§ 98.1.27394 - D.L. 6 giugno 1956, n. 476 .
Nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri.


Settore:Normativa nazionale
Data:06/06/1956
Numero:476


Sommario
Art. 1.      Agli effetti del presente decreto-legge sono considerati residenti
Art. 2.      Ai residenti è fatto divieto di compiere qualsiasi atto idoneo a produrre obbligazioni fra essi e non residenti, esclusi i contratti di vendita di merci per [...]
Art. 3.      I residenti possono compiere atti idonei a produrre obbligazioni fra essi e non residenti, in deroga al disposto del primo comma dell'art. 2, quando tali obbligazioni [...]
Art. 4.      I residenti non possono ricevere pagamenti da non residenti o effettuare pagamenti a non residenti, direttamente o per conto dei medesimi, se non in conformità del [...]
Art. 5.      Ai residenti è fatto divieto di possedere quote di partecipazione in società aventi la sede fuori del territorio della Repubblica nonchè titoli azionari e obbligazionari [...]
Art. 6.      Le cessioni, gli acquisti e ogni altro atto di disposizione fra residenti o non residenti, concernenti i titoli di credito di qualsiasi specie, non possono effettuarsi [...]
Art. 7.      Le cessioni, gli acquisti e ogni altro atto di disposizione concernenti le valute estere menzionate al secondo comma dell'art. 1, i crediti di cui al secondo comma [...]
Art. 8.      I residenti hanno l'obbligo di offrire in cessione all'Ufficio italiano dei cambi, a mezzo della Banca d'Italia o di aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie [...]
Art. 9.      La Banca d'Italia e le aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie possono, in base ad autorizzazioni ministeriali, acquistare i biglietti di Stato e di [...]
Art. 10.      La Banca d'Italia e le aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie possono, in base alle autorizzazioni di cui al precedente art. 9, cedere i biglietti [...]
Art. 11.      Le banche menzionate all'art. 9 sono altresì autorizzate a negoziare i biglietti determinati ai sensi dell'articolo stesso fra di loro, con l'Ufficio italiano dei cambi [...]
Art. 12.      Fermo il disposto dell'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, i corsi nascenti dalle contrattazioni in valute estere, effettuate nelle Borse valori della [...]
Art. 13.      Le autorizzazioni ministeriali previste dal presente decreto-legge sono accordate
Art. 14.      Alle banche è fatto divieto di dare esecuzione ad operazioni che non siano effettuate in conformità del presente decreto-legge
Art. 15.      Salva l'applicazione delle norme penali, a coloro che effettuano operazioni in violazione del presente decreto-legge si applicano le sanzioni determinate con decreto del [...]
Art. 16.      Sono o rimangono abrogati
Art. 17.      Il presente decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27394 - D.L. 6 giugno 1956, n. 476 [1].

Nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri.

(G.U. 6 giugno 1956, n. 137)

 

     Art. 1.

     Agli effetti del presente decreto-legge sono considerati residenti:

     1) le persone fisiche di nazionalità italiana aventi la residenza nel territorio della Repubblica;

     2) le persone giuridiche aventi la sede nel territorio della Repubblica;

     3) le persone fisiche di nazionalità straniera e gli apolidi aventi la residenza nel territorio della Repubblica, limitatamente all'attività produttrice di redditi ivi esercitata;

     4) le persone fisiche di nazionalità italiana, aventi la residenza all'estero, limitatamente all'attività produttrice di redditi esercitata nel territorio della Repubblica;

     5) le persone giuridiche aventi la sede all'estero, limitatamente all'attività produttrice di redditi esercitata nel territorio della Repubblica.

     Agli effetti del presente decreto-legge sono valute estere i biglietti di Stato e di banca esteri aventi corso legale, nonchè i titoli di credito ed i crediti, estinguibili in monete aventi corso legale fuori del territorio della Repubblica, che servano per effettuare pagamenti fra residenti e non residenti.

 

          Art. 2.

     Ai residenti è fatto divieto di compiere qualsiasi atto idoneo a produrre obbligazioni fra essi e non residenti, esclusi i contratti di vendita di merci per l'esportazione nonchè i contratti di acquisto di merci per l'importazione, se non in base ad autorizzazioni ministeriali. Ai residenti è fatto divieto di effettuare esportazioni ed importazioni di merci se non in base ad autorizzazioni ministeriali.

     I crediti dei residenti verso i non residenti debbono essere dichiarati dai titolari con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Ministro per il commercio con l'estero.

     I residenti che siano creditori o debitori a qualunque titolo verso non residenti hanno l'obbligo di riscuotere i loro crediti o di pagare i loro debiti con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Ministro per il commercio con l'estero.

 

          Art. 3.

     I residenti possono compiere atti idonei a produrre obbligazioni fra essi e non residenti, in deroga al disposto del primo comma dell'art. 2, quando tali obbligazioni abbiano per oggetto cessioni di beni d'uso e prestazioni di servizi ai non residenti stessi in relazione al loro soggiorno in Italia.

     I residenti che siano creditori verso non residenti in dipendenza degli atti previsti dal precedente comma sono autorizzati a ricevere in pagamento biglietti di Stato e di banca esteri o assegni in moneta estera.

 

          Art. 4.

     I residenti non possono ricevere pagamenti da non residenti o effettuare pagamenti a non residenti, direttamente o per conto dei medesimi, se non in conformità del disposto degli articoli 2 e 3.

 

          Art. 5.

     Ai residenti è fatto divieto di possedere quote di partecipazione in società aventi la sede fuori del territorio della Repubblica nonchè titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero se non in base ad autorizzazioni ministeriali.

     I residenti che assumono partecipazioni in società aventi la sede fuori del territorio della Repubblica e che divengano proprietari di titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero hanno l'obbligo di farne dichiarazione alla Banca d'Italia, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Ministro per il commercio con l'estero.

     Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero può essere stabilito l'obbligo del deposito dei titoli azionari e obbligazionari menzionati nel comma precedente presso la Banca d'Italia o aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa.

 

          Art. 6.

     Le cessioni, gli acquisti e ogni altro atto di disposizione fra residenti o non residenti, concernenti i titoli di credito di qualsiasi specie, non possono effettuarsi se non in base ad autorizzazioni ministeriali.

     L'esportazione dei titoli di credito menzionati al precedente comma, nonchè dei biglietti di Stato e di banca italiani, può effettuarsi in base ad autorizzazioni ministeriali.

 

          Art. 7.

     Le cessioni, gli acquisti e ogni altro atto di disposizione concernenti le valute estere menzionate al secondo comma dell'art. 1, i crediti di cui al secondo comma dell'art. 2 nonchè le quote di partecipazione in società aventi la sede fuori del territorio della Repubblica ed i titoli azionari obbligazionari emessi o pagabili all'estero, non possono essere effettuati nei territorio della Repubblica se non in contropartita con l'Ufficio italiano dei cambi, con la Banca d'Italia o con aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa, oppure secondo le altre modalità stabilite nelle autorizzazioni ministeriali.

 

          Art. 8.

     I residenti hanno l'obbligo di offrire in cessione all'Ufficio italiano dei cambi, a mezzo della Banca d'Italia o di aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa, le valute estere determinate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro.

     L'offerta in cessione ha luogo con le modalità stabilite dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro, oppure, quando le valute estere siano quelle determinate ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, con le modalità stabilite dal decreto-legge stesso.

     Possono essere concesse deroghe all'obbligo dell'offerta in cessione con autorizzazioni ministeriali.

 

          Art. 9.

     La Banca d'Italia e le aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie possono, in base ad autorizzazioni ministeriali, acquistare i biglietti di Stato e di banca esteri determinati nelle autorizzazioni stesse:

     a) da non residenti che siano temporaneamente in Italia, qualunque sia lo scopo del loro soggiorno;

     b) dai residenti che abbiano ricevuto i biglietti suddetti ai sensi del secondo comma dell'art. 3 oppure a titolo gratuito;

     c) dai residenti che abbiano ricevuto i biglietti suddetti in base ad autorizzazioni ministeriali.

 

          Art. 10.

     La Banca d'Italia e le aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie possono, in base alle autorizzazioni di cui al precedente art. 9, cedere i biglietti acquistati ai sensi dell'articolo stesso:

     a) ai residenti che si recano all'estero per scopi di turismo, affari, studio o cura, con l'osservanza, per quanto riguarda la cessione dei biglietti, delle disposizioni emanate dal Ministro per il commercio con l'estero;

     b) ai residenti per l'assunzione di quote di partecipazione in società aventi la sede fuori del territorio della Repubblica e per l'acquisto di titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero, autorizzati ai sensi del primo comma dell'art. 5;

     c) [2]

     d) ai residenti per il pagamento di debiti derivanti da altre operazioni effettuate in base ad autorizzazioni ministeriali.

 

          Art. 11.

     Le banche menzionate all'art. 9 sono altresì autorizzate a negoziare i biglietti determinati ai sensi dell'articolo stesso fra di loro, con l'Ufficio italiano dei cambi e con le banche dell'estero, sia direttamente sia con l'intermediazione degli agenti di cambio che operano presso le Borse valori della Repubblica.

 

          Art. 12.

     Fermo il disposto dell'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, i corsi nascenti dalle contrattazioni in valute estere, effettuate nelle Borse valori della Repubblica in conformità del presente decreto-legge, sono accertati e vengono iscritti nei listini compilati in conformità delle leggi che disciplinano le Borse valori stesse.

 

          Art. 13.

     Le autorizzazioni ministeriali previste dal presente decreto-legge sono accordate:

     a) dal Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero quando si tratti di emissione all'estero di prestiti obbligazionari, di assegnazioni di valuta per i fabbisogni della pubblica Amministrazione, di finanziamenti esteri in Italia, nonchè quando si tratti di decreti Ministeriali concernenti la esportazione di biglietti di Stato o di banca italiani;

     b) dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per il tesoro quando si tratti di partecipazioni estere in Italia, nonchè delle autorizzazioni di cui all'art. 9 del presente decreto-legge;

     c) dal Ministro per il tesoro quando si tratti di assegnazione di valuta per l'espletamento all'estero delle funzioni dei dipendenti della pubblica Amministrazione;

     d) dal Ministro per il commercio con l'estero in tutti gli altri casi.

     Ai fini dell'emanazione delle autorizzazioni previste dal presente decreto-legge, il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il commercio con l'estero, secondo le competenze previste dal comma precedente, possono concedere deleghe all'Ufficio italiano dei cambi e alla Banca d'Italia. applicabile il quarto comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1915, n. 331.

     I suddetti Ministeri dànno notizia dei provvedimenti emanati per delega dall'Ufficio italiano dei cambi o dalla Banca d'Italia mediante comunicazione inserita nella parte prima della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

          Art. 14.

     Alle banche è fatto divieto di dare esecuzione ad operazioni che non siano effettuate in conformità del presente decreto-legge.

 

          Art. 15.

     Salva l'applicazione delle norme penali, a coloro che effettuano operazioni in violazione del presente decreto-legge si applicano le sanzioni determinate con decreto del Ministro per il tesoro di cui al regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

 

          Art. 16.

     Sono o rimangono abrogati:

     regio decreto 11 settembre 1919, n. 1674;

     regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1835;

     regio decreto-legge 29 agosto 1925, n. 1508;

     regio decreto 10 dicembre 1925, n. 2162;

     regio decreto 10 giugno 1926, n. 942;

     regio decreto 5 gennaio 1928, n. 1;

     regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207;

     legge 11 gennaio 1932, n. 18;

     regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680;

     regio decreto-legge 22 marzo 1933, n. 176;

     regio decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1942;

     regio decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1943;

     regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 1;

     legge 13 giugno 1935, n. 1296;

     regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 2573;

     regio decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614;

     regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1685;

     legge 6 gennaio 1936, n. 102;

     legge 9 gennaio 1936, n. 103;

     regio decreto-legge 10 febbraio 1936, n. 314;

     regio decreto-legge 20 marzo 1936, n. 410;

     legge 4 giugno 1936, n. 1268;

     regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1453;

     regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1631;

     regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2197;

     legge 4 gennaio 1937, n. 16;

     regio decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 1;

     legge 8 aprile 1937, n. 534;

     legge 7 giugno 1937, n. 988;

     legge 30 dicembre 1938, n. 2081;

     legge 15 maggio 1939, n. 764;

     legge 27 novembre 1939, n. 1890;

     regio decreto-legge 19 marzo 1942, n. 355;

     legge 24 luglio 1942, n. 1083;

     regio decreto-legge 24 luglio 1942, n. 807;

     decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2;

     decreto legislativo luogotenenziale 28 gennaio 1946, n. 9;

     decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139;

     decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° agosto 1947, n. 693;

     decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347;

     decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1617;

     decreto legislativo 19 settembre 1949, n. 632;

     legge 4 novembre 1949, n. 830;

     legge 4 novembre 1949, n. 828 nonchè ogni altra disposizione che contrasti con quelle del presente decreto-legge o sia con esse incompatibile.

 

          Art. 17.

     Il presente decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 25 luglio 1956, n. 786 e abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148.

[2]  Lettera soppressa dalla legge di conversione.