Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.21 imposta sul reddito |
Data: | 30/09/1983 |
Numero: | 512 |
Sommario |
Art. 1. 1. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'art. 26 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive [...] |
Art. 2. 1. Nell'art. 35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi |
Art. 3. 1. Nell'anno 1984 il versamento di acconto di cui all'art. 35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, deve essere effettuato, [...] |
Art. 4. 1. Alla estinzione dei crediti maturati da aziende e istituti di credito in base alle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi fino al 31 dicembre 1983 per eccedenza delle [...] |
Art. 5. 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che hanno emesso titoli o certificati di massa, diversi dalle [...] |
Art. 6. 1. Se i titoli o i certificati di cui all'art. 5 sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata, i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del [...] |
Art. 7. 1. Ai fini della disciplina stabilita nell'art. 6 i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati [...] |
Art. 8. 1. Per i titoli ed i certificati di cui all'articolo 5 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta è operata dai soggetti residenti [...] |
Art. 9. 1. I titoli e i certificati di cui agli artt. 5 e 6 devono recare l'indicazione del prezzo di emissione. Per ciascun titolo o certificato emesso senza tale indicazione si applica la sanzione [...] |
Art. 10. |
Art. 11. 1. Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non si applicano ai [...] |
Art. 11 bis. |
Art. 12. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge |
§ 95.21.22 – D.L. 30 settembre 1983, n. 512. [1]
Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale.
(G.U. 1 ottobre 1983, n. 270).
1. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'art. 26
2. E’ altresì elevata al 25 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'art. 26 del
1. Nell'art. 35 del
"Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza e rimborsata ai sensi dell'art. 41 del
In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze indicate nel secondo comma o di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del
1. Nell'anno 1984 il versamento di acconto di cui all'art. 35 del
1. Alla estinzione dei crediti maturati da aziende e istituti di credito in base alle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi fino al 31 dicembre 1983 per eccedenza delle ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'art. 26 del
2. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 30 giugno 1984 sono determinate le modalità di presentazione della richiesta e le procedure per la rilevazione dei crediti di cui al comma 1; le rilevazioni devono essere completate entro il 31 gennaio 1985 [3].
3. Con successivo decreto del Ministro del tesoro sono determinate le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al primo comma. La estinzione dei crediti di cui al comma 1 dovrà avvenire mediante assegnazione di titoli di debito pubblico con durata massima di dieci anni, con estrazioni annuali e con un tasso d'interesse non superiore a quello riconosciuto dalle norme vigenti ai soggetti creditori d'imposta [4].
1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del
2. La ritenuta prevista nel precedente comma è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, qualora i titoli od i certificati da cui i proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico n. 917, del 1986;
c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 dello stesso testo unico n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo 87. La predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso [6].
3. I soggetti che corrispondono i proventi devono versare le ritenute alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate [7].
1. Se i titoli o i certificati di cui all'art. 5 sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata, i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati, ferme restando le disposizioni dello stesso art. 5, devono versare entro il 31 marzo di ciascun anno alla competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, a titolo di anticipazione delle relative ritenute, un importo risultante dall'applicazione di una aliquota pari ad un terzo di quella prevista al comma 1 dell'art. 5, sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre dell'anno precedente, dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati alla stessa data, esclusi quelli emessi in tale anno, e il valore complessivo preso a base del precedente versamento annuale, diminuito della quota corrispondente ai titoli o certificati rimborsati e aumentato del valore, secondo il prezzo di emissione, di quelli emessi nell'anno precedente; il primo versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'emissione dei titoli o certificati, con riguardo al loro maggior valore rispetto al prezzo di emissione. Se al 31 dicembre di un anno il valore dei titoli o dei certificati risulta diminuito, l'ammontare della differenza è computato in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno successivo. All'atto del rimborso dei titoli o dei certificati la differenza da assoggettare a ritenuta a norma dell'art. 5 è determinata al netto della corrispondente quota dei versamenti annuali eseguiti successivamente all'emissione dei titoli o dei certificati rimborsati; se l'ammontare della quota stessa risulta superiore a quello della ritenuta, spetta il rimborso dell'eccedenza [8].
2. Per i titoli e i certificati emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il primo versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo 1985 con riguardo al maggior valore complessivo di essi al 31 dicembre 1984 rispetto al loro valore complessivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e la differenza da assoggettare a ritenuta a norma dell'art. 5 è determinata con riferimento al valore, alla data stessa, dei titoli o certificati rimborsati [9].
1. Ai fini della disciplina stabilita nell'art. 6 i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati devono presentare la dichiarazione di cui all'art. 5 anche se non vi è stata corresponsione di proventi e allegarvi l'attestazione comprovante il versamento prescritto dall'art. 6, il prospetto di calcolo del relativo ammontare e la relazione di stima del valore complessivo dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati al 31 dicembre dell'anno precedente, redatta da una società di revisione iscritta all'albo speciale delle società di revisione di cui all'art. 8 del
2. Alla prima dichiarazione presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere allegata la relazione di stima del valore complessivo dei titoli o dei certificati non rimborsati alla stessa data.
1. Per i titoli ed i certificati di cui all'articolo 5 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta è operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei titoli o certificati; essi provvedono anche al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso articolo 5. Non sono soggetti a ritenuta i proventi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
1. I titoli e i certificati di cui agli artt. 5 e 6 devono recare l'indicazione del prezzo di emissione. Per ciascun titolo o certificato emesso senza tale indicazione si applica la sanzione prevista nel secondo comma dell'art. 9 del
1.1. I soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, o del riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati, devono annotare giornalmente in un apposito registro tenuto, numerato e bollato a norma dell'art. 22 del
2. Relativamente alle ritenute, ai versamenti e alle dichiarazioni previsti negli artt. da 5 a 8 e al registro previsto nel precedente comma si applicano le disposizioni dei
1. La ritenuta sui proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, prevista nel primo comma dell'art. 26 del
2. Ai fini dell'art. 26, primo comma, del
1. Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 26 del
2. Per i proventi delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito, di cui all'art. 10 bis della tariffa allegato A al
2.1. A decorrere dal 1° gennaio 1984 il primo comma dell'art. 26 del
“ Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 12,50%, con obbligo di rivalsa , sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del D.P.R. 29 settembre n. 601” [17].
2.2. Per le obbligazioni e i titoli similari emessi anteriormente al 1° gennaio 1984 si applica, fino alla loro scadenza, la disciplina tributaria vigente alla data di emissione [18].
1. [I Fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del
2. [Sulla parte del risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno proporzionalmente corrispondente alle quote collocate nello Stato, il soggetto incaricato del collocamento è tenuto a versare un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. L'imposta sostitutiva è versata dal soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del
3. [Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno] [22].
3 bis. [Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile ai sensi del comma 3, il soggetto incaricato del collocamento in Italia rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
4. [I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo ; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del
5. [Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato presenta la dichiarazione del risultato di gestione imponibile conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo indicando, altresì, i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione è resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi] [25].
6. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato provvede altresì agli adempimenti stabiliti dagli articoli 7 e 9 con riferimento al valore dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle operazioni ivi effettuate.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla
[3] Comma così sostituito dalla
[4] Comma così modificato dalla
[5] Comma sostituito dalla
[6] Comma inserito dall'art. 12 del
[7] Comma già modificato dalla
[8] Comma così sostituito dalla
[9] Comma così sostituito dalla
[10] Comma così sostituito dalla
[11] Comma già modificato dalla
[12] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 6 ottobre 1983, n. 275.
[13] Comma aggiunto dalla
[14] Comma così sostituito dalla
[15] Articolo così sostituito dalla
[16] Comma così modificato dalla
[17] Comma aggiunto dalla
[18] Comma aggiunto dalla
[19] Articolo aggiunto dalla
[20] Comma modificato dall'art. 12 del
[21] Comma già modificato dall'art. 8 del
[22] Comma abrogato dall'art. 2, comma 79, del
[23] Comma inserito dall'art. 4 del
[24] Comma modificato dall'art. 2 del
[25] Comma modificato dall'art. 4 del