Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 28. Contratti |
Capitolo: | 28.2 contratti agrari |
Data: | 03/06/1949 |
Numero: | 321 |
Sommario |
Art. 1. Le Commissioni tecniche provinciali, costituite a norma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, che non abbiano ancora provveduto alla determinazione [...] |
Art. 2. L'Ispettorato compartimentale agrario potrà proporre ricorso per revisione al Ministro per l'agricoltura e per le foreste avverso le determinazioni delle Commissioni [...] |
Art. 3. Il termine per la presentazione delle domande alle Sezioni specializzate dei tribunali, per la decisione delle controversie in materia di affitto di fondi rustici e di [...] |
Art. 4. Le norme di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277 e dell'art. 1 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 975, non si [...] |
Art. 5. Qualora gli esperti chiamati a far parte delle Sezioni specializzate, di cui agli articoli 5 e 8 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, siano assenti per due udienze [...] |
Art. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 28.2.b - Legge 3 giugno 1949, n. 321. [1]
Proroga dei termini fissati dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140, in materia di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo.
(G.U. 25 giugno 1949, n. 144).
Le Commissioni tecniche provinciali, costituite a norma dell'art. 2 della
Per la validità delle deliberazioni della Commissione è sufficiente il voto favorevole della metà più uno dei presenti, sempre che vi sia il numero legale.
E' data facoltà al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di procedere allo scioglimento di Commissioni tecniche provinciali, in caso di inosservanza del termine, di cui al primo comma del presente articolo.
In tale eventualità, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito l'Ispettorato compartimentale agrario, competente per territorio, provvede con proprio decreto alla nomina di una Commissione tecnica straordinaria di tre membri, di cui uno, che la presiede, in rappresentanza dello stesso Ispettorato compartimentale, uno in rappresentanza della proprietà ed uno in rappresentanza degli affittuari. La Commissione di cui al comma precedente, sostituisce a tutti gli effetti la disciolta Commissione tecnica provinciale per l'equo canone.
L'Ispettorato compartimentale agrario potrà proporre ricorso per revisione al Ministro per l'agricoltura e per le foreste avverso le determinazioni delle Commissioni tecniche entro 15 giorni dalla data di pronuncia ovvero entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, se le determinazioni stesse siano di data anteriore, ferme sempre restando le sentenze definitive delle Sezioni specializzate di cui all'articolo successivo.
Il termine per la presentazione delle domande alle Sezioni specializzate dei tribunali, per la decisione delle controversie in materia di affitto di fondi rustici e di vendita di erbe per il pascolo, fissato nell'art. 10 della
Le norme di cui al secondo comma dell'art. 1 del
Le Sezioni specializzate del tribunale, previste dagli articoli 4 e 5 della
Qualora gli esperti chiamati a far parte delle Sezioni specializzate, di cui agli articoli 5 e 8 della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del