Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 30/09/1978 |
Numero: | 583 |
Sommario |
Art. 1. Ferma restando la riserva dei posti prevista dal terzo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la qualifica di primo [...] |
Art. 2. I posti disponibili negli anni 1975, 1976 e 1977 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale [...] |
§ 80.5.338 – L. 30 settembre 1978, n. 583.
Norme transitorie per il conferimento della qualifica di primo dirigente.
(G.U. 30 settembre 1978, n. 274).
Ferma restando la riserva dei posti prevista dal terzo comma dell'art. 62 del
La riserva dei posti indicata nel precedente comma è ridotta sino alla concorrenza del numero di unità effettivamente esistenti nel ruolo ad esaurimento, ove tale numero sia inferiore a quello della riserva stessa.
Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, le promozioni alla qualifica di primo dirigente e si effettueranno prescindendo dall'osservanza dei termini previsti dall'art. 40 del
I posti comunque disponibili a partire dal 1° gennaio 1978 saranno conferiti secondo le disposizioni e con le modalità indicate negli articoli 22 e 23 del
Per i funzionari amministrativi e per quelli dei ruoli e qualifiche speciali del Ministero degli affari esteri, restano ferme le disposizioni del
I posti disponibili negli anni 1975, 1976 e 1977 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'art. 40 del
Il concorso di cui al precedente comma si svolgerà secondo due prove, di cui la prima scritta diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni amministrativo-contabili e la seconda consistente in un colloquio sui particolari servizi di istituto.
Al colloquio saranno ammessi soltanto coloro i quali avranno ottenuto almeno la votazione di otto decimi nella prova scritta.
Il concorso non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di otto decimi in ognuna delle due prove.
La commissione esaminatrice del concorso, di cui al primo comma, è composta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, e da due ispettori generali capi della Ragioneria generale dello Stato. Fungerà da segretario un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Al concorso non sono ammessi i candidati che abbiano riportato, nel quinquennio precedente, un giudizio complessivo inferiore a distinto.