§ 3.4.20 - L.R. 17 aprile 1990, n. 44.
Recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989: «Nuove direttive alle Regioni a statuto ordinario in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 fiere, mercati, commercio
Data:17/04/1990
Numero:44


Sommario
Art. 1.  (Definizione di carburanti).
Art. 2.  (Nuove concessioni e rinnovi).
Art. 3.  (Potenziamento e modifiche).
Art. 4.  (Impianti g.p.l.).
Art. 5.  (Commissioni).
Art. 6.  (Norma transitoria).
Art. 7.  (Abrogazioni).
Art. 8.  (Urgenza).


§ 3.4.20 - L.R. 17 aprile 1990, n. 44. [1]

Recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989: «Nuove direttive alle Regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione».

(B.U. n. 8 Str. del 15 maggio 1990).

 

Art. 1. (Definizione di carburanti).

     Il termine «carburanti» nella presente legge comprende le benzine (priva di piombo, super e normale), le miscele di benzine ed olio lubrificante, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione ed il gas metano per autotrazione.

 

     Art. 2. (Nuove concessioni e rinnovi).

     Le nuove concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti possono essere rilasciate previo impegno alla rinuncia della concessione di due impianti installati e funzionanti (erogazione effettiva di carburanti negli ultimi dodici mesi antecedenti la data della domanda, con esclusione dei periodi di sospensione autorizzata), ed al loro smantellamento, da avviare contestualmente all'ottenimento della nuova concessione.

     (Omissis) [2].

     La norma di cui al comma 1 non è applicabile per gli impianti di distribuzione di solo g.p.l., per i quali vale la limitazione del numero complessivo dei punti di vendita (p.v.) che non può superare comunque il 6% del totale dei p.v. di tutti i carburanti della Regione.

     Non sono rinnovabili le concessioni relative ad impianti situati nei centri storici, se incompatibili con la normativa urbanistica e se le stesse non sono in regola con la normativa vigente in materia di licenze di accesso.

     Sono escluse dal divieto di cui al comma 3 le concessioni relative ad impianti di distribuzione siti nelle località montane, nelle piccole isole e nei piccoli centri abitati, ove essi costituiscano unico punto di rifornimento di carburanti e distino almeno km. 15, sulla viabilità ordinaria, da altro impianto di distribuzione.

     Non possono essere accordate nuove concessioni né sono rinnovabili le concessioni intestate a soggetti privi della sperimentata, ovvero comprovabile capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria necessaria a garantire la continuità e la regolarità dell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione carburanti.

     I requisiti di cui al comma 5 saranno valutati secondo criteri predeterminati e oggettivi e tali comunque da garantire l'esercizio effettivo degli impianti da parte del titolare della concessione, in base all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

 

     Art. 3. (Potenziamento e modifiche).

     L'aggiunta di nuovi carburanti in un impianto di distribuzione esistente o l'installazione di apparecchiature self-service pre-pagamento possono essere autorizzate previo impegno alla rinuncia della concessione di un altro impianto installato e funzionante (erogazione effettiva di carburanti negli ultimi dodici mesi antecedenti la data della domanda, con esclusione dei periodi di sospensione autorizzata) ed al suo smantellamento da avviare contestualmente all'autorizzazione al potenziamento.

     Il Sindaco del Comune dove si effettua il potenziamento dell'impianto deve accertare, prima del collaudo, anche a mezzo di comunicazione di altro Sindaco interessato, che sia stato smantellato l'impianto dismesso e riconsegnata la relativa concessione.

     L'estensione del self-service agli altri prodotti dell'impianto non è soggetta ad autorizzazione e può essere effettuata previa comunicazione all'Ente concedente e realizzata nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali [3].

     Le limitazioni di cui al comma precedente non valgono per la benzina priva di piombo, la cui erogazione deve essere sempre autorizzata, e per il metano, ancorché la erogazione sia effettuata per mezzo di nuove separate strutture adeguatamente allocate dal punto di vista della sicurezza ed autorizzate con specifico provvedimento. In particolare, per quanto riguarda il metano, dovrà essere attribuita priorità alle stazioni di rifornimento per i mezzi pubblici adibiti alla circolazione urbana (autobus, taxi, ecc.).

     L'aggiunta in impianti esistenti di distributori per carburanti già autorizzati deve ritenersi assentita qualora l'autorità concedente non formuli motivate osservazioni entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del concessionario.

     Non sono soggette ad autorizzazioni le seguenti modifiche di impianti esistenti:

     a) sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a doppia erogazione, per prodotti già autorizzati;

     b) erogazione di benzina senza piombo mediante strutture già installate per la erogazione di benzina normale e/o super;

     c) cambio di destinazione di serbatoi;

     d) aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

     e) sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;

     f) installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

     g) installazione di attrezzature ed accessori dell'impianto di distribuzione di carburanti, quali servizi igienici, chioschi e pensiline, isole di distribuzione.

     Le variazioni di cui al comma 4 devono essere preventivamente comunicate all'ente concedente e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle fiscali e, nei casi previsti, di quelle urbanistiche.

     La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli stessi impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico, non costituisce né potenziamento, né modifica, ma sottostà al rispetto delle norme di sicurezza. La loro consistenza, comunque, deve essere comunicata a fini conoscitivi all'amministrazione concedente, che provvederà a farne menzione nel primo provvedimento autorizzativo in corso o, in mancanza, ad avvisare l'amministrazione finanziaria.

 

     Art. 4. (Impianti g.p.l.). [4]

     Fermo restando il rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza, non possono essere installati impianti per la distribuzione di GPL per autotrazione ad una distanza inferiore a Km 15 da un altro impianto di distribuzione di GPL per autotrazione già esistente o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione in data antecedente.

     La distanza di Km 15 è riferita al percorso stradale minimo calcolato sulla viabilità ordinaria (strada statale, provinciale o comunale).

     Sono fatte salve le richieste di autorizzazioni presentate alla data del 21.12.1998 che saranno evase con i criteri della normativa precedente.

 

     Art. 5. (Commissioni).

     La Commissione Consultiva Regionale prevista dall'art. 15 della Legge Regionale 29.05.1987, n. 27, è integrata con il Dirigente dei VV.F. competente per territorio o suo delegato e con un rappresentante dell'Ente proprietario della strada [5].

     Ai componenti la Commissione consultiva regionale spetta quanto previsto dalla legge regionale 2 febbraio 1988, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni.

     Ai componenti la Commissione per il collaudo degli impianti spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed al trattamento economico di missione nella misura ed alle condizioni stabilite dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, un gettone individuale di presenza di lire 100.000 per ogni collaudo.

     Gli oneri per il collaudo sono a carico dei richiedenti, i quali devono depositare preventivamente alla tesoreria comunale una somma sufficiente per coprire le spese.

 

     Art. 6. (Norma transitoria).

     (Omissis) [6].

 

     Art. 7. (Abrogazioni).

     Sono abrogati:

     - l'art. 8 della legge regionale 29 maggio 1987, n. 27;

     - il punto 39 e la tavola 1 del «Piano regionale per la rete di distribuzione dei carburanti», approvato con legge regionale 6 giugno 1984, n. 39;

     - l'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 29 maggio 1987, n. 27;

     - i bacini critici per presenza di g.p.l. previsti dalla tavola 4 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni;

     - le parole «per le pratiche inerenti a tali impianti» di cui all'ultimo punto del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 29 maggio 1987, n. 27;

     - tutte le norme in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 8. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 32 della L.R. 16 febbraio 2005, n. 10.

[2] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 22 novembre 1993, n. 70, e successivamente abrogato dall'art. 3 della L.R. 16 settembre 1998, n. 75.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 22 novembre 1993, n. 70.

[4] Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 16 settembre 1998, n. 75 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 febbraio 1999, n. 8.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 22 novembre 1993, n. 70.

[6] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 novembre 1993, n. 70.