Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 28. Contratti |
Capitolo: | 28.2 contratti agrari |
Data: | 11/07/1952 |
Numero: | 765 |
Sommario |
Art. 1. I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola miglioritaria [...] |
Art. 2. Agli effetti della presente legge il termine del 31 dicembre 1949 contenuto nell'art. 2 della legge 16 giugno 1951, n. 435, è sostituito con il termine del 31 dicembre [...] |
Art. 3. La esecuzione delle sentenze di sfratto relative ad una determinata annata agraria rimane sospesa fino al termine dell'annata agraria successiva |
Art. 4. I termini di cui all'art. 4 della legge 25 giugno 1949, n. 353, e all'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 476, si intendono decorrenti dalla data di entrata in vigore [...] |
Art. 5. Alle spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto secondo le norme dell'art. 7 della legge 15 luglio 1950, n. 505 |
Art. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 28.2.1b - Legge 11 luglio 1952, n. 765. [1]
Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari.
(G.U. 12 luglio 1952, n. 160)
I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola miglioritaria e quelli di mezzadria o colonia mista d'affitto, nonchè le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del
La proroga dei contratti agrari di cui al precedente comma non si applica nei confronti dei coltivatori diretti che si trovano nel godimento, quali proprietari, enfiteuti o usufruttuari, di altro fondo sufficiente ad assorbire la capacità lavorativa della propria famiglia.
Le disposizioni contenute nell'art. 1, commi secondo e terzo, e negli articoli seguenti della
Resta in vigore il comma secondo dell'art. 5 del
Agli effetti della presente
La esecuzione delle sentenze di sfratto relative ad una determinata annata agraria rimane sospesa fino al termine dell'annata agraria successiva.
I termini di cui all'art. 4 della
Alle spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto secondo le norme dell'art. 7 della
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 1 del