Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 28. Contratti |
Capitolo: | 28.2 contratti agrari |
Data: | 16/06/1951 |
Numero: | 435 |
Sommario |
Art. 1. I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola migliorataria [...] |
Art. 2. Agli effetti della presente legge il termine del 31 dicembre 1948 contenuto nel comma terzo dell'art. 1 della legge 15 luglio 1950, n. 505, è sostituito con il termine [...] |
Art. 3. La esecuzione delle sentenze di sfratto relative alla annata agraria 1949 - 1950 rimane sospesa fino alla fine dell'annata agraria corrente |
Art. 4. Le disposizioni relative all'equo canone sono applicabili anche nel primo anno di locazione |
Art. 5. L'art. 6 della legge 15 luglio 1950, n. 505, è modificato nel modo seguente: "Su richiesta degli Enti di riforma sono esclusi dalla proroga i contratti di affitto, [...] |
Art. 6. Alle spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto secondo le norme dell'art. 7 della citata legge 15 luglio 1950, n. 505 |
Art. 7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 28.2.1a - Legge 16 giugno 1951, n. 435. [1]
Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari.
(G.U. 26 giugno 1951, n. 143).
I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di mezzadria o colonia mista all'affitto, nonchè le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del
Le disposizioni previste dal comma precedente non si applicano nei confronti dei coltivatori diretti che si trovino nel godimento, quali proprietari enfiteuti o usufruttuari, di altro fondo sufficiente ad assorbire la capacità lavorativa della propria famiglia.
Le disposizioni per l'annata agraria 1949 - 1950 contenute negli articoli 2 e 3 della
Agli effetti della presente
La esecuzione delle sentenze di sfratto relative alla annata agraria 1949 - 1950 rimane sospesa fino alla fine dell'annata agraria corrente.
Le disposizioni relative all'equo canone sono applicabili anche nel primo anno di locazione.
L'art. 6 della
Alle spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto secondo le norme dell'art. 7 della citata
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 1 del
[2] Il presente termine è stato prorogato al 31 dicembre 1950 dall'art. 2 della