§ 3.4.30 - L.R. 22 novembre 1993, n. 70.
Integrazioni e modifiche alle leggi regionali n. 44/90 e n. 27/87 sugli impianti di carburanti.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 fiere, mercati, commercio
Data:22/11/1993
Numero:70


Sommario
Art. 1.  Sospensione rilascio nulla-osta.
Art. 2.  Modifica L.R. n. 44/90.
Art. 3.  Modifica L.R. n. 27/87.
Art. 4.  Proroghe.
Art. 5.  Abrogazioni.
Art. 6.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.4.30 - L.R. 22 novembre 1993, n. 70. [1]

Integrazioni e modifiche alle leggi regionali n. 44/90 e n. 27/87 sugli impianti di carburanti.

(B.U. n. 45 del 30 novembre 1993)

 

Art. 1. Sospensione rilascio nulla-osta. [2].

 

     Art. 2. Modifica L.R. n. 44/90.

     La Legge Regionale n. 44/90 è così modificata:

     a) il primo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     b) il primo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     c) il primo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Modifica L.R. n. 27/87.

     Nel secondo comma dell'art. 10 della L.R. n. 27/87 dopo le parole «distribuzione di gpl.» sono aggiunte le parole:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Proroghe.

     Sono prorogate le norme previste dal testo coordinato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del 25.06.1988, numero speciale, delle leggi regionali n. 21/79, n. 39/84, n. 50/85, n. 27/87 e n. 104/87 non in contrasto con la legge regionale n. 44/90 e con la presente legge.

     Per la localizzazione del gas metano per autotrazione resta valida la tav. 5 del testo coordinato di cui al primo comma.

 

     Art. 5. Abrogazioni.

     Sono abrogati [l'art. 6 della L.R. n. 44/90] [3], le tavole n. 1, 2, 3 e 7 del Testo Coordinato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del 25.06.1988, numero speciale, delle leggi regionali n. 21/79, n. 39/84, n. 50/85, n. 27/87 e n. 104/87 e tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 6. Dichiarazione d'urgenza.

     (Omissis).

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 32 della L.R. 16 febbraio 2005, n. 10.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 13 aprile 1995, n. 46.

[3] Il testo riportato tra [...] è stato soppresso dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 1996, n. 20.