un'oggettiva impossibilità di esercizio.

     Le sospensioni per impianti ubicati In località ad intenso movimento turistico stagionale, salve ed impregiudicate le esigenze dell'utenza residente nelle stesse località, possono essere autorizzate solo per brevi e determinati periodi di tempo, in nessun caso superiori a otto mesi per ogni anno.

     Per gli impianti, la cui inattività non sia stata autorizzata, deve essere disposta, previa diffida, la decadenza dei relativi provvedimenti di autorizzazione o di concessione.

     Analogo provvedimento di decadenza della concessione deve essere disposto, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, nel caso in cui l'impianto sia stato posto in esercizio senza il prescritto collaudo, ovvero nei casi in cui siano state apportate agli impianti modifiche non autorizzate preventivamente o siano state date agli stessi destinazioni diverse da quelle assegnate.

     La revoca dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione è disposta per motivi di pubblico interesse, nel rispetto delle condizioni e delle modalità indicate all'art. 13 del D.P.R. 27 ottobre 1971, 1269.

 

55. Gettoni di presenza, indennità forfettaria e rimborso spese [43].

     Ai componenti la Commissione sono corrisposti i gettoni di presenza, le indennità forfettarie di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio di cui alla legge regionale n. 35 del 10 agosto 1973, modificata ed integrata dalla legge regionale 21 giugno 1978, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

TABELLE

(Omissis).

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 32 della L.R. 16 febbraio 2005, n. 10.

[2] Articolo così integrato con art. 7 L.R. 29 dicembre 1987, n. 104.

[3] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 16 settembre 1998, n. 75.

[4] Lettera abrogata con art. 22 L.R. 29 maggio 1987, n. 27.

[5] Comma così modificato con art. 2 L.R. 29 maggio 1987, n. 27.

[6] Comma così modificato con art. 2 L.R. 29 maggio 1987, n. 27.

[7] Comma abrogato con art. 22 L.R. 29 maggio 1987, n. 27.

[8] Comma così modificato con art. 2 L.R. 29 dicembre 1987, n. 104.

[9] Comma aggiunto con art. 3 L.R. 29 maggio 1987, n. 27.

[10] Comma così sostituito con art. 7 L.R. 29 dicembre 1987, n. 104.

[11] L'originario primo comma è stato così sostituito con art. 7 L.R. 29 dicembre 1987, n. 104.

[12] Punto così sostituito con art. 4 L.R. 29 maggio 1987, n. 27.

[13] Punto così sostituito con art. 2 L.R. 29 dicembre 1987, n. 104.

[14] Articolo così integrato con art. 7 L.R. 29 dicembre 1987, n. 104.

[15] Comma abrogato con art. 7 L.R. 29 dicembre 1987, n. 104.

[16] Comma così sostituito con art. 7 L.R. 29 dicembre 1987, n. 104.

[17] Punto così sostituito con art. 3 L.R. 29 dicembre 1987, n. 104.

[18] Comma abrogato con art. 7 L.R. 29 dicembre 1987, n. 104.

[19] Punto così sostituito con art. 6 L.R. 29 maggio 1987, n. 27.

[20] Comma così sostituito con art. 2 L.R. 29 dicembre 1987, n. 104.

[21] Comma così sostituito con art. 7 L.R. 29 maggio 1987, n. 27.

[22] Articolo così integrato con art. 7 L.R. 29 dicembre 1987, n. 104.

[23] Comma aggiunto con art. 7 L.R. 29 dicembre 1987, n. 104.

[24] Punto abrogato con art. 7 L.R. 17 aprile 1990, n. 44.

[25] Comma così modificato con art. 22 L.R. 29 maggio 1987, n. 27.

[26] Punto così sostituito con art. 2 L.R. 29 dicembre 1987, n. 104.

[27] Comma così modificato con art. 3 L.R. 22 novembre 1993, n. 70.

[28] Punto così sostituito con art. 10 L.R. 29 maggio 1987, n. 27.

[29] Punto così sostituito con art. 11 L.R. 29 maggio 1987, n. 27.

[30] Comma così sostituito con art. 4 L.R. 29 dicembre 1987, n. 104.

[31] Comma abrogato con art. 22 L.R. 29 maggio 1987, n. 27.

[32] Comma così sostituito con art. 4 L.R. 29 dicembre 1987, n. 104.

[33] Gli originari punti da 47 a 51 del titolo «Impianti di carburante ad uso privato» sono stati abrogati con art. 7 L.R. 29 dicembre 1987, n. 104.

[34] I punti da 52 a 60 sono stati così rinumerati con art. 8 L.R. 29 dicembre 1987, n. 104.

[35] Ultimi due commi aggiunti con art. 7 L.R. 29 dicembre 1987, n. 104.

[36] Punto aggiunto con art. 13 L.R. 29 maggio 1987, n. 27.

[37] Punto aggiunto con art. 14 L.R. 29 maggio 1987, n. 27.

[38] Comma abrogato con art. 7 L.R. 17 aprile 1990, n. 44.

[39] Articolo così integrato con art. 7 L.R. 29 dicembre 1987, n. 104.

[40] Punto aggiunto con art. 15 L.R. 29 maggio 1987, n. 27.

[41] Punto aggiunto con art. 16 L.R. 29 maggio 1987, n. 27.

[42] Punto aggiunto con art. 7 L.R. 29 dicembre 1987, n. 104.

[43] Punto aggiunto con art. 7 L.R. 29 dicembre 1987, n. 104.