§ 3.4.14 - L.R. 29 dicembre 1987, n. 104.
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 6 giugno 1984, n. 39: «Piano Regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 fiere, mercati, commercio
Data:29/12/1987
Numero:104


Sommario
Art. 1.      Il «Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione e funzioni amministrative», approvato con legge regionale 6 giugno 1984, n. 39, e modificato ed integrato con [...]
Art. 2.      Alla fine del primo comma del punto 26, sono aggiunte le parole:
Art. 3.      Il punto 32 è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Il secondo comma del punto 45 è sostituito dal seguente:
Art. 5.      Alla tavola 2, allegata al Piano, sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 6.      Alla tavola 4 sono aggiunti il punto 18, formato dal Comune di Castel di Sangro, il punto 19 dai Comuni Trasacco, Luco dei Marsi, Collelongo e Villavallelonga, il punto 20 dai Comuni di [...]
Art. 7.  (Coordinamento tra la legge regionale 23 aprile 1979, n. 21 ed il Piano regionale distribuzione carburanti).
Art. 8.      I punti 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60, dopo l'inserimento delle modifiche ed integrazioni previste nella presente legge, assumono la numerazione rispettivamente di 47, 48, 49, 50, 51, 52, [...]
Art. 9.      Il termine di validità del Piano, da inserire con la istituzione del punto 56, viene spostato al 1992.
Art. 10.  (Urgenza).


§ 3.4.14 - L.R. 29 dicembre 1987, n. 104. [1]

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 6 giugno 1984, n. 39: «Piano Regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione e funzioni amministrative» e coordinamento con la Legge Regionale 23 aprile 1979, n. 21.

(B.U. n. 39 del 29 dicembre 1987).

 

Art. 1.

     Il «Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione e funzioni amministrative», approvato con legge regionale 6 giugno 1984, n. 39, e modificato ed integrato con leggi regionali 17 maggio 1985, n. 50 e 29 maggio 1987, n. 27, è ulteriormente modificato ed integrato secondo quanto stabilito negli articoli seguenti.

 

     Art. 2.

     Alla fine del primo comma del punto 26, sono aggiunte le parole:

     (Omissis).

     Il punto 28 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     L'ultimo comma del punto 37 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Il punto 42 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     Il punto 32 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     Il secondo comma del punto 45 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Il quarto comma del punto 45 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     Alla tavola 2, allegata al Piano, sono apportate le seguenti modifiche:

 

 

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                                      Colonna A          Colonna B

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Colledimezzo                              0                  1

Civitella Casanova                        4                  3

S. Giovanni Teatino                       5                  6

Pettorano sul Gizio                       0                  1

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     Art. 6.

     Alla tavola 4 sono aggiunti il punto 18, formato dal Comune di Castel di Sangro, il punto 19 dai Comuni Trasacco, Luco dei Marsi, Collelongo e Villavallelonga, il punto 20 dai Comuni di Montesilvano e Spoltore, il punto 21, dal Comune di Francavilla, il punto 22 dal Comune di Gissi ed il punto 23 dai Comuni di Vasto - San Salvo.

 

     Art. 7. (Coordinamento tra la legge regionale 23 aprile 1979, n. 21 ed il Piano regionale distribuzione carburanti).

     Al fine di perseguire il coordinamento, gli articoli ed i commi della legge regionale 23 aprile 1979, n. 21, sono inseriti in sostituzione ed integrazione degli articoli della legge regionale 6 giugno 1984, n. 39 e dei punti del Piano regionale per la distribuzione dei carburanti e successive modifiche ed integrazioni, nel modo seguente:

     - l'art. 4 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 21, con l'aggiunta al IV comma, dopo le parole «della pubblica amministrazione», delle parole «e quelle relative agli impianti ad uso privato», e con l'esclusione dell'ultimo comma, è inserito dopo il comma dell'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 39;

     - il primo comma dell'art. 6 della citata legge regionale n. 21/1979 sostituisce il primo comma del punto 31 del Piano regionale per la distribuzione dei carburanti;

     - gli ultimi tre commi dell'art. 6 sono inseriti dopo l'ultimo comma del punto 38;

     - i primi tre commi dell'art. 8 sono inseriti dopo l'ultimo comma del punto 56;

     - l'art. 9 viene inserito nel Piano con la istituzione del punto 59;

     - il primo, il secondo, il terzo, il quinto fino alle parole «risultante da verbale di collaudo», il sesto ed il settimo comma dell'art. 10 sostituiscono il primo comma del punto 27;

     - l'art. 11 è aggiunto dopo il comma del punto 28;

     - il primo comma dell'art. 14 viene inserito nel Piano con la istituzione del punto 60.

     Dopo l'inserimento degli ultimi tre commi dell'art. 6 nel punto 38 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     Dopo l'ultimo comma del punto 53 sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

     Il secondo comma del punto 27 viene sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Sono abrogati gli articoli ed i commi della L.R. n. 21/79 non riportati nel presente articolo.

     Sono, altresì, abrogati il penultimo comma del punto 29, l'ultimo comma del punto 36, i punti 47, 48, 49, 50, 51 del «Piano regionale carburanti» approvato con legge regionale 6 giugno 1984, n. 39, e modificato con leggi regionali 17 maggio 1985, n. 50, e 29 maggio 1987, n. 27.

 

     Art. 8.

     I punti 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60, dopo l'inserimento delle modifiche ed integrazioni previste nella presente legge, assumono la numerazione rispettivamente di 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55, per garantire la continuità.

 

     Art. 9.

     Il termine di validità del Piano, da inserire con la istituzione del punto 56, viene spostato al 1992.

 

     Art. 10. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 32 della L.R. 16 febbraio 2005, n. 10.