Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 28. Contratti |
Capitolo: | 28.2 contratti agrari |
Data: | 15/07/1950 |
Numero: | 505 |
Sommario |
Art. 1. I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonìa parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola migliorataria [...] |
Art. 2. Le disposizioni contenute nella legge 3 agosto 1949, n. 476, e negli articoli 1, commi II, III, IV, V, e 2, 4, 5, della legge 3 giugno 1949, n. 321, e nelle successive [...] |
Art. 3. [3] |
Art. 4. I termini di cui all'art. 4 della legge 25 giugno 1949, n. 353, e all'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 476, si intendono decorrenti dalla data di entrata in vigore [...] |
Art. 5. E' considerata annata agraria 1950 - 51 anche quella che abbia avuto inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1951, quando il contratto agrario decorra da tale data per [...] |
Art. 6. [4] |
Art. 7. Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Alla erogazione di esse si procederà mediante [...] |
Art. 8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 28.2.e - Legge 15 luglio 1950, n. 505. [1]
Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di mezzadria, di colonia parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici.
(G.U. 26 luglio 1950, n. 169).
I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonìa parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di mezzadria o colonìa mista all'affitto, nonchè le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del
Ad essi si applicano le disposizioni contenute nella
Nella applicazione della presente legge, la facoltà prevista dall'art. 1, lettera a), del
E' abrogata la lettera a) dell'art. 3 del
Le disposizioni contenute nella
Ai canoni di affitto in cereali o con riferimento ai prezzi degli stessi, anche se è cessato l'ammasso dei prodotti a cui il fitto si riferisce, si applica per l'annata 1949 - 50 la riduzione del 30 per cento negli stessi casi previsti dalle leggi richiamate.
La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle indennità dovute per le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate di cui al comma primo dell'art. 1 della presente legge.
I termini di cui all'art. 4 della
E' considerata annata agraria 1950 - 51 anche quella che abbia avuto inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1951, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.
Su richiesta degli Enti di riforma sono esclusi dalla proroga i contratti di affitto, mezzadria, colonìa parziaria e compartecipazione e le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, relativi a terreni sottoposti a procedimento di espropriazione, nei territori determinati dalla
Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Alla erogazione di esse si procederà mediante emissione di ordine di accreditamento a favore dei prefetti nelle cui provincie hanno sede le sezioni specializzate del tribunale competenti per le controversie relative alla presente legge.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Il termine del 31 dicembre 1948, di cui al presente comma, è stato sostituito con il 31 dicembre 1949 dall'art. 2 della
[3] L'art. unico della
[4] Articolo così modificato dall'art. 5 della