§ 28.2.d - Legge 3 agosto 1949, n. 476.
Proroga per l'annata agraria 1948 - 49 delle disposizioni vigenti in materia di affitto di fondi rustici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.2 contratti agrari
Data:03/08/1949
Numero:476


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      La Commissione tecnica provinciale, istituita a norma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, determinerà entro trenta giorni dalla entrata in vigore della [...]
Art. 3.      Le domande per la decisione delle controversie sulle materie contemplate dalla presente legge devono proporsi, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. [...]
Art. 4.      Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Ad esse sarà fatto fronte con prelevamenti sui [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 28.2.d - Legge 3 agosto 1949, n. 476. [1]

Proroga per l'annata agraria 1948 - 49 delle disposizioni vigenti in materia di affitto di fondi rustici.

(G.U. 6 agosto 1949, n. 179).

 

 

     Art. 1. [2]

     Le disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1948, n. 1140, e negli articoli 4 e 5 della legge 3 giugno 1949, n. 321, si applicano per l'annata agraria 1948 - 49.

     La riduzione di fitto del trenta per cento si applica negli stessi casi dell'annata 1947 - 48, anche se è cessato l'ammasso dei prodotti a cui il fitto si riferisce.

 

          Art. 2.

     La Commissione tecnica provinciale, istituita a norma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, determinerà entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'ammontare del canone da considerarsi equo per l'annata 1948 - 49.

     Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni è sufficiente il voto favorevole della metà più uno dei presenti, sempre che vi sia il numero legale.

     In caso di inosservanza del termine di cui al primo comma del presente articolo, è data facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di procedere allo scioglimento della Commissione tecnica provinciale e alla nomina di una Commissione tecnica straordinaria, a norma dei commi quarto e quinto dell'art. 1 della legge 3 giugno 1949, n. 321.

 

          Art. 3.

     Le domande per la decisione delle controversie sulle materie contemplate dalla presente legge devono proporsi, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 10 della legge 18 agosto 1948, n. 1140. In ogni caso il termine non può essere inferiore a sessanta giorni dalla deliberazione della Commissione tecnica provinciale o della Commissione tecnica straordinaria, di cui all'articolo precedente.

     Il termine di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1949, n. 321, per la presentazione dei ricorsi e delle domande relative all'annata agraria 1947 - 48, è riaperto fino a trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 4.

     Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Ad esse sarà fatto fronte con prelevamenti sui capitoli 78 e 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949 - 50.

     Alla erogazione delle dette spese, nonchè di quelle dipendenti dalle applicazioni della legge 18 agosto 1948, n. 1140, si procederà mediante emissione di ordini di accreditamento a favore dei prefetti, nelle cui provincie hanno sede le Sezioni specializzate del tribunale, istituite a norma degli articoli 4 e 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] L'art. unico della L. 5 gennaio 1955, n. 4 fornisce interpretazione autentica del presente articolo.