Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 07/02/1979 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione e composizione del Consiglio universitario nazionale provvisorio |
Art. 2. Corte di disciplina |
Art. 3. Nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo |
§ 57.7.412 - Legge 7 febbraio 1979, n. 31. [1]
Istituzione e composizione transitoria del Consiglio universitario nazionale, nonché nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo.
(G.U. 10 febbraio 1979, n. 41)
Art. 1. Istituzione e composizione del Consiglio universitario nazionale provvisorio
In attesa dell'entrata in vigore della riforma universitaria, per le attuali competenze della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e per i problemi relativi all'avvio della riforma universitaria, fino alla costituzione del Consiglio universitario nazionale in essa previsto, è istituito il Consiglio universitario nazionale provvisorio, quale organo di consultazione del Ministro della pubblica istruzione che lo presiede. Esso è così composto:
a) ventuno docenti ordinari;
b) ventuno tra assistenti ordinari e professori incaricati;
c) quattro in rappresentanza dei titolari dei contratti e degli assegni biennali;
d) tre rappresentanti degli studenti;
e) tre rappresentanti del personale non docente;
f) quattro esperti designati dal CNEL;
g) un membro eletto nel proprio seno dal Consiglio nazionale per i beni culturali;
h) un esperto designato dal CNR;
i) un membro eletto nel proprio seno dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
I rappresentanti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono eletti dalle facoltà nelle seguenti proporzioni:
un professore ordinario ed un assistente ordinario o professore incaricato per ciascuna delle seguenti facoltà: lingue, farmacia, veterinaria, scienze statistiche demografiche e attuariali, agraria, architettura, scienze politiche (raggruppata con sociologia);
due professori ordinari e due assistenti ordinari o professori incaricati per ciascuna delle seguenti facoltà: giurisprudenza, lettere, magistero, medicina, scienze matematiche fisiche e naturali, ingegneria e scuole d'ingegneria, economica e commercio.
Il corpo elettorale per l'elezione di rappresentanti delle componenti di cui alle lettere a), b) e c) è costituito dagli appartenenti alle medesime componenti. Gli studenti ed i rappresentanti del personale non docente sono eletti rispettivamente, nel proprio seno, dalle rappresentanze presenti nei consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione universitaria.
Qualora tra gli eletti di cui alle lettere a) e b) del primo comma non vi sia almeno un professore ordinario ed un assistente ordinario o professore incaricato appartenente alle università non statali legalmente riconosciute, il Ministro della pubblica istruzione integra con non più di due membri la composizione del collegio in modo da assicurare comunque la presenza di un professore ordinario e di un assistente ordinario o di un professore incaricato delle università non statali legalmente riconosciute ed il rapporto paritetico delle componenti del personale docente.
Le modalità per lo svolgimento delle elezioni delle diverse componenti del Consiglio universitario nazionale sono dettate con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. Le elezioni dovranno tenersi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Il Consiglio universitario nazionale si intende regolarmente costituito anche qualora non sia realizzata la partecipazione di tutte le componenti previste.
Nella prima seduta il Consiglio universitario nazionale elegge tra i professori ordinari il vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le attribuzioni che gli sono delegate dal presidente.
Al Consiglio universitario nazionale sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un primo dirigente e tre funzionari con qualifica non inferiore a direttore di sezione dell'Amministrazione della pubblica istruzione per le funzioni di segreteria.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sarà determinato, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero del personale delle altre carriere necessario per le ulteriori esigenze di segreteria.
Per la trattazione di materie concernenti singoli docenti il Consiglio si riunisce nella composizione limitata ai soli professori ordinari se la questione riguarda i professori ordinari; con la partecipazione anche dei rappresentanti degli assistenti ed incaricati, se la questione riguarda assistenti ed incaricati.
All'atto dell'insediamento del Consiglio universitario nazionale cessano le funzioni della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Qualora il parere richiesto all'organo consultivo universitario nazionale non sia reso, per qualsiasi motivo, entro trenta giorni dalla convocazione, il Ministro della pubblica istruzione adotterà i provvedimenti prescindendo dallo stesso.
Art. 2. Corte di disciplina [2]
Art. 3. Nuove norme sui concorsi per posti di professore universitario di ruolo [3]
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 10 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 6 della