Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 28. Contratti |
Capitolo: | 28.2 contratti agrari |
Data: | 03/08/1949 |
Numero: | 476 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 2. La Commissione tecnica provinciale, istituita a norma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, determinerà entro trenta giorni dalla entrata in vigore della [...] |
Art. 3. Le domande per la decisione delle controversie sulle materie contemplate dalla presente legge devono proporsi, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. [...] |
Art. 4. Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Ad esse sarà fatto fronte con prelevamenti sui [...] |
Art. 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 28.2.d - Legge 3 agosto 1949, n. 476. [1]
Proroga per l'annata agraria 1948 - 49 delle disposizioni vigenti in materia di affitto di fondi rustici.
(G.U. 6 agosto 1949, n. 179).
Le disposizioni contenute nella
La riduzione di fitto del trenta per cento si applica negli stessi casi dell'annata 1947 - 48, anche se è cessato l'ammasso dei prodotti a cui il fitto si riferisce.
La Commissione tecnica provinciale, istituita a norma dell'art. 2 della
Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni è sufficiente il voto favorevole della metà più uno dei presenti, sempre che vi sia il numero legale.
In caso di inosservanza del termine di cui al primo comma del presente articolo, è data facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di procedere allo scioglimento della Commissione tecnica provinciale e alla nomina di una Commissione tecnica straordinaria, a norma dei commi quarto e quinto dell'art. 1 della
Le domande per la decisione delle controversie sulle materie contemplate dalla presente legge devono proporsi, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 10 della
Il termine di cui agli articoli 2 e 3 della
Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono a carico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Ad esse sarà fatto fronte con prelevamenti sui capitoli 78 e 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949 - 50.
Alla erogazione delle dette spese, nonchè di quelle dipendenti dalle applicazioni della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] L'art. unico della