§ 3.4.1 - L.R. 23 aprile 1979, n. 21.
Esercizio delle funzioni amministrative relative ai distributori di carburanti e criteri generali per l'installazione. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 fiere, mercati, commercio
Data:23/04/1979
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Contenuto della Legge).
Art. 2.  (Piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti).
Art. 3.  (Nuove concessioni).
Art. 4.  (Funzioni amministrative).
Art. 5.  (Modifiche e potenziamenti).
Art. 6.  (Trasferimenti e concentrazioni) .
Art. 7.  (Impianti ad uso privato).
Art. 8.  (Ultimazione dei lavori).
Art. 9.  (Sospensione dell'attività - Decadenza - Revoca).
Art. 10.  (Rinnovi).
Art. 11.  (Trasferimento della titolarità).
Art. 12.  (Determinazione delle spese per le funzioni subdelegate).
Art. 13.  (Commissione consultiva).
Art. 14.  (Gettoni di presenza, indennità forfettaria e rimborso spese).


§ 3.4.1 - L.R. 23 aprile 1979, n. 21. [1]

Esercizio delle funzioni amministrative relative ai distributori di carburanti e criteri generali per l'installazione. [2]

(B.U. n. 15 del 16 maggio 1979).

 

Art. 1. (Contenuto della Legge).

     L'esercizio delle funzioni amministrative relative agli impianti di distribuzione di carburanti nell'ambito della Regione è assoggettato alle norme di cui alla presente legge.

 

     Art. 2. (Piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti).

     La Regione approva un piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti.

     Il piano di cui al precedente comma è predisposto dalla Giunta Regionale e sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale e tende al raggiungimento dei seguenti obbiettivi fondamentali ;

     a) garanzia del pubblico servizio, in relazione alle esigenze economiche di sviluppo turistico, urbanistico e industriale del territorio regionale, del traffico, tenuto conto della necessità di salvaguardia dei vincoli ambientali ed ecologici, di tutela e di recupero dei valori dei centri storici, di non intralciare la circolazione;

     b) sufficiente redditività degli impianti da realizzare anche attraverso l'eliminazione degli impianti marginali;

     c) miglioramento del servizio reso agli utenti, da attuarsi prevedendo caratteristiche strutturali minime degli impianti, adeguate alle esigenze dell'utenza.

     Il piano deve prevedere la presenza di impianti di distribuzione dei piccoli centri e in quelli isolati o caratterizzati da turismo stagionale.

     L'obiettivo di cui alla lettera del comma precedente e perseguito sulla base delle direttive del Governo e delle prescrizioni del CIPE giusta la presente legge.

     Il Comune individua gli impianti ubicati nei centri storici, definiti dagli strumenti urbanistici, che turbino i valori storici ed ambientali e quelli che costituiscono grave intralcio o pericolo alla circolazione e indica le aree di trasferimento entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Il piano, pertanto, recepisce le aree idonee e stabilisce i criteri di priorità Per il trasferimento degli impianti di cui al comma precedente, trasferimento che i titolari delle concessioni relative potranno ottenere entro un periodo di cinque anni. Trascorso tale termine, senza che sia stato richiesto il trasferimento, la concessione relativa agli impianti di cui al quinto comma del presente articolo, è revocata.

     Il piano prevede la salvaguardia del ruolo degli operatori indipendenti in possesso dei requisiti minimi, previsti dal piano stesso, per non alterare sostanzialmente il loro peso nel sistema distributivo e la presenza delle aziende ENI nella rete di distribuzione autotrazione in misura superiore al 40% degli impianti.

     Il piano deve contemplare anche una razionale distribuzione delle apparecchiature per l'erogazione di carburanti con il sistema self-service, corrispondente alle esigenze dell'utenza interessata, favorendo all'uopo il trasferimento delle apparecchiature stesse da un impianto ad un altro del medesimo concessionario.

     Il piano deve prevedere, inoltre, che per l'installazione e l'esercizio degli impianti per la distribuzione di metano per uso autotrazione, debbono essere rispettati dei limiti di distanza dal più vicino impianto preesistente allo scopo di evitare la realizzazione di ulteriori iniziative in zone già servite.

     Il piano deve prevedere che il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti per la distribuzione del g.p.l., nonché le modifiche consistenti nel cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi tra carburanti liquidi e g.p.l., possono essere autorizzati solo nel caso in cui gli impianti di g.p.l. già autorizzati non raggiungano il 3% della rete e che comunque siano rispettati limiti di distanza dal più vicino impianto preesistente, allo scopo di evitare la realizzazione di ulteriori iniziative in zone già servite.

     Il piano deve prevedere pure che il carico degli impianti decentrati e meno remunerativi, mantenuti a garanzia del pubblico servizio, venga equamente suddiviso tra gli operatori presenti nella Regione per evitare fughe da queste zone e conseguente creazione di ulteriori squilibri del sistema.

     Il piano è articolato nelle seguenti fasi:

     1) rilevazione della consistenza della rete distributiva di carburanti nella Regione e contestuale previsione di un sistema di informazioni permanente in ordine agli elementi strutturali, commerciali, giuridici, occupazionali e funzionali di ogni impianto, ai suoi rapporti con la rete di rifornimento, col territorio e col traffico e alla sua collocazione all'interno del sistema di distribuzione;

     2) indicazione delle linee di razionalizzazione della rete distributiva e individuazione delle conseguenti operazioni di concentrazione, trasferimento, ristrutturazione e chiusura di impianti;

     3) modalità e tempi per la gestione del piano.

     Le categorie e gli enti locali interessati sono chiamati a collaborare all'elaborazione e all'attuazione del piano.

 

     Art. 3. (Nuove concessioni).

     Nessuna nuova concessione relativa a impianti stradali di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione può essere assentita fino al 31 dicembre 1980 a meno che non sia rilasciata in corrispondenza della chiusura di un impianto esistente non incluso tra quelli da eliminare, Previsti dal piano di cui all'art. 2 e comunque dopo l'approvazione di detto piano.

     In deroga a quanto previsto dal comma precedente e alle vigenti disposizioni in base al disposto dell'art. 2 della legge 25 luglio 1971, n. 568, i profughi che chiedono di poter riprendere la stessa attività già legalmente esplicata nei territori di provenienza, hanno diritto di ottenere la concessione per installare ed esercire un impianto stradale di distribuzione carburanti, purché dimostrino di essere stati titolari di licenze per l'esercizio di impianti analoghi nei paesi di provenienza.

     Nei provvedimenti di concessione di cui al comma precedente dovrà essere contenuta un'apposita clausola che preveda l'obbligo della gestione diretta dell'impianto da parte del titolare ed il divieto del trasferimento della concessione stessa per almeno nove anni dalla data del suo rilascio.

 

     Art. 4. (Funzioni amministrative).

     Restano ferme le disposizioni legislative statali vigenti e, salvo quanto precisato dalla presente legge regionale, il D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, contenente le norme per l'esecuzione dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

     Gli atti di cui è prevista la pubblicazione sulla G.U. vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     Le funzioni già esercitate dal ministro per l'Industria, Commercio e Artigianato e da altri organismi statali centrali in materia di impianti stradali di distribuzione di carburanti per uso autotrazione, esclusi gli impianti autostradali, sono esercitate dalla Giunta Regionale .

     Sono subdelegate ai Comuni le attribuzioni del Prefetto, previste dal regolamento approvato con il D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, espressamente richiamate dalla presente legge regionale, escluse quelle relative agli impianti di distribuzione di carburanti per autoveicoli di proprietà della pubblica Amministrazione.

     (Omissis) [3].

     A decorrere dal 1° gennaio 1979 è soppresso il parere della Camera di commercio.

     E' fatto obbligo ai concessionari di consentire il libero accesso agli impianti ai funzionari regionali ed ai rilevatori in possesso di autorizzazione del Componente la Giunta preposto al ramo.

     La Giunta Regionale determina, nell'ambito delle leggi statali e della presente legge regionale, i criteri obiettivi generali per il rilascio e la revoca delle concessioni nel corso dell'anno successivo .

 

     Art. 5. (Modifiche e potenziamenti).

     Fino alla data del 31 dicembre 1980  possono essere autorizzate dai Comuni soltanto quelle modifiche ad impianti già esistenti e funzionanti che non consistono nell'installazione di nuove colonnine e nell'aumento e/o variazioni dei prodotti erogabili e limitatamente a quei casi in cui le modifiche stesse servono a rendere più funzionali gli impianti nell'interesse generale dell'utenza.

     Le modifiche da autorizzare possono pertanto consistere nella sostituzione di colonnine ad un solo erogatore con altre a doppia erogazione dello stesso prodotto, nella sostituzione di serbatoi con altri di maggiori capacità e nell'installazione di nuovi serbatoi.

     Costituisce potenziamento dell'impianto, come tale soggetto a concessione, l'aumento del numero degli apparecchi erogatori.

     Fino alla data del 31 dicembre 1980 il potenziamento di un impianto può essere autorizzato da parte del Comune soltanto in occasione della contemporanea chiusura di altro impianto esistente ed operante nel territorio dello stesso Comune e per i soli prodotti da quest'ultimo erogati.

 

     Art. 6. (Trasferimenti e concentrazioni) .

     Le domande di trasferimento degli impianti stradali per la distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione ad altra località ubicata in Comune diverso della stessa provincia vanno presentate al Comune di destinazione corredate, oltre a quanto prescritto dall'art. 15 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, del parere del Sindaco del Comune di provenienza, tenuto conto del carattere di servizio pubblico dell'impianto. E' vietato il trasferimento di impianti di distribuzione di carburanti tra Comuni appartenenti a province diverse [4].

     Analoga procedura è prescritta per la concentrazione di due o più impianti, situati in Comuni diversi della stessa provincia, in un unico impianto.

     Sino alla data del 31 dicembre 1980  l'autorizzazione per il trasferimento o la concentrazione di impianti. può essere data dai Comuni nell'osservanza dei criteri e delle modalità che seguono.

     L'autorizzazione per il trasferimento può essere rilasciata solo se si tratta di impianti già installati ed in attività e per i quali nell'ultimo quinquennio non sia stato disposto l'aumento degli apparecchi erogatori e dei prodotti erogabili.

     In occasione del trasferimento non può essere consentito il potenziamento dell'impianto, né trasferimenti parziali di impianti anche quando i singoli erogatori o prodotti di un unico impianto hanno formato oggetto di separate concessioni e autorizzazioni.

     Nel provvedimento di autorizzazione al trasferimento, quando si tratti di trasferimenti volontari e solo in questi casi, deve essere inserita apposita clausola che, con riferimento all'art. 15 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, stabilisca il divieto di potenziare l'impianto trasferito per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del provvedimento stesso.

     Il trasferimento dell'impianto può essere autorizzato, se fuori dalla perimetrazione urbana, soltanto qualora il punto prescelto per la nuova ubicazione risulti distante da un impianto preesistente non meno di dieci chilometri su una stessa direttrice. Per gli erogatori di g.p.l. tale valore si intende triplicato.

     All'interno della perimetrazione urbana il trasferimento può essere ammesso in nuove aree di espansione residenziale e di traffico.

     Le autorizzazioni concesse entro la distanza di cui sopra rispetto al confine comunale devono essere immediatamente notificate al Comune limitrofo.

     Le concentrazioni di due o più impianti in un unico impianto devono essere incoraggiate e le domande tese a realizzarle accolte in via prioritaria.

     L'autorizzazione alla concentrazione, comportante la chiusura di impianti situati in altri Comuni della Provincia, è accordata con la condizione che sia integrata con il provvedimento di chiusura dei preesistenti impianti. Detta chiusura è disposta con provvedimento del Comune di provenienza a domanda dell'interessato.

     Il Comune, nel cui territorio vengono trasferiti o concentrati gli impianti, provvede all'emissione della concessione sostitutiva.

 

     Art. 7. (Impianti ad uso privato).

     L'autorizzazione all'installazione degli impianti di cui all'art. 21 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, è rilasciata dai Comuni solo in presenza, di reali e comprovate necessità.

     Gli impianti, costituiti da uno o più serbatoi collegati a colonnine ovvero ad altre apparecchiature per il prelievo e la misurazione del carburante, devono essere installati nell'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili delle imprese private interessate all'impianto.

     L'autorizzazione dovrà essere preceduta dall'accertamento delle effettive necessità delle ditte interessate, prendendo in considerazione l'importanza dell'attività svolta e la sua natura.

     Nei provvedimenti di autorizzazione, da rilasciare sentito il preventivo parere del Comando dei Vigili del Fuoco e dell'UTIF competenti per territorio, dovrà essere esplicitamente indicata la destinazione dell'impianto all'uso privato per l'esclusivo rifornimento degli automezzi di proprietà dell'impresa interessata nonché l'espresso divieto di cessione del carburante a terzi, a titolo oneroso o gratuito, pena la revoca immediata, in caso di inosservanza, dell'autorizzazione stessa.

     Analoga procedura dovrà essere seguita dai Comuni ai fini dell'installazione e dell'esercizio di impianti per la distribuzione di carburanti destinati esclusivamente al rifornimento dei natanti.

 

     Art. 8. (Ultimazione dei lavori).

     La norma e il termine di cui al 2° comma, lett. d) dell'art. 10 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, si intendono estesi ai provvedimenti relativi a trasferimenti, concentrazioni, modifiche e potenziamenti degli impianti.

     Nei casi in cui non vengano rispettati dai concessionari i termini per l'ultimazione dei lavori, qualora un mese prima della scadenza non venga richiesta la proroga, le autorizzazioni di cui al comma precedente devono essere dichiarate scadute.

     La proroga ha la durata massima di sei mesi. oltre tale termine possono essere accordate proroghe solo per documentati casi di forza maggiore.

     Ad ultimazione dei lavori, gli impianti devono essere collaudati, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, da apposita commissione nominata dal Sindaco del Comune interessato, della quale devono far parte comunque un rappresentante dell'UTIF e rappresentante del Comando dei Vigili del Fuoco.

 

     Art. 9. (Sospensione dell'attività - Decadenza - Revoca).

     Le richieste di sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti possono essere accolti dai Comuni solo per motivi che determinano un'oggettiva impossibilità di esercizio.

     Le sospensioni per impianti ubicati In località ad intenso movimento turistico stagionale, salve ed impregiudicate le esigenze dell'utenza residente nelle stesse località, possono essere autorizzate solo per brevi e determinati periodi di tempo, in nessun caso superiori a otto mesi per ogni anno.

     Per gli impianti, la cui inattività non sia stata autorizzata, deve essere disposta, previa diffida, la decadenza dei relativi provvedimenti di autorizzazione o di concessione.

     Analogo provvedimento di decadenza della concessione deve essere disposto, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, nel caso in cui l'impianto sia stato posto in esercizio senza il prescritto collaudo, ovvero nei casi in cui siano state apportate agli impianti modifiche non autorizzate preventivamente o siano state date agli stessi destinazioni diverse da quelle assegnate.

     La revoca dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione è disposta per motivi di pubblico interesse, nel rispetto delle condizioni e delle modalità indicate all'art. 13 del D.P.R. 27 ottobre 1971, 1269.

 

     Art. 10. (Rinnovi).

     Ai fini del rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni la data di scadenza viene desunta da quella del decreto originario, salvo che in eventuali successivi provvedimenti tale data risulti esplicitamente posticipata.

     Il rilascio dei provvedimenti di rinnovo deve essere sempre preceduto dall'accertamento dei requisiti soggettivi del concessionario ed oggettivi dell'impianto.

     Per quanto riguarda il titolare della nuova concessione è necessario che lo stesso:

     - sia provvisto della prescritta capacità tecnico-organizzativa di cui all'art. 5 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269;

     - risulti proprietario dell'impianto.

     Per gli impianti situati nei perimetri dei centri storici, delimitati dagli strumenti urbanistici, in caso di accertamento delle incompatibilità dell'installazione con i valori storici ed ambientali e con il regolare deflusso della circolazione stradale, il provvedimento di rinnovo deve contenere l'obbligo del trasferimento dell'impianto, dentro un periodo di cinque anni, su aree dal piano di cui all'art. 2.

     Il rilascio dei provvedimenti di rinnovo dovrà essere sempre preceduto dall'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto, risultante da verbale di collaudo redatto dal Comandante dei Vigili del Fuoco e dell'ingegnere Capo dell'UTIF competenti per territorio.

     In tutti i casi in cui le domande di rinnovo non possono accolte, perché prodotte fuori dei termini stabiliti o per altri motivi inerenti agli accertamenti dei requisiti soggettivi o di quelli tecnici, deve essere disposta la chiusura degli impianti.

     Analogo provvedimento deve essere adottato per gli impianti per i quali non sia stato richiesto il rinnovo dell'autorizzazione nei termini stabiliti o che risultino inattivi alla data della scadenza, salvo cause di forza maggiore.

     Le domande di rinnovo prodotte o che dovevano essere prodotte nel periodo dall'1 gennaio 1978 alla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, devono essere presentate dagli interessati al Comune competente entro due mesi dalla citata pubblicazione.

 

     Art. 11. (Trasferimento della titolarità). [5]

 

     Art. 12. (Determinazione delle spese per le funzioni subdelegate).

     L'ottanta per cento delle entrate della Regione Abruzzo, derivanti da stanziamenti di spesa nel bilancio dello Stato, relative alle funzioni amministrative delegate alle Regioni in materia di distributori di carburanti, viene ripartito annualmente fra i Comuni abruzzesi, con deliberazione della Giunta Regionale su proposta del Componente della Giunta stessa preposto al Settore Bilancio, tenuto conto della popolazione residente in ciascun Comune, per le funzioni subdelegate dalla presente legge.

 

     Art. 13. (Commissione consultiva).

     E' costituita, presso la Regione, una Commissione Consultiva con decreto del Presidente della Giunta Regionale su designazione degli Enti ed Associazioni interessati, composta come segue:

     Presidente: Componente la Giunta preposto al Settore o un suo delegato;

     Componenti: - quattro rappresentanti delle Compagnie petrolifere e degli operatori del settore presenti nella rete distributiva della Regione, di cui almeno uno designato dall'ENI;

     - tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale della categoria dei gestori presenti nella regione;

     - un rappresentante dell'Associazione distributori g.p.l.;

     - un rappresentante dell'ANCI ed uno dell'ACI;

     - il Dirigente del Servizio Commercio, Fiere e Mercati;

     - un rappresentante dell'UTIF;

     - il Sindaco o l'Assessore del Comune interessato alla domanda;

     - un rappresentante della SNAM e della Federazione nazionale distributori di metano [6].

     Con la stessa procedura di quelli effettivi sono nominati anche i membri supplenti.

     La Commissione dura in carica quattro anni e può essere integrata, a titolo consultivo, con due esperti del Settore e con il Dirigente dell'Ufficio "Piani commerciali e Piani carburanti". Quella attuale deve essere rinnovata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     La Commissione esprime pareri preventivi, non vincolanti, su tutte le materie oggetto di deliberazione da parte della Giunta Regionale, riguardanti la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione.

     Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un dipendente regionale del Servizio Commercio, Fiere e Mercati [7].

 

     Art. 14. (Gettoni di presenza, indennità forfettaria e rimborso spese).

     Ai componenti la Commissione sono corrisposti i gettoni di presenza, le indennità forfettarie di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio di cui alla legge regionale n. 35 del 10 agosto 1973, modificata ed integrata dalla legge regionale 21 giugno 1978, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.

     (Copertura finanziaria e urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 32 della L.R. 16 febbraio 2005, n. 10.

[2] Sono abrogati gli articoli e i commi della presente legge non riportati nell'art. 7 della L.R 29 dicembre 1987, n. 104, come disposto dal medesimo art. 7 della L.R 29 dicembre 1987, n. 104.

[3] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 16 settembre 1998, n. 75.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 16 settembre 1998, n. 75.

[5] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 16 settembre 1998, n. 75.

[6] Comma così modificato con art. 7 L.R. 17 aprile 1990, n. 44.

[7] Articolo così sostituito con art. 15 L.R. 29 maggio 1987 n. 27.