§ 3.4.59 - L.R. 16 settembre 1998, n. 75.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, in attuazione del Decreto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 fiere, mercati, commercio
Data:16/09/1998
Numero:75


Sommario
Art. 1.  Impianti di metano.
Art. 2.  Impianti di GPL.
Art. 3.  Abrogazioni.
Art. 4.  Norma transitoria.
Art. 5.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.4.59 - L.R. 16 settembre 1998, n. 75. [1]

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, in attuazione del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32: «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4 comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59».

(B.U. n. 24 del 9 ottobre 1998).

 

Art. 1. Impianti di metano. [2]

 

     Art. 2. Impianti di GPL. [3]

 

     Art. 3. Abrogazioni.

     Sono abrogati:

     - il quinto comma dell'art. 4 (funzione amministrativa) della L.R. 23 aprile 1979, n. 21;

     - l'art. 11 (trasferimenti titolarità) della L.R. 23 aprile 1979, n. 21;

     - le parole «e del nulla-osta da parte della Giunta regionale», del 1° comma dell'art. 6 (Trasferimenti e concentrazioni) della L.R. 23 aprile 1979, n. 21;

     - l'art. 3 della L.R. 6 giugno 1984, n. 39;

     - il secondo comma dell'art. 2 (Nuove concessioni e rinnovi) della L.R. 17 aprile 1990, n. 44.

 

     Art. 4. Norma transitoria.

     Le richieste di nulla-osta regionale giacenti presso gli Uffici della Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, sono restituite, per la definizione dell'istruttoria delle stesse, ai Comuni competenti.

 

     Art. 5. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 32 della L.R. 16 febbraio 2005, n. 10.

[2] Modifica l'art. 1 della L.R. 19 agosto 1996, n. 68.

[3] Aggiunge il terzo comma all'art. 4 della L.R. 17 aprile 1990, n. 44.