Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 28. Contratti |
Capitolo: | 28.2 contratti agrari |
Data: | 25/06/1949 |
Numero: | 353 |
Sommario |
Art. 1. I contratti, verbali o scritti, di affitto dei fondi rustici a coltivatore diretto sono prorogati a tutta l'annata agraria 1949 - 50 |
Art. 2. |
Art. 3. Il disposto della legge 4 agosto 1948, n. 1094, relativo ai contratti, verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, compresi quelli con [...] |
Art. 4. Nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il locatore o concedente deve riproporre istanza contro la proroga, ove sia già intervenuta [...] |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. E' considerata annata agraria 1949 - 50 anche quella che abbia avuto inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1950, quando il contratto agrario decorra da tale data per [...] |
Art. 8. |
Art. 9. La proroga non si applica ai contratti agrari di affitto e colonia parziaria scadenti al termine dell'annata 1948 - 1949, stipulati dall'Opera nazionale combattenti nei [...] |
Art. 10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 28.2.c - Legge 25 giugno 1949, n. 353. [1]
Proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, nonchè delle concessioni di terre incolte o mal coltivate.
(G.U. 7 luglio 1949, n. 153).
I contratti, verbali o scritti, di affitto dei fondi rustici a coltivatore diretto sono prorogati a tutta l'annata agraria 1949 - 50.
Alla proroga di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 9 del
Le disposizioni del primo comma si applicano all'affittuario, il quale coltivi il podere con il lavoro proprio e della famiglia, semprechè tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.
La competenza per tutte le controversie relative alla presente legge e agli altri provvedimenti legislativi di proroga dei contratti di affitto e di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, comprese quelle per la risoluzione del contratto e il conseguente rilascio del fondo, è attribuita alla Sezione specializzata presso i Tribunali e le Corti di appello, prevista dall'art. 7 della
Il disposto della
Nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il locatore o concedente deve riproporre istanza contro la proroga, ove sia già intervenuta convalida definitiva di sfratto.
Le Sezioni specializzate del Tribunale istituite dalla
Se una causa pendente davanti una Sezione specializzata del Tribunale di cui alla
Si osservano in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 40, secondo comma del Codice di procedura civile.
Qualora gli esperti chiamati a far parte della Sezione specializzata, di cui all'art. 2 della presente legge, siano assenti per due udienze consecutive, il presidente del Tribunale o il presidente della Corte d'appello, a seconda che si tratti di Sezioni di prima o di seconda istanza, provvede alla loro sostituzione, nominando altri esperti, da lui prescelti tra gli appartenenti alle corrispondenti categorie.
E' considerata annata agraria 1949 - 50 anche quella che abbia avuto inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1950, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.
Le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del
La proroga non è ammessa solo nei casi di inadempienza previsti dall'art. 7 del
La proroga non si applica ai contratti agrari di affitto e colonia parziaria scadenti al termine dell'annata 1948 - 1949, stipulati dall'Opera nazionale combattenti nei comprensori di trasformazione fondiaria ad essi affidati.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste determina, con proprio decreto, i comprensori nei quali, a norma del comma precedente, i contratti di affitto e colonia parziaria stipulati dall'Opera nazionale combattenti si intendono decaduti.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 4 della
[4] Con sentenza 12 febbraio 1963, n. 5, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo.
[5] Articolo così sostituito dall'art. unico della