Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 22/12/1981 |
Numero: | 787 |
Sommario |
Art. 1. Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite nella tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, [...] |
Art. 2. L'art. 4 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è sostituito dal seguente |
Art. 3. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e [...] |
Art. 4. E' istituita per l'anno 1982 una addizionale straordinaria commisurata in ragione dell'8 per cento all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed all'imposta locale [...] |
Art. 5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente sono tenuti ad effettuare - entro il termine per il versamento di acconto previsto dalla legge 23 marzo [...] |
Art. 6. I sostituti d'imposta sono tenuti a corrispondere, con obbligo di rivalsa, l'addizionale nella misura dell'8 per cento delle ritenute di cui al primo e secondo comma [...] |
Art. 7. L'addizionale deve essere versata secondo le modalità previste per le singole imposte alle quali l'addizionale stessa è commisurata |
Art. 8. Le esattorie, comprese quelle aventi sede nella regione Sicilia, devono versare alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato gli importi ricevuti a [...] |
Art. 9. [6] |
Art. 10. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi [...] |
Art. 11. Con effetto dal 1° gennaio 1982 l'ulteriore detrazione d'imposta di L. 52.000, di cui all'art. 3 della legge 24 aprile 1980 n. 146, è elevata a L. 180.000 e l'importo di [...] |
Art. 12. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 95.1.58 - D.L. 22 dicembre 1981, n. 787 [1] .
Disposizioni fiscali urgenti.
(G.U. 31 dicembre 1981, n. 358)
Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite nella tariffa, allegato A, annessa al
La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché i libri e i registri già bollati in modo straordinario che si trovino interamente in bianco, prima dell'uso, devono essere integrati sino a concorrenza dell'imposta dovuta nelle misure stabilite dal presente articolo mediante applicazione di marche da bollo, da annullarsi nei modi previsti dall'art. 12 del
Resta ferma nella misura di L. 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitaria, comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazioni similari rilasciati dalle scuole ed università medesime.
L'art. 4 del
"Per il periodo di due anni decorrente dal primo pagamento effettuato successivamente al 31 dicembre 1980, gli importi da corrispondere per tassa erariale di circolazione sono aumentati del 50 per cento per il primo anno e dell'80 per cento per il secondo anno dell'importo complessivo dovuto per tassa erariale e tassa regionale di circolazione in base alle tariffe in vigore al 31 dicembre 1980.
Per la determinazione del periodo di maggiore tassazione relativamente ai veicoli e autoscafi nuovi di fabbrica si tiene conto dell'inizio del periodo fisso nel quale cade il mese di immatricolazione; l'obbligo del pagamento decorre tuttavia dall'inizio del mese di immatricolazione.
Per i veicoli e autoscafi immatricolati nel 1982 e per quelli che non abbiano circolato nel 1981, l'aumento è dell'80 per cento ed è limitato ad un anno decorrente dal periodo fisso nel quale viene eseguito il primo pagamento per il 1982. L'aumento non si applica ai veicoli ed agli autoscafi immatricolati posteriormente al 31 dicembre 1982.
Per i versamenti legittimamente effettuati per periodi fissi afferenti l'anno 1982 senza l'aumento dell'80 per cento di cui al primo comma, la maggior somma dovuta per tali periodi dovrà essere corrisposta in occasione del pagamento della tassa relativa ai corrispondenti periodi fissi dell'anno 1983.
Qualora alla scadenza della validità dell'ultimo pagamento eseguito non venga assolto il tributo per periodi fissi immediatamente successivi, la maggiore somma dovuta dovrà essere corrisposta entro trenta giorni da detta scadenza. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni stabilite dalla
[2].
L'aumento della tassa erariale, di cui al primo comma, non influisce sull'ammontare della tassa regionale di circolazione".
Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al
I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle 1.000 lire superiori.
Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa può essere eseguito in modo ordinario.
Gli aumenti predetti si applicano alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel
E' istituita per l'anno 1982 una addizionale straordinaria commisurata in ragione dell'8 per cento all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed all'imposta locale sui redditi, dovute per l'anno 1982 dai soggetti indicati nell'art. 2 del
L'addizionale si applica anche sulle ritenute di cui agli articoli 26, primo e secondo comma, e 27, penultimo comma, del
L'addizionale è commisurata separatamente a ciascuna delle imposte di cui al primo comma: ai fini della determinazione dell'addizionale le imposte dovute si considerano al lordo degli acconti, delle ritenute e dei crediti di imposta sui redditi prodotti all'estero ma al netto del credito di imposta disciplinato dalla
L'addizionale commisurata alle imposte indicate nel primo comma non deve essere corrisposta se l'importo non supera lire diecimila con riferimento a ciascuna delle imposte.
I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente sono tenuti ad effettuare - entro il termine per il versamento di acconto previsto dalla
Le attestazioni comprovanti i versamenti devono essere allegate alla dichiarazione dei redditi indicata nel comma precedente.
I sostituti d'imposta sono tenuti a corrispondere, con obbligo di rivalsa, l'addizionale nella misura dell'8 per cento delle ritenute di cui al primo e secondo comma dell'art. 26 e al penultimo comma dell'art. 27 del
L'addizionale è commisurata:
a) sulle ritenute di cui al primo comma dell'art. 26 del
b) sulle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26 ed al penultimo comma dell'art. 27 del
Se le ritenute indicate nel primo comma non sono effettuate a titolo di imposta, l'ammontare dell'addizionale si considera quale acconto dell'imposta dovuta dal sostituito [4] .
Il versamento dell'addizionale, arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore, deve essere effettuato dai sostituti d'imposta alle scadenze - comprese quelle previste dall'art. 2 del
Le attestazioni comprovanti il versamento devono essere allegate alle dichiarazioni di cui all'art. 7 del
L'addizionale deve essere versata secondo le modalità previste per le singole imposte alle quali l'addizionale stessa è commisurata.
Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.
Per i versamenti, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'addizionale nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni relative alle imposte sulle quali l'addizionale stessa è commisurata; se l'addizionale è commisurata alle ritenute indicate nell'articolo precedente si applicano altresì le norme relative alle stesse ritenute.
Le esattorie, comprese quelle aventi sede nella regione Sicilia, devono versare alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato gli importi ricevuti a titolo di addizionale con arrotondamento sull'importo complessivo del versamento, a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. Alle esattorie compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo dell'addizionale versato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato con un minimo di lire mille e fino ad un massimo di trentamila lire per ogni singola operazione, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo.
Per il versamento dell'addizionale da parte dell'amministrazione postale si applicano le vigenti modalità previste per il versamento delle ritenute cui l'addizionale è commisurata.
Le aziende delegate ovunque ubicate devono eseguire il versamento della addizionale per la quale hanno ricevuto delega, direttamente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, previa compilazione di apposita distinta per la imputazione ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, nel termine previsto dall'art. 2 del
Le aziende delegate devono versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato aventi sede nella regione Sicilia le somme relative a deleghe conferite a proprie dipendenze ubicate nel territorio di detta regione. Le somme relative a deleghe conferite a dipendenze situate al di fuori del territorio della regione Sicilia non possono essere versate a tesorerie provinciali dello Stato ubicate in detta regione.
All'azienda delegata compete, a carico dello Stato, per ciascuna operazione la commissione di cui all'art. 17 della
Il gettito derivante dalle disposizioni del presente decreto, eccettuate quelle di cui agli articoli 1 e 3, è di esclusiva spettanza dell'erario ed è destinato alla copertura degli oneri per il finanziamento dei bilanci dei comuni e delle province per l'anno 1982.
La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dalla
Con effetto dal 1° gennaio 1982 l'ulteriore detrazione d'imposta di L. 52.000, di cui all'art. 3 della
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico,
[2] Capoverso soppresso dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione
[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[6] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[7] Gli importi di cui al presente comma sono stati così elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1983, dall'art. 3 del