§ 95.21.22 – D.L. 30 settembre 1983, n. 512.
Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:30/09/1983
Numero:512


Sommario
Art. 1.      1. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive [...]
Art. 2.      1. Nell'art. 35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 3.      1. Nell'anno 1984 il versamento di acconto di cui all'art. 35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, deve essere effettuato, [...]
Art. 4.      1. Alla estinzione dei crediti maturati da aziende e istituti di credito in base alle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi fino al 31 dicembre 1983 per eccedenza delle [...]
Art. 5.      1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che hanno emesso titoli o certificati di massa, diversi dalle [...]
Art. 6.      1. Se i titoli o i certificati di cui all'art. 5 sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata, i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del [...]
Art. 7.      1. Ai fini della disciplina stabilita nell'art. 6 i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati [...]
Art. 8.      1. Per i titoli ed i certificati di cui all'articolo 5 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta è operata dai soggetti residenti [...]
Art. 9.      1. I titoli e i certificati di cui agli artt. 5 e 6 devono recare l'indicazione del prezzo di emissione. Per ciascun titolo o certificato emesso senza tale indicazione si applica la sanzione [...]
Art. 10. 
Art. 11.      1. Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non si applicano ai [...]
Art. 11 bis. 
Art. 12.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 95.21.22 – D.L. 30 settembre 1983, n. 512. [1]

Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale.

(G.U. 1 ottobre 1983, n. 270).

 

     Art. 1.

     1. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dal 1° ottobre 1983, è elevata al 25 per cento; dalla medesima data cessa di avere applicazione la relativa addizionale straordinaria istituita con il D.L. 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52.

     2. E’ altresì elevata al 25 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da soggetti residenti nel territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel primo comma dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si applica sulle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. Nell'art. 35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza e rimborsata ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'art. 44 dello stesso decreto.

     In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze indicate nel secondo comma o di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni".

 

          Art. 3.

     1. Nell'anno 1984 il versamento di acconto di cui all'art. 35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, deve essere effettuato, alle scadenze stabilite, in due parti corrispondenti la prima al 55 per cento e la seconda al 60 per cento delle ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.

 

          Art. 4.

     1. Alla estinzione dei crediti maturati da aziende e istituti di credito in base alle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi fino al 31 dicembre 1983 per eccedenza delle ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, subìte in ciascun periodo di imposta rispetto all'imposta dovuta nel relativo periodo, nonché dei relativi interessi, si provvede, qualora ne sia fatta richiesta entro il 31 luglio 1984, mediante assegnazione di titoli speciali di debito pubblico, restando impregiudicata l'azione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria [2].

     2. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 30 giugno 1984 sono determinate le modalità di presentazione della richiesta e le procedure per la rilevazione dei crediti di cui al comma 1; le rilevazioni devono essere completate entro il 31 gennaio 1985 [3].

     3. Con successivo decreto del Ministro del tesoro sono determinate le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al primo comma. La estinzione dei crediti di cui al comma 1 dovrà avvenire mediante assegnazione di titoli di debito pubblico con durata massima di dieci anni, con estrazioni annuali e con un tasso d'interesse non superiore a quello riconosciuto dalle norme vigenti ai soggetti creditori d'imposta [4].

 

          Art. 5.

     1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che hanno emesso titoli o certificati di massa, diversi dalle azioni, obbligazioni e titoli similari, nonché dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d'investimento collettivo del risparmio operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni genere corrisposti ai possessori, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono corrisposti da altri soggetti per conto degli emittenti, la ritenuta è operata da essi. La ritenuta deve essere operata anche quando gli emittenti o i soggetti incaricati riacquistano dai possessori i titoli o certificati o li negoziano per loro conto, corrispondendone il prezzo; in tal caso la ritenuta da applicare in sede di rimborso o di successiva negoziazione dei titoli o certificati è determinata al netto di quella già operata [5].

     2. La ritenuta prevista nel precedente comma è applicata a titolo di acconto nei confronti di:

     a) imprenditori individuali, qualora i titoli od i certificati da cui i proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

     b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico n. 917, del 1986;

     c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 dello stesso testo unico n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo 87. La predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso [6].

     3. I soggetti che corrispondono i proventi devono versare le ritenute alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate [7].

 

          Art. 6.

     1. Se i titoli o i certificati di cui all'art. 5 sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata, i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati, ferme restando le disposizioni dello stesso art. 5, devono versare entro il 31 marzo di ciascun anno alla competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, a titolo di anticipazione delle relative ritenute, un importo risultante dall'applicazione di una aliquota pari ad un terzo di quella prevista al comma 1 dell'art. 5, sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre dell'anno precedente, dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati alla stessa data, esclusi quelli emessi in tale anno, e il valore complessivo preso a base del precedente versamento annuale, diminuito della quota corrispondente ai titoli o certificati rimborsati e aumentato del valore, secondo il prezzo di emissione, di quelli emessi nell'anno precedente; il primo versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'emissione dei titoli o certificati, con riguardo al loro maggior valore rispetto al prezzo di emissione. Se al 31 dicembre di un anno il valore dei titoli o dei certificati risulta diminuito, l'ammontare della differenza è computato in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno successivo. All'atto del rimborso dei titoli o dei certificati la differenza da assoggettare a ritenuta a norma dell'art. 5 è determinata al netto della corrispondente quota dei versamenti annuali eseguiti successivamente all'emissione dei titoli o dei certificati rimborsati; se l'ammontare della quota stessa risulta superiore a quello della ritenuta, spetta il rimborso dell'eccedenza [8].

     2. Per i titoli e i certificati emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il primo versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo 1985 con riguardo al maggior valore complessivo di essi al 31 dicembre 1984 rispetto al loro valore complessivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e la differenza da assoggettare a ritenuta a norma dell'art. 5 è determinata con riferimento al valore, alla data stessa, dei titoli o certificati rimborsati [9].

 

          Art. 7.

     1. Ai fini della disciplina stabilita nell'art. 6 i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati devono presentare la dichiarazione di cui all'art. 5 anche se non vi è stata corresponsione di proventi e allegarvi l'attestazione comprovante il versamento prescritto dall'art. 6, il prospetto di calcolo del relativo ammontare e la relazione di stima del valore complessivo dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati al 31 dicembre dell'anno precedente, redatta da una società di revisione iscritta all'albo speciale delle società di revisione di cui all'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, e designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. Altri adempimenti e modalità di attuazione della disciplina di cui all'art. 6 possono essere stabiliti con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale [10].

     2. Alla prima dichiarazione presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere allegata la relazione di stima del valore complessivo dei titoli o dei certificati non rimborsati alla stessa data.

 

          Art. 8.

     1. Per i titoli ed i certificati di cui all'articolo 5 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta è operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei titoli o certificati; essi provvedono anche al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso articolo 5. Non sono soggetti a ritenuta i proventi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 87 del predetto testo unico n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo 87. Nell'ipotesi di titoli o certificati ad emissione continuativa o comunque senza scadenza predeterminata gli stessi soggetti devono eseguire il versamento annuale previsto nell'art. 6 e provvedere agli adempimenti stabiliti nell'art. 7 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate [11].

 

          Art. 9.

     1. I titoli e i certificati di cui agli artt. 5 e 6 devono recare l'indicazione del prezzo di emissione. Per ciascun titolo o certificato emesso senza tale indicazione si applica la sanzione prevista nel secondo comma dell'art. 9 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216 [12].

     1.1. I soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, o del riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati, devono annotare giornalmente in un apposito registro tenuto, numerato e bollato a norma dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e vidimato annualmente dal competente Ufficio delle imposte dirette, le operazioni di emissione, rimborso, riacquisto e negoziazione dei titoli o certificati, con la indicazione delle somme ricevute o erogate in relazione ad esse, e le operazioni di distribuzione di proventi [13].

     2. Relativamente alle ritenute, ai versamenti e alle dichiarazioni previsti negli artt. da 5 a 8 e al registro previsto nel precedente comma si applicano le disposizioni dei D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, nonché quelle dell'art. 1, sesto comma, e dell'art. 2 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516. La dichiarazione annuale indicata nell'art. 5 si considera omessa in caso di mancata allegazione della relazione di stima prevista nell'art. 7 [14].

 

          Art. 10. [15]

     1. La ritenuta sui proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, prevista nel primo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, deve essere operata anche sulla differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione.

     2. Ai fini dell'art. 26, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si considerano similari alle obbligazioni, oltre ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito con scadenza non inferiore a diciotto mesi, emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine, e da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'art. 29 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, i titoli in serie o di massa aventi scadenza fissa non inferiore a diciotto mesi che contengano l'obbligazione di pagare alle scadenze una somma non inferiore a quella in essi indicata e non attribuiscano ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi né di controllo sulla gestione stessa.

 

          Art. 11.

     1. Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non si applicano ai proventi dei titoli e dei certificati di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8.

     2. Per i proventi delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito, di cui all'art. 10 bis della tariffa allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, resta ferma la disciplina stabilita nel terzo comma dell'art. 1 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692 [16].

     2.1. A decorrere dal 1° gennaio 1984 il primo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

     “ Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 12,50%, con obbligo di rivalsa , sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del D.P.R. 29 settembre n. 601” [17].

     2.2. Per le obbligazioni e i titoli similari emessi anteriormente al 1° gennaio 1984 si applica, fino alla loro scadenza, la disciplina tributaria vigente alla data di emissione [18].

 

          Art. 11 bis. [19]

     1. [I Fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste dai commi 3 e 3 bis dell'articolo 26 del predetto decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'articolo 10 ter della legge 23 marzo 1983, n. 77] [20].

     2. [Sulla parte del risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno proporzionalmente corrispondente alle quote collocate nello Stato, il soggetto incaricato del collocamento è tenuto a versare un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. L'imposta sostitutiva è versata dal soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni] [21].

     3. [Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno] [22].

     3 bis. [Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile ai sensi del comma 3, il soggetto incaricato del collocamento in Italia rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, e dell'articolo 7, comma 10, del predetto decreto n. 461. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo è maturato] [23].

     4. [I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo ; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a fomare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4 bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917] [24].

     5. [Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato presenta la dichiarazione del risultato di gestione imponibile conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo indicando, altresì, i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione è resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi] [25].

     6. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato provvede altresì agli adempimenti stabiliti dagli articoli 7 e 9 con riferimento al valore dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle operazioni ivi effettuate.

 

          Art. 12.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 25 novembre 1983, n. 649.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 25 novembre 1983, n. 649.

[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione 25 novembre 1983, n. 649.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione 25 novembre 1983, n. 649.

[5] Comma sostituito dalla L. di conversione 25 novembre 1983, n. 649 e ora così modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

[6] Comma inserito dall'art. 12 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

[7] Comma già modificato dalla L. di conversione 25 novembre 1983, n. 649 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

[8] Comma così sostituito dalla L. di conversione 25 novembre 1983, n. 649.

[9] Comma così sostituito dalla L. di conversione 25 novembre 1983, n. 649.

[10] Comma così sostituito dalla L. di conversione 25 novembre 1983, n. 649.

[11] Comma già modificato dalla L. di conversione 25 novembre 1983, n. 649, dall'art. 12 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1998, dall'art. 9 della L. 6 agosto 2013, n. 97 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.

[12] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 6 ottobre 1983, n. 275.

[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione 25 novembre 1983, n. 649.

[14] Comma così sostituito dalla L. di conversione 25 novembre 1983, n. 649.

[15] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 25 novembre 1983, n. 649.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione 25 novembre 1983, n. 649.

[17] Comma aggiunto dalla L. di conversione 25 novembre 1983, n. 649.

[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione 25 novembre 1983, n. 649.

[19] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 25 novembre 1983, n. 649 e ora così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1998.

[20] Comma modificato dall'art. 12 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 e abrogato dall'art. 2, comma 79, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[21] Comma già modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201 e dall'art. 7 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, ulteriormente modificato dall'art. 26 della L. 21 novembre 2000, n. 342 e abrogato dall'art. 2, comma 79, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[22] Comma abrogato dall'art. 2, comma 79, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[23] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000 e abrogato dall'art. 2, comma 79, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[24] Comma modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 19 luglio 2000, n. 221, con effetto a decorrere dal periodo d'imposta indicato nello stesso art. 2 del D.Lgs. 221/2000 e abrogato dall'art. 2, comma 79, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[25] Comma modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259 e abrogato dall'art. 2, comma 79, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.