§ 95.21.49 – D.L. 23 maggio 1994, n. 307.
Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:23/05/1994
Numero:307


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 10 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente
Art. 2.      1. All'art. 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente
Art. 3.      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a determinare, con proprio decreto, i tassi di interesse da [...]
Art. 4.      1. Le somme iscritte al capitolo 4774 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 non impegnate entro tale anno possono esserlo [...]
Art. 5.      1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai [...]
Art. 6.      1. I soggetti intestatari del conto fiscale di cui all'art. 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono eseguire il versamento diretto delle ritenute [...]
Art. 7.      1. Nell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, dopo le parole: "l'I.R.I. S.p.a." e: "dall'I.R.I." [...]
Art. 8.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 95.21.49 – D.L. 23 maggio 1994, n. 307. [1]

Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato.

(G.U. 24 maggio 1994, n. 119).

 

     Art. 1.

     1. All'art. 10 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     "2 bis. La differenza tra l'importo di 4.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 1, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2, dei crediti relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a cento milioni di lire risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti è effettuata sulla base delle richieste presentate entro il 20 settembre 1993 direttamente agli uffici delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'80 per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione con le ordinarie procedure di rimborso. Ai fini del recupero di somme non spettanti, si applicano le disposizioni dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 10 ottobre 1993, saranno determinate le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonchè le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli di importo meno elevato.".

 

          Art. 2.

     1. All'art. 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     "2 bis. La differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 2, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 10, dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e per i quali l'importo del credito comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i menzionati periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti di imposta è effettuata sulla base delle richieste, alle quali va allegata copia del bilancio relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991, presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'ottanta per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggior somma accertata, nonchè delle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento. Il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione completate entro il 30 novembre 1993. Ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinate le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonchè le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti di imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli spettanti ai contribuenti per i quali risulta più elevato il rapporto tra la perdita di bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e l'importo complessivo dei crediti di imposta comprensivo degli interessi. In caso di non integrale utilizzo dell'ammontare disponibile la differenza è aggiunta all'importo destinato alla estinzione dei crediti di cui al comma 2 bis dell'art. 10.".

 

          Art. 3.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a determinare, con proprio decreto, i tassi di interesse da corrispondere ai titolari di rapporti di debito e credito verso lo Stato, con riferimento all'andamento del mercato monetario e finanziario; restano ferme le disposizioni recate dall'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

 

          Art. 4.

     1. Le somme iscritte al capitolo 4774 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 non impegnate entro tale anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

 

          Art. 5.

     1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 settembre 1994 con le modalità da stabilire con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 31 agosto 1994 [2].

     1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per l'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relativi agli interessi e ad altri redditi di capitale, attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 settembre 1994, con modalità da indicare in apposito decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 31 luglio 1994 [3].

     2. Sulla base delle predette richieste l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dei crediti con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1994 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta; nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggior somma accertata, nonchè dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento. Le relative operazioni di riscontro sono completate entro il 30 settembre 1994; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1995. Per i crediti indicati nelle dichiarazioni dei redditi è estinto l'80 per cento; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione anche avvalendosi delle ordinarie procedure di rimborso; ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 10.000 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994; il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1994 [4].

     3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 10.000 miliardi per il 1994 e valutato in annue lire 900 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede, quanto a lire 10.000 miliardi per il 1994 e lire 787,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 112,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.

     3 bis. Nel caso in cui il complesso delle richieste superi il limite di 10.000 miliardi, i rimborsi avvengono per ordine di importo, a partire dai crediti di importo inferiore, al netto degli interessi [5] .

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     1. I soggetti intestatari del conto fiscale di cui all'art. 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono eseguire il versamento diretto delle ritenute indicate all'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

 

          Art. 7.

     1. Nell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, dopo le parole: "l'I.R.I. S.p.a." e: "dall'I.R.I." sono inserite, rispettivamente, le seguenti: "e l'ENI S.p.a." e: "e dall'ENI".

 

          Art. 8.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 22 luglio 1994, n. 457.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 22 luglio 1994, n. 457.

[3] Comma inserito dalla L. di conversione 22 luglio 1994, n. 457.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione 22 luglio 1994, n. 457.

[5] Comma inserito dalla L. di conversione 22 luglio 1994, n. 457.