§ 28.2.1b - Legge 11 luglio 1952, n. 765.
Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.2 contratti agrari
Data:11/07/1952
Numero:765


Sommario
Art. 1.      I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola miglioritaria [...]
Art. 2.      Agli effetti della presente legge il termine del 31 dicembre 1949 contenuto nell'art. 2 della legge 16 giugno 1951, n. 435, è sostituito con il termine del 31 dicembre [...]
Art. 3.      La esecuzione delle sentenze di sfratto relative ad una determinata annata agraria rimane sospesa fino al termine dell'annata agraria successiva
Art. 4.      I termini di cui all'art. 4 della legge 25 giugno 1949, n. 353, e all'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 476, si intendono decorrenti dalla data di entrata in vigore [...]
Art. 5.      Alle spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto secondo le norme dell'art. 7 della legge 15 luglio 1950, n. 505
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 28.2.1b - Legge 11 luglio 1952, n. 765. [1]

Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari.

(G.U. 12 luglio 1952, n. 160)

 

 

     Art. 1.

     I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola miglioritaria e quelli di mezzadria o colonia mista d'affitto, nonchè le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni o modificazioni, sono prorogati fino al termine dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari.

     La proroga dei contratti agrari di cui al precedente comma non si applica nei confronti dei coltivatori diretti che si trovano nel godimento, quali proprietari, enfiteuti o usufruttuari, di altro fondo sufficiente ad assorbire la capacità lavorativa della propria famiglia.

     Le disposizioni contenute nell'art. 1, commi secondo e terzo, e negli articoli seguenti della legge 15 luglio 1950, n. 505, nonchè quelle di cui agli articoli 4 e 5 della legge 16 giugno 1951, n. 435, si applicano con le modificazioni di cui agli articoli successivi, fino al termine dell'annata agraria in corso al momento della entrata in vigore della nuova legge di cui al precedente primo comma.

     Resta in vigore il comma secondo dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 277, anche se i cereali non sono più soggetti ad ammasso.

 

          Art. 2.

     Agli effetti della presente legge il termine del 31 dicembre 1949 contenuto nell'art. 2 della legge 16 giugno 1951, n. 435, è sostituito con il termine del 31 dicembre 1950.

 

          Art. 3.

     La esecuzione delle sentenze di sfratto relative ad una determinata annata agraria rimane sospesa fino al termine dell'annata agraria successiva.

 

          Art. 4.

     I termini di cui all'art. 4 della legge 25 giugno 1949, n. 353, e all'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 476, si intendono decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 5.

     Alle spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto secondo le norme dell'art. 7 della legge 15 luglio 1950, n. 505.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.