§ 98.1.40875 - Circolare 21 maggio 1999, n. 110/E .
Studi di settore. Modalità di applicazione .


Settore:Normativa nazionale
Data:21/05/1999
Numero:110


Sommario
Art. 1 
Art. 2 


§ 98.1.40875 - Circolare 21 maggio 1999, n. 110/E .

Studi di settore. Modalità di applicazione .

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

 

Alle Direzioni regionali delle entrate 

 

Agli Uffici delle entrate 

 

Agli Uffici distrettuali delle imposte dirette 

 

Agli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto 

 

Ai Centri di servizio 

 

Al Centro informativo del Dipartimento delle entrate 

e, p.c. 

Al Segretariato generale 

 

Al Servizio consultivo ed ispettivo tributario 

 

Al Comando generale della Guardia di Finanza 

 

Al Servizio per il controllo interno 

 

Alle Direzioni centrali del Dipartimento delle  

 

entrate 

 

Al Servizio ispettivo centrale del Dipartimento delle 

 

entrate 

 

Alla Scuola centrale tributaria 

 

Alla Scuola di Polizia tributaria della Guardia di 

 

Finanza 

 

Alla Confederazione nazionale artigianato C.N.A. 

 

Alla Confederazione generale artigianato 

 

Confartigianato 

 

Alla Confederazione italiana del commercio 

 

Confcommercio 

 

Alla Confederazione italiana esercenti attività 

 

commerciali - Confesercenti - 

 

Alla Confederazione generale dell'industria italiana - 

 

Confindustria - 

 

Alla Confederazione italiana piccola e media 

 

industria - Confapi - 

 

Alla Confederazione cooperative italiane 

 

Alla Lega cooperative 

 

Alla Confederazione autonoma dei sindacati 

 

artigiani - C.A.S.A. - 

 

Alla Confederazione Italiana della proprietà edilizia  

 

- Confedilizia - 

 

 

1. Premessa.

L'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria.

Il termine per l'approvazione e la pubblicazione dei predetti studi è stato prorogato al 31 dicembre 1996 dall'articolo 3, comma 180, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e, successivamente, al 31 dicembre 1998 dall'articolo 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La medesima disposizione stabilisce, altresì, che, ai fini dell'attività di accertamento, l'applicazione degli studi di settore decorre dal periodo d'imposta 1998.

I tempi e le modalità per l'applicazione dei predetti studi ed, in particolare, il collegamento tra la loro entrata in vigore e l'utilizzo dei parametri, in base all'articolo 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono definiti con i regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Gli studi di settore si pongono l'obiettivo di individuare le condizioni effettive di operatività delle imprese e di determinare i ricavi e i compensi che con ragionevole probabilità possono essere attribuiti ai contribuenti, attraverso la rilevazione delle caratteristiche "strutturali" di ogni specifica attività economica, realizzata mediante la raccolta sistematica di dati di carattere fiscale e di elementi che caratterizzano l'attività e il contesto economico in cui la medesima si svolge.

A tal fine, i predetti studi sono stati realizzati rilevando per ogni singola attività economica le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali, sia interne che esterne all'azienda.

Per l'individuazione delle predette relazioni l'Amministrazione finanziaria ha predisposto appositi questionari approvati con il D.M. 18 aprile 1997, il D.M. 12 giugno 1997 e il D.M. 3 luglio 1997 e inviati ai contribuenti nel corso del medesimo anno, al fine di assumere le informazioni utili all'elaborazione dei 45 studi di settore approvati con i decreti ministeriali del 30 marzo 1999, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 31 marzo 1999, n. 75, supplementi ordinari n. 61 e n. 62. Tali studi riguardano le attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio al dettaglio, elencate nell'allegato 1 alla presente circolare.

 

 

2. Vantaggi ed opportunità degli studi di settore.

Come precisato nelle istruzioni per la compilazione dei questionari inviati ai contribuenti nel corso del 1997, gli studi di settore introducono nella complessiva attività di accertamento indubbi criteri di trasparenza per la valutazione della posizione fiscale del contribuente, ancorandoli a parametri oggettivi e coerenti con la realtà economica del territorio.

L'utilizzo degli studi produce quindi vantaggi sia per l'amministrazione che per il contribuente.

La maggiore trasparenza nei rapporti tra amministrazione e contribuente consente a quest'ultimo di conoscere preventivamente le aspettative dell'Amministrazione finanziaria con la conseguente possibilità di adeguare i propri ricavi o compensi a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore oppure non adeguarli qualora esistano validi motivi che ne giustifichino lo scostamento.

Con la metodologia utilizzata per la costruzione degli studi si elimina ogni elemento di incertezza statistica, in quanto gli studi di settore sono stati realizzati sulla base dei dati forniti da tutti i contribuenti e non sulla base di indagini a campione.

Ulteriore caratteristica degli studi è che sono destinati a rappresentare un importante riferimento ai fini dell'attività di controllo, pur necessitando di essere aggiornati e affinati sistematicamente per tener conto della variazione del mercato e dei processi produttivi.

L'utilizzo di questo strumento produce vantaggi anche per il contribuente, in quanto potrà costituire un riferimento prezioso per gli imprenditori ai fini della verifica della propria efficienza produttiva e del miglioramento della propria capacità di competere nel mercato, fornendo criteri per orientarli nelle scelte aziendali. La mole di informazioni rilevate ai fini fiscali per l'elaborazione degli studi di settore costituisce, infatti, un patrimonio che potrà essere utilizzato, oltre che a fini fiscali, anche per effettuare analisi di tipo gestionale.

 

 

3. Come sono stati elaborati gli studi di settore.

Con gli studi di settore viene superata la modalità di controllo di ricavi o compensi basata esclusivamente su dati contabili.

Gli studi, infatti, consentono di determinare i ricavi o compensi che con più probabilità possono essere attribuiti al contribuente, individuando non solo la capacità potenziale di produrre ricavi, ma anche i fattori interni ed esterni all'azienda che possono determinare una limitazione della capacità stessa (orari di attività, situazioni di mercato, ecc.).

In concreto, gli studi di settore sono realizzati rilevando, per ogni singola attività economica, le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali, sia interne (il processo produttivo, l'area di vendita, ecc.) che esterne all'azienda (l'andamento della domanda, il livello dei prezzi, la concorrenza). Vengono, inoltre, rilevate le diverse fasi dell'attività in modo da individuare le possibili ragioni degli eventuali scostamenti tra i ricavi risultanti dallo studio e quelli dichiarati.

Gli studi di settore, infine, tengono conto delle caratteristiche dell'area territoriale in cui opera l'azienda: il livello dei prezzi, le condizioni e le modalità operative, le infrastrutture esistenti e utilizzabili, la capacità di spesa, la tipologia dei fabbisogni. La capacità di attrazione e la domanda indotta dipendono infatti dal luogo ove la specifica attività è collocata.

Infatti, a parità di ogni altra condizione, i fattori che si riferiscono direttamente o indirettamente alla realtà territoriale possono incidere notevolmente sulla capacità della singola azienda di produrre ricavi e verranno pertanto attentamente valutati anche con il coinvolgimento delle strutture periferiche dell'Amministrazione finanziaria e degli esperti indicati dalle associazioni di categoria. A tal fine è prevista l'istituzione di appositi osservatori provinciali.

3.1. Criteri per la elaborazione dello studio di settore.

I criteri seguiti per la elaborazione dei singoli studi di settore sono analiticamente illustrati nelle note tecniche e metodologiche allegate ai decreti di approvazione degli studi di settore stessi. Tali criteri possono essere sintetizzati come segue.

Si è perseguita la finalità di determinare un "ricavo potenziale" tenendo conto non solo di variabili contabili, ma anche di variabili strutturali in grado di determinare il risultato di un'impresa.

Nell'ambito dello studio, sono state individuate le relazioni tra le variabili contabili e le variabili strutturali, per analizzare i possibili processi produttivi e i diversi modelli organizzativi impiegati nell'espletamento dell'attività.

Al fine di conoscere le informazioni relative alle strutture produttive in oggetto si è progettato ed inviato ai contribuenti interessati un apposito questionario contenente informazioni definite in stretto rapporto con le organizzazioni di categoria.

Sui questionari sono state condotte analisi statistiche per rilevare la completezza, la correttezza e la coerenza delle informazioni in essi contenute.

3.1.1. Identificazione dei gruppi omogenei.

Per segmentare le imprese oggetto dell'analisi in gruppi omogenei sulla base degli aspetti strutturali, si è ritenuta appropriata una strategia di analisi che combina due tecniche statistiche:

- una tecnica basata su un approccio di tipo multivariato, che si è configurata come un'analisi fattoriale del tipo "Analyse des données" e, nella fattispecie, come una "Analisi in Componenti Principali". Si tratta di una tecnica statistica che permette di ridurre il numero delle variabili originarie di una matrice di dati quantitativi in un numero inferiore di nuove variabili, dette componenti principali, tra loro indipendenti che spieghino il massimo possibile della varianza totale delle variabili originarie, per rendere minima la perdita di informazione; le componenti principali (fattori) sono ottenute come combinazione lineare delle variabili originarie;

- un procedimento di "Cluster Analysis" che è una tecnica statistica che, in base ai fattori dell'analisi in componenti principali, permette di identificare gruppi omogenei di imprese (cluster); in tal modo le imprese che appartengono allo stesso gruppo omogeneo presentano caratteristiche strutturali simili.

L'utilizzo combinato delle due tecniche è preferibile rispetto a un'applicazione diretta delle tecniche di clustering.

In effetti, tanto maggiore è il numero di variabili su cui effettuare il procedimento di classificazione, tanto più complessa e meno precisa risulta l'operazione di clustering.

Per limitare l'impatto di tale problematica, la classificazione dei contribuenti è stata effettuata a partire dai risultati dell'analisi fattoriale, basandosi quindi su un numero ridotto di variabili (i fattori), che consentono, comunque, di mantenere il massimo delle informazioni originarie.

In un procedimento di clustering di tipo multidimensionale, quale quello adottato, l'omogeneità dei gruppi deve essere interpretata non tanto in rapporto alle caratteristiche delle singole variabili, quanto in funzione delle principali interrelazioni esistenti tra le variabili esaminate, che contraddistinguono il gruppo stesso e che concorrono a definirne il profilo.

Le variabili prese in esame nell'"Analisi in Componenti Principali" sono quelle presenti in tutti i quadri di cui si compongono i questionari inviati ai contribuenti, ad eccezione del quadro che contiene gli stessi dati contabili presenti nella dichiarazione dei redditi. Tale scelta nasce dall'esigenza di caratterizzare le imprese in base ai possibili modelli organizzativi, alle diverse tipologie di clientela, all'area di mercato, alle diverse modalità di espletamento dell'attività (tipo di prodotto, servizi offerti), etc.; tale caratterizzazione è possibile solo utilizzando le informazioni relative alle strutture operative, al mercato di riferimento e a tutti quegli elementi specifici che caratterizzano le diverse realtà economiche e produttive di una impresa.

I fattori risultanti dall'"Analisi in Componenti Principali" sono stati analizzati in termini di significatività sia economica sia statistica, al fine di individuare quelli che colgono i diversi aspetti strutturali delle attività oggetto dello studio.

La "Cluster Analysis" ha consentito di identificare i diversi gruppi omogenei di imprese.

3.1.2. Definizione della " funzione di ricavo".

Una volta suddivise le imprese in gruppi omogenei si è determinata, per ciascun gruppo omogeneo, la funzione matematica che meglio si adatta all'andamento dei ricavi delle imprese appartenenti al gruppo in esame. Per determinare tale funzione si è ricorso al metodo della "regressione multipla".

La stima della "funzione di ricavo" è stata effettuata individuando la relazione tra il ricavo (variabile dipendente) e alcuni dati contabili e strutturali delle imprese (variabili indipendenti).

È opportuno rilevare che, prima di definire il modello di regressione, si è proceduto ad effettuare un'analisi sui dati delle imprese per verificare le condizioni di "normalità economica" nell'esercizio dell'attività e per scartare le imprese anomale; ciò si è reso necessario al fine di evitare possibili distorsioni nella determinazione della "funzione di ricavo". A tal fine sono stati utilizzati degli indicatori economico - contabili specifici delle attività in esame, quali, ad esempio, nel settore del commercio, la produttività per addetto, il ricarico (ricavi/costo del venduto), la rotazione del magazzino (costo del venduto/giacenza media del magazzino).

Per ogni gruppo omogeneo è stata calcolata la distribuzione ventilica di ciascuno degli indicatori utilizzati e poi sono state selezionate le imprese che presentavano valori degli indicatori contemporaneamente all'interno di un determinato intervallo, per costituire il campione di riferimento.

Così definito il campione di imprese di riferimento, si è proceduto alla definizione della "funzione di ricavo" per ciascun gruppo omogeneo.

Per la determinazione della "funzione di ricavo" sono state utilizzate sia variabili contabili sia variabili strutturali. La scelta delle variabili significative è stata effettuata con il metodo stepwise. Una volta selezionate le variabili, la determinazione della "funzione di ricavo" si è ottenuta applicando il metodo dei minimi quadrati generalizzati, che consente di controllare l'eventuale presenza di variabilità legata a fattori dimensionali (eteroschedasticità).

Affinché il modello di regressione non risentisse degli effetti derivanti da soggetti anomali (outliers), sono stati esclusi tutti coloro che presentavano un valore dei residui (R di Student) al di fuori dell'intervallo compreso tra i valori - 2,5 e + 2,5.

Nella definizione della "funzione di ricavo" si è tenuto conto anche delle possibili differenze di risultati economici legate al luogo di svolgimento dell'attività. A tale scopo si sono utilizzati i risultati di specifici studi relativi alla territorialità che hanno avuto come obiettivo la suddivisione del territorio nazionale in aree omogenee in rapporto ad una serie di indicatori tratti dalle banche dati pubbliche (ad esempio per il settore del commercio è stata utilizzata una territorialità specifica basata sul grado di modernizzazione, sul grado di copertura dei servizi di prossimità, sul grado di sviluppo socioeconomico).

Sono state pertanto impiegate, nella funzione di regressione, variabili "dummy" applicate ad una variabile indipendente (ad esempio, per il settore del commercio al "costo del venduto") che hanno prodotto, ove le differenze territoriali non fossero state colte completamente nella Cluster Analysis, valori correttivi da applicare al coefficiente della variabile indipendente in oggetto nel calcolo del ricavo.

3.1.3. Applicazione degli studi di settore all'universo dei contribuenti.

Per la determinazione del ricavo della singola impresa sono previste due fasi:

- l'analisi discriminante;

- la stima del ricavo di riferimento.

Non si è proceduto nel modo standard di operare dell'analisi discriminante in cui si attribuisce univocamente un contribuente al gruppo di massima probabilità; infatti, a parte il caso in cui la distribuzione di probabilità si concentri totalmente su di un unico gruppo omogeneo, sono considerate sempre le probabilità di appartenenza a ciascuno dei gruppi omogenei.

Per ogni impresa viene determinato il ricavo di riferimento puntuale ed il relativo intervallo di confidenza.

Tale ricavo è dato dalla media dei ricavi di riferimento di ogni gruppo omogeneo (calcolati come somma dei prodotti fra i coefficienti del gruppo stesso e le variabili dell'impresa), ponderata con le relative probabilità di appartenenza.

Anche l'intervallo di confidenza è ottenuto come media degli intervalli di confidenza, al livello del 99,99%, per ogni gruppo omogeneo ponderata con le relative probabilità di appartenenza.

 

 

4. Dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra contabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore.

4.1. Le variabili di tipo contabile.

Le variabili di tipo contabile sono sostanzialmente analoghe a quelle previste per l'applicazione dei parametri. A tale riguardo si fa, tuttavia, presente che ai fini dell'applicazione degli studi di settore non si tiene conto delle riduzioni e dei correttivi in taluni casi previsti con riferimento ai parametri. Le istruzioni per la determinazione del loro valore sono contenute in quelle relative alla compilazione dei quadri dei modelli di dichiarazione concernenti la determinazione del reddito di impresa.

Nell'allegato 2 sono indicati i dati contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore ed i campi del prodotto software GE.RI.CO., da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore, nel quale gli stessi vanno riportati.

Nell'allegato 3 sono indicati i righi dei modelli di dichiarazione contenenti i predetti elementi contabili.

4.2. Le variabili di tipo extracontabile.

I dati di carattere extracontabile, disponibili sul sito Internet del Ministero delle finanze già dallo scorso mese di gennaio, vanno, invece, indicati nel modello riguardante la comunicazione dei dati per l'applicazione degli studi di settore in corso di approvazione.

Nelle istruzioni per la compilazione di tali modelli è definito il valore da attribuire agli stessi, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.

Alle variabili extracontabili, suscettibili di variazioni in corso d'anno, va attribuito il valore delle stesse alla data indicata nelle istruzioni per la compilazione dei modelli contenenti i dati relativi all'applicazione degli studi di settore (in genere quella corrispondente al giorno in cui ha termine il periodo di imposta: 31 dicembre, se il periodo di imposta coincide con l'anno solare). In caso di significative variazioni delle predette variabili in corso d'anno si potrebbero determinare anomalie in sede di applicazione degli studi di settore che saranno valutate dagli uffici in sede di contraddittorio con il contribuente. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il contribuente sia titolare di un'agenzia di mediazione immobiliare e alla fine dell'anno abbia contratto un rapporto di franchising. Ciò determina l'attribuzione al cluster relativo alle "agenzie di franchising", inidoneo a rappresentare il modello organizzativo che ha caratterizzato lo svolgimento della sua attività per la maggior parte del periodo di imposta.

4.3.Correttivi di carattere contabile che possono essere applicati per giustificare eventuali situazioni di non congruità.

I contribuenti che non risultano congrui hanno la facoltà di rettificare alcune componenti di costo per le quali la commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha proposto di introdurre dei correttivi che consentono di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito a talune variabili in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare all'Amministrazione finanziaria che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che alcuni elementi di costo hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti, evitando, così, su tali questioni motivi di conflitto con l'Amministrazione finanziaria. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui. I correttivi applicabili riguardano:

1) Le attività manifatturiere, del commercio e dei servizi. Per tali attività, in relazione a tutti i 45 studi di settore approvati, è stato introdotto un correttivo che consente la riduzione del peso delle spese per il lavoro prestato dagli apprendisti nella stima dei ricavi, che opera in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato, al fine di tenere conto del progressivo aumento della qualificazione professionale. Il valore contabile delle spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti, adeguato di conseguenza, è quello che va considerato nel calcolo delle "Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività d'impresa" da riportare al codice F08 del quadro "elementi contabili" dell'applicazione GE.RI.CO.

2) L'attività degli intermediari di commercio. Per gli studi di settore SG61A, SG61B, SG61C, SG61D, che interessano tale attività, è possibile:

- ridurre del 20% il costo fiscalmente riconosciuto del veicolo utilizzato nell'attività di impresa (pari all'80% del costo originario fino a un massimo di 50 milioni di lire). Il valore contabile che può essere ridotto per effetto di tale correttivo è quello che va considerato nel calcolo del "valore dei beni strumentali", da riportare nel campo F07 del quadro "elementi contabili" dell'applicazione GE.RI.CO.;

- ridurre del 10% il costo relativo ai carburanti. Il valore contabile che può essere ridotto per effetto di tale correttivo è quello che va considerato nel calcolo del "costo per la produzione dei servizi" da riportare al campo F06 del quadro "elementi contabili" dell'applicazione GE.RI.CO.;

- nel determinare il "Numero di collaboratori familiari e coniuge dell'azienda coniugale", da indicare al campo A11 del quadro "personale" dell'applicazione GE.RI.CO., non considerare il collaboratore o il coniuge che svolge esclusivamente attività di segreteria nell'impresa, che non assume rilievo ai fini della promozione delle vendite effettuata dall'intermediario.

3) L'attività di trasporto merci su strada.

Per lo studio di settore SG68U, che interessa tale attività, è possibile:

- ridurre il costo dei veicoli utilizzati distinguendo i veicoli acquistati nuovi da quelli acquistati usati e tenendo conto, per questi ultimi, dell'età del veicolo al momento dell'acquisto rispetto all'anno di prima immatricolazione. Il valore contabile che può essere ridotto per effetto di tale correttivo è quello che va considerato nel calcolo del "valore dei beni strumentali" da riportare al campo F07 del quadro "elementi contabili" dell'applicazione GE.RI.CO.;

- ridurre del 10% il costo relativo ai carburanti e lubrificanti. Tale riduzione si applica soltanto alle imprese che effettuano esclusivamente attività di raccolta e distribuzione finale a corto raggio (50 Kilometri) con mezzi di portata complessiva non superiore a 6 tonnellate. Il valore contabile che può essere ridotto per effetto di tale correttivo è quello che va considerato nel calcolo del "costo per la produzione di servizi" da riportare al campo F06 del quadro "elementi contabili" nonché quello da riportare al campo D38 del quadro "elementi specifici dell'attività" dell'applicazione GE.RI.CO.;

- nel determinare il "Numero dei collaboratori familiari e coniuge della azienda coniugale", da indicare nel campo A11 del quadro "personale" della applicazione GE.RI.CO., non considerare il collaboratore o il coniuge che svolge esclusivamente attività di segreteria nell'impresa.

Le riduzioni da applicare sono analiticamente illustrate nelle istruzioni per la compilazione dei modelli riguardanti la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, nelle quali sono contenute anche tabelle ed alcune esemplificazioni. Nel sito Internet del Ministero delle finanze verrà reso disponibile un foglio elettronico per agevolare i calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità di tali riduzioni.

4.4 Asseverazione dei dati presi a base per l'applicazione degli studi di settore e visto di conformità.

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) ed i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del decreto del presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione.

A tal fine dovrà, ad esempio, essere accertato:

- che il costo del venduto comunicato ai fini dell'applicazione degli studi di settore risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;

- che i dati relativi ai beni strumentali diversi dagli immobili di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini I.V.A.;

- che altre spese, indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione di fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale (ad esempio, nello studio di settore SD10A la tipologia della clientela distinta in industria, artigiani, grande distribuzione, ecc.);

b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente, quali le fasi del ciclo produttivo effettuate dall'imprenditore, distinguendo, ad esempio, per lo studio di settore SD08U relativo all'esercizio dell'attività di fabbricazione di calzature, se vengono svolte in conto proprio, in conto terzi o affidate a terzi;

c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività.

Si fa presente, infine, che nell'emanando regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel capo V del decreto legislativo n. 241 del 1997 è previsto che il rilascio del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lett. a), dello stesso decreto implica, tra l'altro, l'attestazione della congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero l'attestazione di cause che giustificano l'eventuale scostamento.

 

 

5. Risultati dell'applicazione degli studi di settore.

Inserendo i valori delle variabili precedentemente indicate nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito INTERNET del Ministero delle finanze e dal Servizio telematico per gli utenti del predetto Servizio. Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici delle entrate e delle imposte dirette, muniti del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore debitamente compilato e dei dati contabili indicati negli allegati 2 e 3.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;

- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

La valutazione della correttezza dei comportamenti del contribuente dipende quindi da valutazioni che involgono l'esame di entrambi gli aspetti.

In particolare, le anomalie riscontrate negli indici di coerenza potranno essere utilizzate per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, pur in presenza di ricavi congrui rispetto a quelli presunti sulla base degli studi di settore. Ovviamente detti controlli potranno essere effettuati utilizzando anche metodi di accertamento diversi da quello basato su detti studi di settore.

Con riferimento a tali anomalie l'ufficio dovrà verificare se la mancata coerenza derivi da anomali comportamenti fiscali ovvero da insufficienze produttive dell'azienda. Qualora, in base alle verifiche effettuate, emergano, ad esempio, componenti di costo non contabilizzate che risultano rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si potrà procedere ad accertamento in base a tale strumento, tenendo conto dei ricavi presunti che derivano dalla considerazione di tali nuovi elementi.

 

 

6. Utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento.

6.1 Ambito soggettivo di applicazione.

Con l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono state definite le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento.

In applicazione di tale normativa, gli accertamenti basati sugli studi di settore sono effettuati nei confronti dei contribuenti con periodo d'imposta pari a dodici mesi (indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi):

a) che adottano il regime di contabilità semplificata, anche se lo scostamento dagli studi di settore si verifica per un solo periodo d'imposta;

b) che adottano il regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione e per tutti gli esercenti arti e professioni, solo se l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare. Si precisa al riguardo che, ai fini dell'applicazione di tale modalità di accertamento, i due periodi d'imposta nei quali si verifica lo scostamento dei ricavi o dei compensi dichiarati rispetto a quelli presunti sulla base degli studi possono anche non essere consecutivi e che il primo periodo di imposta cui fare riferimento ai fini dell'applicazione di tale disposizione è quello a partire dal quale sono applicabili gli studi stessi. Ad esempio, risultano accertabili il 1998 ed il 1999 se viene rilevato uno scostamento per entrambi gli anni ovvero il 1998 ed il 2000 se lo scostamento (pur non riguardando periodi di imposta consecutivi) interessa tali annualità. Il periodo di imposta 1999 potrà essere, altresì, accertabile unitamente al 2001 se vengono rilevati scostamenti per tali annualità. Non si può procedere, invece, ad accertamento, ad esempio per il 1998 o il 1999, facendo riferimento ad anni precedenti a quello in cui è entrato in vigore lo studio di settore;

c) che adottano il regime di contabilità ordinaria naturalmente o per effetto di opzione, qualora dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, risulti motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con il decreto del presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570. In tal caso l'accertamento in base agli studi di settore è effettuabile indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b).

6.2. Cause di esclusione dall'applicazione degli studi.

L'articolo 10, comma 4, della legge in commento ha individuato le seguenti cause di esclusione dall'applicazione degli accertamenti basati sugli studi di settore:

- ricavi dichiarati di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), o compensi dichiarati di cui all'articolo 50, comma 1, del T.U.I.R., di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione. Il limite fissato non può, in ogni caso, essere superiore ai dieci miliardi di lire. La determinazione di un limite di ricavi o compensi da individuare per ciascuna attività si basa sulla constatazione che ogni studio di settore va distintamente valutato con riferimento alle specifiche peculiarità delle singole attività economiche.

La fissazione del limite massimo dei dieci miliardi di ricavi o compensi deriva, invece, dalla considerazione che gli studi di settore non sono di per sé idonei a valutare la capacità produttiva di ricavi o compensi relativi alle realtà economiche di ampie dimensioni. Al riguardo, si precisa che i decreti ministeriali del 30 marzo 1999 di approvazione dei primi 45 studi non hanno stabilito limiti diversi dai dieci miliardi di lire in quanto, per le attività oggetto degli stessi, non sono emerse particolarità tali da giustificare la modifica di tale limite;

- inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività;

- periodo di non normale svolgimento dell'attività. A tale riguardo, occorre fare riferimento a quanto già chiarito dall'Amministrazione finanziaria nelle istruzioni per la compilazione dei questionari. Vanno considerati, pertanto, periodi di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;

b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:

- la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta, oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;

- non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;

- viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura.

Si ricorda che sono, inoltre, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti:

1. con periodo d'imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi (art. 10, comma 1, della legge n. 146 del 1998;)

2. che determinano il reddito con criteri di tipo forfetario. Al riguardo si ricorda che, come precisato nelle istruzioni per la compilazione dei modelli dichiarazione dei redditi, l'accertamento sulla base degli studi di settore non si applica ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario. Tali contribuenti sono, comunque, tenuti a compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore con esclusione dei quadri relativi agli elementi contabili. I dati comunicati con tali modelli saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa siano coerenti con i ricavi dichiarati;

3. incaricati alle vendite a domicilio;

4. che si avvalgono del regime fiscale sostitutivo previsto dal decreto legislativo 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

In presenza di cause di esclusione diverse da quella indicata al numero 2 non dovranno, invece, essere indicati nelle dichiarazioni i dati relativi agli studi di settore, ferma restando la necessità di segnalare, mediante l'indicazione dell'apposito codice, l'esistenza di un periodo di non normale svolgimento dell'attività.

6.3. Altre modalità di applicazione degli studi di settore.

Il comma 5 dell'articolo 10 in commento stabilisce che, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, si applica l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari, al fine di tenere conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Si applicano, a tale riguardo, i criteri già illustrati nella circolare 13 maggio 1996, n. 117/E, relativa ai parametri.

Per quanto riguarda le eventuali conseguenze penali di accertamenti fiscali, la norma chiarisce che la determinazione di un maggiore ammontare di ricavi, compensi e corrispettivi effettuata in applicazione degli studi di settore, non comporta l'obbligo di trasmettere la notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.

Nel comma 7 dell'articolo 10 in commento è prevista l'istituzione, con decreto ministeriale, di una Commissione di esperti con il compito di esprimere un parere in merito alla idoneità dei singoli studi di settore a rappresentare la realtà economica cui si riferiscono, prima dell'approvazione e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli studi stessi.

La Commissione, istituita con decreto ministeriale 10 novembre 1998, ha provveduto alla validazione dei 45 studi di settore approvati e si accinge ad esaminare i prossimi studi attualmente in fase di definizione.

Nel complesso sono stati valutati dagli esperti della Commissione circa 60.000 esempi di imprese, forniti dalle associazioni in forma anonima. Sulla base delle osservazioni degli esperti sono state apportate delle modifiche anche significative agli studi predisposti, migliorando l'identificazione dei modelli organizzativi del settore e proponendo dei correttivi di carattere contabile per migliorare l'aderenza dello studio alla realtà economica.

Inoltre, la Commissione ha richiesto l'ampliamento dell'intervallo di confidenza al livello del 99,99%.

In sintesi, dai lavori della Commissione emerge un parere sostanzialmente favorevole agli studi analizzati (nei quali è stato riscontrato che il 50% degli esempi risulta congruo e che la maggior parte dei contribuenti non congrui si discosta di poco dalla congruità) unitamente ad alcune osservazioni. Le osservazioni da tenere in considerazione in sede di applicazione degli studi di settore sono riportate nel paragrafo 7.

La predetta Commissione ha, altresì, il compito di raccogliere ed esaminare le osservazioni e le indicazioni fornite dagli Osservatori provinciali, istituiti presso le Direzioni regionali delle entrate sulla base di quanto previsto dal decreto ministeriale 15 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1999, n. 109 (allegato 4).

L'istituzione di tali organismi è stata suggerita dalla Commissione degli esperti al fine di adeguare gli studi di settore alla realtà economica locale e di creare una struttura analoga a quella presente a livello centrale.

Gli Osservatori provinciali sono costituiti con provvedimento del Direttore regionale delle entrate e sono composti da due funzionari degli uffici del Dipartimento delle entrate presenti sul territorio provinciale oltre che da un dirigente della Direzione regionale delle entrate con funzioni di presidente.

Componenti dei predetti Osservatori sono, altresì, due rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative in sede provinciale in ciascuno dei settori produttivi dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché un rappresentante degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni in ciascuno dei seguenti quattro settori: economico, giuridico, tecnico e sanitario.

Con riferimento alla concreta applicazione degli studi di settore, i predetti Osservatori hanno la funzione di:

- individuare le situazioni in cui lo studio non risulta idoneo a rappresentare la realtà economica di determinate attività a causa di particolarità o anomalie riguardanti le attività stesse, anche con riferimento a specifiche aree geografiche o economiche;

- rilevare informazioni utili a migliorare la capacità degli studi di rappresentare la realtà cui si riferiscono;

- provvedere, per il tramite della Direzione regionale delle entrate, a trasmettere le informazioni assunte all'attenzione della Commissione degli esperti che formulerà le proprie osservazioni al Ministero delle finanze.

Nel comma 8 dell'articolo 10 è previsto che con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti, nei confronti dei contribuenti che esercitano più attività contraddistinte da diversi codici, criteri e modalità di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

Questa facoltà non è stata esercitata nei decreti che hanno approvato i primi 45 studi, in quanto gli studi sono stati elaborati sulla base dei dati relativi a contribuenti che esercitano prevalentemente un'unica attività.

Sulla base di successive elaborazioni, se ritenuto opportuno, si potrà dare attuazione anche per questi studi alla predetta previsione legislativa.

6.4. Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore.

L'articolo 10, comma 9, della citata legge n. 146 del 1998, come sostituito dall'articolo 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, stabilisce che con i regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998 (concernente le modalità di applicazione degli studi di settore in sede di accertamento) ed al comma 125 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996 (concernente gli accertamenti effettuati in base ai parametri).

Sulla base dei poteri conferiti dalla predetta disposizione, è stato predisposto il regolamento, attualmente in corso di pubblicazione, che disciplina i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore.

L'articolo 1 del predetto regolamento stabilisce che gli accertamenti basati sugli studi di settore si applicano a partire dal periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi stessi, anche se questi vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore. Sulla base di tale disposizione è possibile effettuare tali accertamenti a partire dal periodo d'imposta 1998 nei confronti dei contribuenti che esercitano una delle attività per le quali sono stati pubblicati i primi 45 studi di settore.

Il comma 2 dell'articolo 1 in esame stabilisce, invece, che le disposizioni concernenti i criteri e le modalità di annotazione separata dei componenti positivi e negativi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti dei contribuenti che esercitano più attività, eventualmente stabiliti nel decreto di approvazione degli studi stessi, si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di approvazione degli studi.

L'articolo 2 prevede che, per il primo anno di applicazione dei singoli studi, i contribuenti possono effettuare l'adeguamento dei ricavi e compensi presunti sulla base degli studi stessi nella dichiarazione dei redditi senza applicazione di sanzioni e interessi. Con riferimento all'adeguamento al volume di affari risultante dall'applicazione degli studi di settore, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che può essere operato effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Anche in questo caso non si applicano sanzioni e interessi.

La norma ha stabilito che solo per il primo anno di applicazione dello studio, anche a seguito di revisioni apportate allo stesso, l'adeguamento ai risultati presunti non comporta l'applicazione di penalità in quanto, per il primo periodo, lo studio è approvato e pubblicato alla fine del periodo d'imposta ovvero entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo. Non sarebbe, quindi, possibile per i contribuenti conoscere le risultanze dello studio di settore e, di conseguenza, adeguarsi nel corso del periodo d'imposta. Analoga disciplina è stata prevista anche nel caso di revisione dello studio, atteso che anche in tali casi ricorrerebbero gli stessi problemi di adeguamento in corso d'anno.

Se i contribuenti effettuano l'adeguamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto devono, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge n. 146 del 1998, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, annotare i maggiori corrispettivi in un'apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

L'adeguamento va effettuato tenendo conto del valore che nella applicazione GE.RI.CO. viene indicato quale ricavo di riferimento puntuale. I contribuenti, se ritengono che vi sia motivo, possono collocarsi, anche in caso di adeguamento, all'interno dell'intervallo di confidenza.

L'articolo 3 del regolamento in commento stabilisce che i contribuenti devono comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e della revisione degli studi stessi nei termini e con le modalità fissati dai decreti ministeriali di approvazione degli studi di settore. I citati decreti del 30 marzo u. s. hanno stabilito che tale comunicazione deve essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi.

Con il regolamento in questione è stato stabilito, altresì, che per gli accertamenti dei periodi d'imposta successivi al 1997 possono ancora essere utilizzati i parametri per la determinazione dei ricavi, compensi e volume di affari, di cui all'articolo 3, commi da 181 a 187, della legge 29 dicembre 1995, n. 549. Tale strumento di accertamento presuntivo trova applicazione nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali non risultano approvati gli studi di settore e nei confronti dei soggetti che esercitano attività per le quali, pur essendo stato pubblicato lo studio di settore, lo stesso non può essere applicato per effetto di una o più delle cause di inapplicabilità previste nei decreti di approvazione dello studio, di cui si dirà più avanti.

Le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento hanno introdotto nella disciplina dei parametri una rilevante novità che riguarda le cause di esclusione dall'applicazione di tale strumento di accertamento. È stato, infatti, stabilito che le cause di esclusione dagli accertamenti effettuati sulla base degli studi di settore (illustrate nel paragrafo 6.2.) operano, a partire dal periodo d'imposta 1998, anche nei confronti dei soggetti ai quali si applicano i parametri. Pertanto, ad esempio, ad un contribuente che ha iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta 1998 non sarà applicato né l'accertamento sulla base dello studio di settore, né quello sulla base dei parametri.

Il comma 2 dello stesso articolo 4 ha confermato la possibilità per il contribuente di evitare l'accertamento sulla base dei parametri in caso di adeguamento in sede di dichiarazione dei redditi e, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in caso di versamento dell'imposta dovuta per effetto dell'adeguamento alle risultanze dei parametri.

6.5. Cause di inapplicabilità degli studi di settore.

L'articolo 2 di ciascuno dei tre decreti ministeriali del 30 marzo 1999 di approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche svolte, rispettivamente, nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, individua le cause al verificarsi delle quali gli studi di settore divengono inapplicabili anche nei confronti dei contribuenti che esercitano una delle attività per le quali gli studi stessi sono stati elaborati.

In base a tale disposizione, gli studi di settore approvati con i predetti decreti non si applicano:

1. nel caso in cui l'esercizio dell'attività d'impresa nei settori delle manifatture, dei servizi e del commercio è svolto, rispettivamente, attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione, di più punti di produzione ovvero di più punti di vendita;

2. nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;

3. nei confronti di società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

4. nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

In presenza di tali cause di inapplicabilità i contribuenti interessati non devono indicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, ferma restando la necessità di segnalare, secondo le modalità prescritte, l'esistenza delle menzionate cause di inapplicabilità.

Con riferimento alle cause di inapplicabilità di cui ai punti 1 e 2, si precisa che, qualora sia stata tenuta separata contabilizzazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, questi ultimi risultano applicabili.

Per quanto riguarda la causa di inapplicabilità di cui al punto 1, nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi è stato chiarito che si verifica l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a deposito, a magazzino, uffici.

I citati decreti ministeriali stabiliscono che la causa di inapplicabilità in commento non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica dell'attività esercitata. È il caso ad esempio, delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; AG61D; SG68U; SG70U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D.

Per quanto concerne la causa di inapplicabilità individuata al punto 2, si precisa che essa si verifica nei casi in cui il contribuente eserciti, oltre all'attività prevalente in termini di ricavi realizzati, una o più altre attività non prevalenti non rientranti tra quelle per le quali è stato approvato il medesimo studio di settore, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti superi il 20 per cento dei ricavi complessivamente dichiarati.

Al riguardo si forniscono i seguenti esempi:

a) contribuente che esercita prevalentemente l'attività di fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati (contraddistinta dal codice attività 15.82.0) e, come attività secondaria, la fabbricazione di pasticceria fresca (contraddistinta dal codice attività 15.81.2). Per i predetti codici di attività sono stati approvati due diversi studi di settore (SD01A e SD01B). Qualora l'attività secondaria esercitata incida sui ricavi complessivamente realizzati in misura superiore al 20 per cento, per il contribuente in questione si verifica la causa di inapplicabilità di cui al punto 2;

b) contribuente che esercita prevalentemente l'attività di fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati (contraddistinta dal codice attività 15.82.0) e, come attività secondaria, la fabbricazione di gelati (contraddistinta dal codice attività 15.52.0). Per i predetti codici di attività è stato approvato un unico studio di settore (SD01A). In questo caso, anche se l'attività secondaria esercitata incide sui ricavi complessivamente realizzati in misura superiore al 20 per cento, per il contribuente in questione non si verifica la causa di inapplicabilità e, pertanto, allo stesso sarà applicabile lo studio di settore;

c) contribuente che esercita prevalentemente l'attività di fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati (contraddistinta dal codice attività 15.82.0) e, come attività secondarie, la fabbricazione di gelati (contraddistinta dal codice attività 15.52.0) nonché la fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie (contraddistinta dal codice di attività 15.84.0). Per i predetti codici di attività è stato approvato un unico studio di settore (SD01A). In questo caso, anche se le due attività secondarie esercitate incidono sui ricavi complessivamente realizzati in misura superiore al 20 per cento, per il contribuente in questione non si verifica la causa di inapplicabilità e, pertanto, allo stesso sarà applicabile lo studio di settore;

d) contribuente che esercita prevalentemente la fabbricazione di gelati (contraddistinta dal codice attività 15.52.0, per la quale è stato approvato lo studio di settore SD01A) e, come attività secondarie, la fabbricazione di pasticceria fresca (contraddistinta dal codice attività 15.81.2, per la quale è stato approvato lo studio di settore SD01B) nonché l'attività di fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati (contraddistinta dal codice attività 15.82.0, per la quale è stato approvato lo studio di settore SD01A). I ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività di fabbricazione di pasticceria fresca incidono sull'ammontare dei ricavi complessivamente conseguiti in misura pari al 10 per cento e quelli derivanti dall'esercizio dell'attività di fabbricazione di prodotti di pasticceria conservata incidono in misura pari al 25 per cento sui ricavi complessivamente conseguiti. In questo caso, la causa di inapplicabilità non si verifica in quanto l'incidenza percentuale dei ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività contraddistinta dal codice 15.82.0, oggetto del medesimo studio di settore approvato per l'attività prevalentemente esercitata, non va sommata all'incidenza percentuale dei ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività contraddistinta dal codice 15.81.2, oggetto di uno studio di settore (SD01B) diverso da quello relativo all'attività prevalente. In questo caso sarà applicato lo studio di settore relativo all'attività prevalente, in quanto l'attività oggetto di un diverso studio determina una incidenza sui ricavi complessivi inferiore al limite fissato dal decreto di approvazione dello studio.

Le cause di inapplicabilità di cui ai punti 3 e 4 fanno riferimento alle cooperative di imprese e quelle di utenti che non operano per conto terzi e che non seguono le ordinarie regole di mercato. Tali cause di inapplicabilità operano in presenza di attività svolte esclusivamente a favore dei soci o associati e degli utenti. In caso di attività svolte in via non esclusiva, in sede di contraddittorio con il contribuente, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 14 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, gli uffici terranno conto, comunque, che tali cooperative operano in situazioni di mercato influenzate dal perseguimento di fini mutualistici che possono incidere in maniera anche rilevante sui ricavi conseguiti (ad esempio, qualora si sia perseguito l'obiettivo di ridurre le spese dei soci attraverso lo strumento cooperativo, come potrebbe avvenire nel caso di cooperative edilizie che costruiscono alloggi per i soci).

Nei confronti dei contribuenti per i quali operano le cause di inapplicabilità degli studi di settore precedentemente illustrate possono essere effettuati accertamenti sulla base dei parametri. Tali accertamenti possono, naturalmente, essere effettuati, anche nei confronti dei contribuenti che esercitano un'attività per la quale non è ancora stato approvato lo studio di settore. In tali casi, ovviamente, dovranno essere indicati nelle dichiarazioni i dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri.

 

 

7. Procedimento di accertamento sulla base degli studi di settore. Contraddittorio con il contribuente.

Per la effettuazione degli accertamenti basati sugli studi di settore, gli uffici terranno conto delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento con adesione. In particolare, invieranno ai contribuenti un invito al contraddittorio contenente gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento, al fine di pervenire alla definizione.

Sulla base di elementi di valutazione direttamente acquisiti ovvero forniti dal contribuente in sede di contraddittorio, gli uffici avranno cura di adeguare il risultato della applicazione degli studi alla concreta particolare situazione dell'impresa, tenendo anche conto della localizzazione nell'ambito del territorio comunale non colta dalle elaborazioni dalle quali sono scaturiti gli studi di settore. Le osservazioni formulate dai contribuenti nel corso del contraddittorio andranno attentamente valutate motivando sia l'accoglimento che il rigetto delle stesse. Al fine di agevolare tale compito si fornisce di seguito una analitica esposizione delle più rilevanti circostanze di cui è utile tenere conto in sede di applicazione degli studi di settore, già emerse in sede di elaborazione e di validazione degli studi stessi. Tale esposizione è effettuata con distinto riferimento a ciascuno dei macrosettori del commercio al dettaglio, delle manifatture e dei servizi.

7.1. Settore del commercio al dettaglio.

7.1.1. Localizzazione degli esercizi commerciali.

In fase di applicazione degli studi per il commercio al dettaglio è possibile tenere conto:

- della eventuale localizzazione in mercato rionale o nei pressi dello stesso. Tale circostanza potrebbe avere particolare rilevanza per il commercio di alimentari ma anche per quello di altri prodotti, quali gli articoli casalinghi, in quanto la esistenza di un mercato rionale esercita una rilevante influenza sui prezzi al dettaglio per effetto della situazione di elevata concorrenza che caratterizza i diversi esercizi concentrati nella medesima area o nelle immediate vicinanze. Analogamente può essere tenuto in considerazione lo svantaggio derivante alle imprese commerciali dalla vicinanza delle stesse a grandi centri commerciali che esercitano, in genere, una forte concorrenza;

- della dislocazione degli esercizi commerciali in quartieri o zone del medesimo territorio comunale spesso molto diversi tra loro (ad esempio, in quartieri della periferia degradata o nel centro storico).

7.1.2. Studio di settore SM01.

Per lo studio di settore SM01 (relativo ai codici di attività 52.11.2 - commercio al dettaglio dei supermercati; 52.11.3 - commercio al dettaglio dei minimercati; 52.11.4 - commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi; 52.27.4 - commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande) si segnala che l'elaborazione di un unico studio per il settore in esame potrebbe aver colto solo in parte, mediante la cluster analisys, il fatto che alcuni degli esercizi commerciali vendono esclusivamente generi alimentari, mentre altri, quali i supermercati ed i minimercati, vendono anche casalinghi e vari altri prodotti merceologici. Ai fini di una corretta applicazione dello studio, utili indicazioni potranno, al riguardo, essere fornite dall'analisi delle diverse tipologie di prodotti commercializzate (alimentari e non).

7.1.3. Studio di settore SM02.

Per lo studio di settore SM02 (relativo ai codici di attività 52.22.1 - commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine; e 52.22.2 - commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione) è stato osservato che nell'Italia meridionale il livello dei prezzi di vendita della carne è considerevolmente più basso rispetto al Nord, mentre i prezzi all'ingrosso sono sostanzialmente uguali in tutto il territorio nazionale. Tale circostanza è, di regola, colta dalla clusterizzazione e dalla analisi territoriale, per cui solo in presenza di particolari anomalie se ne potrà tenere conto in sede di valutazione preventiva e di contraddittorio.

Per le macellerie a posteggio fisso presso i mercati rionali è possibile che, in alcuni casi, venga utilizzato il codice attività relativo al commercio al dettaglio di carni e, in altri, quello relativo al commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso; comunque, indipendentemente dalla classificazione, i prezzi di vendita praticati, per questioni di natura concorrenziale, potrebbero risultare più bassi di quelli mediamente praticati determinando l'applicazione di una percentuale di ricarico più bassa, di cui si potrà tenere conto in sede di valutazione preventiva e di contraddittorio.

7.1.4. Attività di commercio al dettaglio ambulante.

Per le attività del commercio al dettaglio ambulante sono stati elaborati quattro diversi studi di settore. Le attività interessate sono le seguenti:

1. studio di settore SM03.A per le attività del commercio al dettaglio ambulante di alimentari e bevande relative ai codici di attività:

- 52.62.1 - commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande;

- 52.63.3 - commercio al dettaglio a posteggio mobile di alimentari e bevande;

2. studio di settore SM03.B per le attività del commercio al dettaglio ambulante di abbigliamento e tessuti relative ai codici di attività:

- 52.62.2 - commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti;

- 52.62.3 - commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento;

- 52.63.4 - commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento;

3. studio di settore SM03.C per le attività del commercio al dettaglio ambulante di articoli vari relative ai codici di attività:

- 52.62.5 commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico;

- 52.62.6 commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati;

- 52.62.7 commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n. c.a.;

- 52.63.5 altro commercio ambulante a posteggio mobile;

4. studio di settore SM03.D per le attività del commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie relative al codice di attività 52.62.4 commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie.

In relazione a tali studi per il commercio ambulante esercitato da itineranti gli studi non prendono in considerazione i risultati dell'indagine sulla territorialità, poiché l'attività in questione viene svolta anche in diverse località dislocate nell'ambito di tre o quattro province e, a volte, in regioni diverse. Quindi, a differenza di quanto avviene per le altre tipologie di attività, non sono applicati i coefficienti territoriali correttivi elaborati allo scopo di tenere conto della specifica localizzazione nella quale operano i contribuenti. In sede di applicazione degli studi in questione alle predette categorie di contribuenti in taluni casi potrebbe essere utile tenere conto del fattore territorialità anche in questo settore.

Utili indicazioni potrebbero essere fornite, a tal fine, da valutazioni riferite a macro-aree che partano dai risultati della territorialità riferibili ai comuni compresi in tali aree.

Per il commercio al dettaglio ambulante di carne, che, nel settore in esame, è esercitato nei chioschi a posteggio fisso presso i mercati rionali, valgono le osservazioni fatte in precedenza con riferimento allo studio di settore SM02.

In relazione allo studio SM03.C che interessa attività commerciali relative a varie categorie merceologiche anche molto diverse tra loro, va considerato che lo studio prende in esame percentuali di ricarico calcolate con riferimento a tipologie che in alcuni casi particolari potrebbero non essere omogenee.

Pertanto è opportuno in tali casi verificare, in sede di valutazione preventiva e di contraddittorio, se tali situazioni siano sufficientemente colte dai raggruppamenti omogenei determinati dalla cluster analysis.

7.1.5 Commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature.

Per il commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature, sono stati elaborati due diversi studi di settore. Le attività interessate sono le seguenti:

1. Studio di settore SM05.A per le attività del commercio al dettaglio di abbigliamento relative ai codici di attività:

- 52.42.1 - commercio al dettaglio di confezioni per adulti;

- 52.42.2 - commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;

- 52.42.3 - commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie.

2. Studio di settore SM05.B per le attività del commercio al dettaglio di calzature e accessori relative ai codici di attività:

- 52.42.6 - commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;

- 52.43.1 - commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami;

- 52.43.2 - commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.

In relazione a tali studi, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Commissione di esperti, è opportuno valutare l'influenza che potrebbero avere:

- l'utilizzo di negozi di ridotte dimensioni;

- l'ammontare dei corrispettivi conseguiti con le vendite a stock registrate contabilmente secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 5, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441;

- l'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto della merce oggetto di successiva vendita a stock;

- la composizione percentuale, secondo l'anno di acquisto, del valore delle rimanenze finali relative alle merci (dato già richiesto nel questionario SM05).

Tali circostanze potrebbero far emergere situazioni che giustifichino ricavi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dello studio. Le vendite a stock, o le vendite effettuate in occasione dei saldi di fine stagione, si rendono, infatti, necessarie per consentire lo smaltimento delle rimanenze di capi d'abbigliamento acquistati anche diversi anni prima. Il prezzo di vendita, in questi casi, è inferiore al normale e, nel caso di vendite a stock, che devono risultare documentate da regolare fattura di vendita, potrebbe anche essere minore di quello di acquisto poiché, nel settore dell'abbigliamento, il deprezzamento della merce nel corso del tempo è particolarmente accentuato.

In tali casi è comunque opportuno verificare, attraverso l'analisi delle fatture di acquisto, che prima delle svendite non siano stati effettuati rifornimenti di merce a prezzi particolari.

7.1.6. Attività del commercio al dettaglio di elettrodomestici, casalinghi, dischi, nastri, CD e strumenti musicali.

Per le attività del commercio al dettaglio di elettrodomestici, casalinghi, dischi, nastri, CD e strumenti musicali, sono stati elaborati tre diversi studi di settore. Le attività interessate sono le seguenti:

1. studio di settore SM06.A per le attività del commercio al dettaglio di elettrodomestici, hi-fi, materiale elettrico, dischi, nastri, ecc. relative ai codici di attività:

- 52.44.3 - commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario;

- 52.45.1 - commercio al dettaglio di elettrodomestici;

- 52.45.2 - commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori;

- 52.45.3 - commercio al dettaglio di dischi e nastri;

- 52.45.5 - commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria.

2. studio di settore SM06.B per le attività del commercio al dettaglio di strumenti musicali relative al codice di attività:

- 52.45.4 - commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti.

3. studio di settore SM06.C per le attività del commercio al dettaglio di articoli casalinghi relative ai codici di attività:

- 52.44.2 - commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame;

- 52.44.5 - commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico.

In sede di applicazione dei predetti studi va tenuto presente che manca uno specifico studio di settore per gli esercizi che esercitano la sola vendita al dettaglio di telefonia e relativi accessori. L'assimilazione di questo tipo di attività a quelle relative al commercio al dettaglio di elettrodomestici va attentamente valutata, perché nel settore della telefonia i ricarichi risultano di regola inferiori a quelli degli elettrodomestici.

Relativamente allo studio di settore riguardante il commercio di elettrodomestici va tenuto presente che le imprese che si collocano nei cluster 3 e 4 si differenziano unicamente per l'appartenenza o meno a gruppi di acquisto, mentre lo studio evidenzia per le stesse differenze di ricarico sul costo del venduto, che potrebbero non trovare, in taluni casi, riscontro nella realtà.

Nel settore del commercio al dettaglio di elettrodomestici, gli esercizi associati a gruppi di acquisto, unioni volontarie ecc., potranno essere interessati, nel prossimo futuro, da una riduzione della percentuale di ricarico, della quale si potrà tenere conto nei prossimi anni di applicazione dello studio.

Va tenuto presente, altresì, che il cluster degli esercizi di vendita CD, nastri, ecc. è unico e talvolta ciò potrebbe creare difficoltà a cogliere le differenze che pure esistono tra grandi e piccoli esercizi. I primi possono contare su un più elevato volume delle vendite, effettuano acquisti di un maggior numero di prodotti, usufruiscono di uno sconto da parte delle case discografiche. Tale sconto si tramuta in un maggior ricarico o, in alternativa, in un minor prezzo praticato. Il piccolo esercizio, rifornendosi dai grossisti, circostanza che può essere verificata dall'analisi delle fatture di acquisto, non usufruisce, invece, di tali facilitazioni.

7.2. Settore delle manifatture.

Per il settore manifatturiero, in via generale, è possibile tenere conto:

- dell'età e del livello di obsolescenza dei macchinari e dei beni strumentali perché il solo valore degli stessi potrebbe in taluni casi non essere completamente indicativo del loro grado di efficienza;

- dell'effettivo grado di utilizzo dei predetti macchinari, tenuto conto che, in alcuni casi, gli stessi possono essere utilizzati anche per un limitato periodo di tempo.

7.2.1. Attività di produzione di pasticceria e gelateria.

Per le attività di produzione di pasticceria e gelateria sono stati elaborati due diversi studi di settore. Le attività interessate sono le seguenti:

1. studio di settore SD01.A per le attività di produzione di pasticceria e gelateria relative ai i codici di attività:

- 15.52.0 - fabbricazione di gelati;

- 15.82.0 - fabbricazione di fette biscottate e biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati;

- 15.84.0 - fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie;

2. studio di settore SD01.B per la attività di fabbricazione di pasticceria fresca relativa al codice di attività:

- 15.81.2 - fabbricazione di pasticceria fresca.

Nella applicazione dei predetti studi si potrà tenere conto della circostanza che l'individuazione di un unico cluster (piccole gelaterie) di imprese che producono solo gelati potrebbe non rappresentare adeguatamente la realtà delle imprese di più grandi dimensioni. A prescindere dalla definizione di "piccole gelaterie", si precisa, che nello stesso possono essere comprese anche le aziende di maggiori dimensioni, in quanto ciò che rileva ai fini dell'assegnazione al predetto cluster è la produzione di soli gelati e non anche di prodotti di pasticceria fresca. È, quindi, opportuno, in sede di valutazione preventiva e di contraddittorio, venga attentamente verificata l'esatta attività svolta.

7.2.2. Attività di produzione di pasta.

Per l'attività di produzione di pasta è stato elaborato lo studio di settore SD02 che fa riferimento al codice 15.85.0 - fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili.

In relazione alla applicazione di tale studio di settore può risultare utile tenere conto se l'invenduto, i resi e lo scarto di produzione risultano, in presenza di situazioni particolari, superiori a quelli ordinari.

7.2.3. Attività di produzione della panificazione.

Per le attività di produzione della panificazione è stato elaborato lo studio di settore SD12 U relativo al codice di attività 15.81.1 - fabbricazione dei prodotti di panetteria.

In relazione a tale studio di settore la Commissione degli esperti ha osservato, in particolare, che la commercializzazione dei prodotti di panificazione potrebbe, in taluni casi, portare all'accumularsi di quantità di pane invenduto, sia di diretta produzione dell'imprenditore che di resi da parte di terzi, in quanto la grande distribuzione (ed anche altre tipologie di clientela) restituisce il pane rimasto invenduto. In sede di applicazione degli studi di settore si potrà tenere conto di tale situazione che di fatto incide sulla produzione e sui ricavi.

7.3. Settore dei servizi.

7.3.1. Attività dei servizi degli istituti di bellezza, dei saloni di barbiere e dei saloni di parrucchiere.

Per l'attività dei servizi degli istituti di bellezza è stato elaborato lo studio di settore SG33 U relativo al codice di attività: 93.02.3 - servizi degli istituti di bellezza.

Per le attività dei servizi dei saloni di barbiere e dei saloni di parrucchiere è stato elaborato lo studio di settore SG34 U relativo ai seguenti codici di attività:

- 93.02.1 - servizi dei saloni di barbiere;

- 93.02.2 - servizi dei saloni di parrucchiere.

In relazione a tali studi di settore può essere utile tenere conto della stagionalità connessa alla territorialità, che potrebbe essere rilevante in alcuni comuni (balneari e montani). Ad esempio nelle località balneari l'ubicazione nel centro storico potrebbe giustificare la realizzazione di minori ricavi nei mesi estivi quando gli abitanti si spostano nella zona più turistica.

7.3.2. Attività delle agenzie di mediazione immobiliare.

Per le attività delle agenzie di mediazione immobiliare è stato elaborato lo studio di settore SG39 U relativo al codice di attività 70.31.0 - agenzie di mediazione immobiliare.

In relazione alla applicazione di tali studi è possibile tenere conto:

- della fase di avvio dell'attività del soggetto, nella quale, anche dopo il primo periodo d'imposta, l'imprenditore impegnato principalmente nell'acquisizione della clientela e nella diffusione del proprio nome, potrebbe sostenere i costi che caratterizzano il suo comparto, senza avere, tuttavia, la stessa capacità di produrre ricavi che si riscontra in aziende similari presenti da anni sul mercato;

- del periodo di formazione professionale dei collaboratori, durante il quale, a fronte dei costi sostenuti a titolo di retribuzione si potrebbe essere in presenza di una limitata capacità produttiva.

7.3.3 attività di conservazione e restauro di opere d'arte.

Per le attività di conservazione e restauro di opere d'arte è stato elaborato lo studio di settore SG51 U relativo al codice di attività 74.84.A - attività di conservazione e restauro di opere d'arte.

In relazione alla applicazione di tali studi di settore la è possibile tenere conto che:

- in relazione alle attività aventi per oggetto beni tutelati, i soggetti che eseguono lavori in appalto (soprattutto nel settore pubblico), potrebbero avere un periodo lavorativo che non copre l'intero arco dell'anno ovvero potrebbero trovarsi a cavallo di più periodi;

- potrebbero esistere differenti tariffe orarie della manodopera presente sul territorio in funzione delle diversità dei costi legate ad alcune variabili come i locali ed il costo del lavoro.

7.3.4 Attività degli intermediari del commercio.

Per le attività degli intermediari del commercio sono stati elaborati quattro studi di settore. Le attività interessate sono le seguenti:

1. studio di settore SG61.A relativo al codice di attività:

- 51.17.0 - intermediari di commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco.

2. studio di settore SG61.B relativo al codice di attività:

- 51.15.0 - intermediari di commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta.

3. studio di settore SG61.C relativo al codice di attività:

- 51.16.0 - intermediari di commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse pellicce), di calzature e di articoli in cuoio.

4. studio di settore SG61.D relativo ai codici di attività:

- 51.18.0 - intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n. c.a.;

- 51.19.0 - intermediari di commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno.

In relazione alla applicazione di tali studi di settore è possibile tenere conto che:

- nello studio relativo agli intermediari di prodotti alimentari è stata riscontrata la presenza di figure identificabili come intermediari con deposito che si differenziano dalla figura tipica dell'agente tradizionale;

- potrebbe essere opportuno tenere conto del periodo iniziale di attività del soggetto, impegnato nell'acquisizione della clientela e che tuttavia deve sopportare costi elevati (per esempio l'acquisto dell'auto);

- le provvigioni percepite dall'intermediario variano con il variare dell'area geografica di svolgimento dell'attività. Si potrebbero, pertanto, rilevare differenze nella misura percentuale delle stesse tra le aree del Nord e quelle del Sud del Paese, mentre i costi non subiscono tale differenziazione.

7.3.5. attività dei servizi di pulizia.

Per le attività dei servizi di pulizia è stato elaborato lo studio di settore SG70 U relativo al codice di attività 74.70.1 - servizi di pulizia.

In relazione alla applicazione di tale studio di settore è possibile tenere conto, in sede di applicazione dello studio, dell'eventuale presenza di appalti con enti pubblici ottenuti con offerte al massimo ribasso.

Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

Il Direttore generale

 

 

Allegato 1

Studi di Settore

Settore 

Studio 

 

Attività 

Descrizione 

 

 

 

 

 

COMMERCIO 

SM01U 

Commercio al dettaglio di 

52.11.2 

Commercio al dettaglio dei 

 

 

alimentari 

 

supermercati 

 

 

 

52.11.3 

Commercio al dettaglio dei 

 

 

 

 

minimercati 

 

 

 

52.11.4 

Commercio al dettaglio di 

 

 

 

 

alimentari vari in altri 

 

 

 

 

esercizi 

 

 

 

52.27.4 

Comm. dettaglio 

 

 

 

 

specializzato altri 

 

 

 

 

alimentari e bevande 

 

SM02U 

Commercio al dettaglio di carni 

52.22.1 

Comm. dettaglio carni: 

 

 

 

 

bovine, suine, equine, ovine 

 

 

 

 

e caprine 

 

 

 

52.22.2 

Comm. dettaglio carni: 

 

 

 

 

pollame, conigli, selvaggina 

 

 

 

 

cacciagione 

 

SM03A 

Commercio ambulante di 

56.62.1 

Comm. ambulante a 

 

 

alimentari e bevande 

 

posteggio fisso alimentari 

 

 

 

52.63.3 

Commercio al dettaglio in 

 

 

 

 

posti mobili di alimentari e 

 

 

 

 

bevande 

 

SM03B 

Commercio ambulante di tessuti 

52.62.2 

Comm. ambulante a 

 

 

e abbigliamento 

 

posteggio fisso di tessuti 

 

 

 

52.62.3 

Comm. ambulante a 

 

 

 

 

posteggio fisso abbigliam. 

 

 

 

52.63.4 

Comm. al dettaglio in posti 

 

 

 

 

mobili tessuti e 

 

 

 

 

abbigliamento 

 

SM03C 

Commercio ambulante di mobili, 

52.62.5 

Comm. ambulante a  

 

 

articoli di uso domestico e altri 

 

posteggio fisso mobili e art.  

 

 

n. c.a 

 

casa 

 

 

 

52.62.6 

Comm. ambulante a 

 

 

 

 

posteggio fisso art. di 

 

 

 

 

occasione 

 

 

 

52.62.7 

Comm. ambulante a 

 

 

 

 

posteggio fisso altri art. n. c.a. 

 

 

 

52.63.5 

Altro commercio ambulante 

 

 

 

 

in posti mobili 

 

SM03D 

Commercio ambulante di calzature 

52.62.4 

Comm. ambulante a 

 

 

e pelletterie 

 

posteggio fisso calzature 

 

SM05A 

Commercio al dettaglio di 

52.42.1 

Commercio al dettaglio di 

 

 

confezioni e biancheria 

 

confezioni per adulti 

 

 

 

52.42.2 

Commercio al dettaglio di 

 

 

 

 

confezioni per bambini e 

 

 

 

 

neonati 

 

 

 

52.42.3 

Commercio dettaglio 

 

 

 

 

biancheria personale, 

 

 

 

 

maglieria, camicie 

 

SM05B 

Commercio al dettaglio di 

52.42.6 

Commercio al dettaglio 

 

 

calzature, pelletteria e cappelli 

 

cappelli, ombrelli, guanti e 

 

 

 

 

cravatte 

 

 

 

52.43.1 

Commercio al dettaglio di 

 

 

 

 

calzature e accessori, 

 

 

 

 

pellami 

 

 

 

52.43.2 

Commercio al dettaglio 

 

 

 

 

articoli pelletteria e da 

 

 

 

 

viaggio 

 

SM06A 

Commercio al dettaglio di 

52.44.3 

Comm. dettaglio materiale 

 

 

elettrodomestici, HI - FI, dischi e 

 

elettrico vario 

 

 

nastri 

 

(illuminazione) 

 

 

 

52.45.1 

Commercio al dettaglio di 

 

 

 

 

elettrodomestici 

 

 

 

52.45.2 

Comm. dettaglio di 

 

 

 

 

apparecchi radio - televisivi, 

 

 

 

 

fonografici 

 

 

 

52.45.3 

Commercio al dettaglio di 

 

 

 

 

dischi e nastri 

 

 

 

52.45.5 

Commercio al dettaglio 

 

 

 

 

macchine per cucire e per 

 

 

 

 

maglieria 

 

SM06B 

Commercio al dettaglio di 

52.45.4 

Commercio al dettaglio di 

 

 

strumenti musicali 

 

strumenti musicali e spartiti 

 

SM06C 

Commercio al dettaglio di 

52.44.2 

Commercio al dettaglio di 

 

 

casalinghi e altri articoli di uso 

 

casalinghi cristallerie 

 

 

domestico 

 

vasellame 

 

 

 

52.44.5 

Commercio al dettaglio di 

 

 

 

 

articoli diversi per uso 

 

 

 

 

domestico 

SERVIZI 

SG31U 

Riparazioni meccaniche di  

50.20.1 

Riparazioni meccaniche di 

 

 

autoveicoli 

 

autoveicoli 

 

SG32U 

Riparazioni impianti elettrici e 

50.20.3 

Riparaz. impianti elettrici e 

 

 

alimentazione per autoveicoli 

 

alimentazione per autoveicoli 

 

SG33U 

Servizi degli istituti di bellezza 

93.02.3 

Servizi degli istituti di 

 

 

 

 

bellezza 

 

SG34U 

Servizi saloni di barbieri e 

93.02.1 

Servizi dei saloni di barbiere 

 

 

parrucchieri 

93.02.2 

Servizi dei saloni di 

 

 

 

 

parrucchiere 

 

SG35U 

Rosticcerie, pizzerie a taglio e 

55.30.2 

Rosticcerie, friggitorie, 

 

 

friggitorie 

 

pizzerie a taglio con 

 

 

 

 

somministraz. 

 

SG36U 

Ristoranti, trattorie, pizzerie, 

55.30.1 

Ristoranti, trattorie, pizzerie, 

 

 

osterie e birrerie con cucina 

 

osterie e birrerie con cucina 

 

SG37U 

Bar e caffè, gelaterie 

55.40.1 

Bar e caffè 

 

 

 

55.40.2 

Gelaterie 

 

SG39U 

Agenzie di mediazione 

70.31.0 

Agenzie di mediazione 

 

 

immobiliare 

 

immobiliare 

 

SG43U 

Riparazione di carrozzerie di 

50.20.2 

Riparazioni di carrozzerie 

 

 

autoveicoli 

 

di autoveicoli 

 

SG46U 

Riparazione di trattori agricoli 

29.31.2 

Riparazione di trattori  

 

 

 

 

agricoli 

 

SG47U 

Riparazione e sostituzione 

50.20.4 

Riparazione e sostituzione 

 

 

pneumatici 

 

di pneumatici 

 

SG49U 

Riparazione motocicli e 

50.40.3 

Riparazioni di motocicli e 

 

 

ciclomotori 

 

ciclomotori 

 

SG50U 

Intonacatura, tinteggiatura, 

45.41.0 

Intonacatura 

 

 

rivestimenti di pavimenti e muri 

45.43.0 

Rivestimento di pavimenti 

 

 

 

 

e di muri 

 

 

 

45.44.0 

Tinteggiatura e posa in opera 

 

 

 

 

di vetrate 

 

SG51U 

Conservazione e restauro di opere 

74.84.A 

Attività di conservazione e 

 

 

d'arte 

 

restauro di opere d'arte 

 

SG61A 

Intermediari del commercio di 

51.17.0 

Intermediari del commercio 

 

 

alimentari, bevande e tabacco 

 

di prodotti alimentari etc. 

 

SG61B 

Intermediari del commercio di 

51.15.0 

Intermediari del commercio 

 

 

mobili, casalinghi e ferramenta 

 

di mobili etc. 

 

SG61C 

Intermediari del commercio di 

 

Intermediari del commercio 

 

 

prodotti tessili, abbigliamento e 

51.16.0 

di prodotti tessili etc. 

 

 

calzature 

 

 

 

SG61D 

Intermediari del commercio di 

51.18.0 

Intermediari del commercio 

 

 

prodotti vari 

 

di prodotti particolari n. c.a. 

 

 

 

51.19.0 

Intermediari commercio di 

 

 

 

 

vari prodotti senza 

 

 

 

 

prevalenza alcuna 

 

SG68U 

Trasporto merci su strada 

60.25.0 

Trasporto di merci su strada 

 

SG70U 

Servizi di pulizia 

74.70.1 

Servizi di pulizia 

MANIFATTURE 

SD01A 

Fabbricazione di prodotti di 

15.52.0 

Fabbricazione di gelati 

 

 

pasticceria secca, gelati, cacao, 

15.82.0 

Fabbricaz. fette biscott. e 

 

 

confetteria 

 

biscotti, pasticceria 

 

 

 

 

conservata 

 

 

 

15.84.0 

Fabbricazione di cacao, 

 

 

 

 

cioccolato, caramelle e 

 

 

 

 

confetterie 

 

SD01B 

Fabbricazione di prodotti di 

15.81.2 

Fabbricazione di pasticceria  

 

 

pasticceria fresca 

 

fresca 

 

SD02U 

Fabbricazione di paste alimentari 

15.85.0 

Fabbricaz. paste alimentari, 

 

 

 

 

cuscus e di farinacei simili 

 

 

 

 

 

 

SD03U 

Molitoria dei cereali 

15.61.1 

Molitura dei cereali 

 

 

 

15.61.2 

Altre lavorazioni di semi e 

 

 

 

 

granaglie 

 

SD04A 

Lavorazione artistica marmo e 

26.70.2 

Lavoraz. artistica marmo e 

 

 

pietre affini 

 

pietre affini, lavori in 

 

 

 

 

mosaico 

 

SD04B 

Estrazione pietre ornamentali, 

14.11.1 

Estrazione di pietre 

 

 

altre pietre da costruzione, ardesia 

 

ornamentali 

 

 

 

14.11.2 

Estrazione di altre pietre da  

 

 

 

 

costruzione 

 

 

 

14.13.0 

Estrazione di ardesia 

 

SD04D 

Estrazione argilla, pomice, pietre 

14.12.1 

Estrazione di pietra da gesso 

 

 

da gesso, dolomite ecc. 

 

e di anidride 

 

 

 

14.12.2 

Estrazione di pietre per calce 

 

 

 

 

e cementi e di dolomite 

 

 

 

14.22.0 

Estrazione di argilla e 

 

 

 

 

caolino 

 

 

 

14.50.1 

Estrazione di pomice e altri 

 

 

 

 

materiali abrasivi 

 

 

 

14.50.3 

Estrazione di altri minerali e 

 

 

 

 

prodotti di cava n. c.a. 

 

SD04E 

Segagione e frantumazione pietre 

26.70.1 

Segagione e lavorazione 

 

 

 

 

delle pietre e del marmo 

 

 

 

26.70.3 

Frantumazione di pietre e 

 

 

 

 

minerali vari fuori della cava 

 

SD08U 

Fabbricazione calzature, 

19.30.1 

Fabbricazione di calzature 

 

 

componenti e accessori 

 

non in gomma 

 

 

 

19.30.2 

Fabbricazione parti e 

 

 

 

 

accessori per calzature non  

 

 

 

 

in gomma 

 

 

 

19.30.3 

Fabbricazione calzature, 

 

 

 

 

suole e tacchi in gomma e 

 

 

 

 

plastica 

 

SD09A 

Fabbricazione di mobili e sedie 

36.11.1 

Fabbricaz. sedie e sedili, 

 

 

 

 

inclusi autoveicoli e simili 

 

 

 

36.12.2 

Fabbricazione mobili non 

 

 

 

 

metallici per uffici, negozi 

 

 

 

 

etc. 

 

 

 

36.13.0 

Fabbricazione di altri mobili 

 

 

 

 

per cucina 

 

 

 

36.14.1 

Fabbricazione di altri mobili 

 

 

 

 

in legno 

 

 

 

36.14.2 

Fabbricazione di mobili in 

 

 

 

 

giunco vimini ed altro 

 

 

 

 

materiale 

 

SD09B 

Fabbricazione di poltrone e divani 

36.11.2 

Fabbricazione di poltrone e 

 

 

 

 

divani 

 

SD10A 

Filatura e tessitura di fibre tipo 

17.11.0 

Preparazione e filatura di  

 

 

cotone e lino 

 

fibre tipo cotone 

 

 

 

17.14.0 

Preparazione e filatura di  

 

 

 

 

fibre tipo lino 

 

 

 

17.21.0 

Tessitura di filati tipo cotone 

 

SD10B 

Confezione biancheria da letto, 

17.40.1 

Confezionamento biancheria 

 

 

tavola e arredamento 

 

da letto, tavola e arredamento 

 

SD12B 

Fabbricazione di prodotti di 

15.81.1 

Fabbricazione di prodotti di  

 

 

panetteria 

 

panetteria 

 

 

Allegato 2

 

Elementi contabili 

F01 

- Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e 

 

sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale 

F02 

- Esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata 

F03 

- Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e 

 

sussidiarie, semilavorati e ai sevizi non di durata ultrannuale 

F04 

- Rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata 

F05 

- Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e 

 

merci 

F06 

- Costo per la produzione di sevizi 

F07 

- Valore dei beni strumentali 

F08 

- Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da 

 

lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa 

F09 

- Spese per acquisti di sevizi 

F10 

- Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 53 del T.U.I.R. 

F11 

- Altri proventi considerati ricavi esclusi quelli di cui all'art. 53, 

 

comma 1, lettere c) e d), del T.U.I.R. 

 

 

Allegato 3

 

GE.RI.CO 

persone 

società di 

società di capitali, 

enti non 

 

fisiche 

persone ed 

enti commerciali 

commerciali 

 

 

equiparate 

ed equiparati 

ed equiparati 

elementi 

quadro RG 

quadro RF 

quadro RA 

quadro RB 

quadro RB 

quadro RA 

quadro RD 

contabili 

 

 

 

 

 

 

 

F01 

RG11, campo 2 

RF59, campo 2 

RA 62 

RB11, campo 2 

RB76 

RA60 

RD12, campo 2 

F02 

RG12, campo 2 

RF60, campo 2 

RA63 

RB12 

RB77 

RA61 

RD13 

F03 

RG7, campo 2 

RF57, campo 2 

RA60 

RB7, campo 2 

RB74 

RA58 

RD8, campo 2 

F04 

RG8, campo 2 

RF58, campo 2 

RA61 

RB8 

RB75 

RA59 

RD9 

F05 

RG13 

RF61 

RA64 

RB13 

RB78 

RA62 

RD14 

F06 

RG14 

RF62 

RA65 

RB14 

RB79 

RA63 

RD15 

F07 

RG1,  

RF70,  

RA73,  

RB1, 

RB87,  

RA71,  

RD1, 

 

colonna 1 

colonna 1 

colonna 1 

colonna 1 

colonna 1 

colonna 1 

colonna 1 

F08 

RG15 

RF63 

RA66 

RB15 

RB80 

RA64 

RD16 

F09 

RG21 

RF69 

RA72 

RB21 

RB86 

RA70 

RD22 

F10 

RG 2, campo 3 

RF55, campo 2 

RA58 

RB2, campo 3 

RB72 

RA56 

RD2, campo 3 

F11 

RG3, campo 2 

RF56, campo 2 

RA59 

RB3, campo 2 

RB73 

RA57 

RD3, campo 2 

 

 

Allegato 4

Ministero delle finanze

Dipartimento delle entrate

Direzione centrale per gli affari amministrativi

Il Direttore generale

Visto l'art. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'articolo 10, comma 11, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;

Visto l'articolo 10 della citata legge n. 146 del 1998, concernente disposizioni in materia di accertamento, di riscossione, di contrasto all'evasione e di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria;

Visto l'articolo 10, comma 7, della citata legge n. 146 del 1998 che prevede l'istituzione di una commissione di esperti tenuti ad esprimere, prima dell'approvazione e della pubblicazione dei singoli studi di settore, un parere in merito alla idoneità degli studi stessi a rappresentare la realtà cui si riferiscono;

Visto il parere espresso dalla predetta commissione con riferimento agli studi di settore approvati con i decreti del 30 marzo 1999;

Considerato che nel predetto parere la commissione propone la istituzione di osservatori provinciali finalizzati a monitorare la fase di concreta applicazione degli studi di settore per rilevare eventuali peculiari situazioni riguardanti singoli soggetti o loro insiemi omogenei negli specifici contesti territoriali

Decreta

Art. 1

1. Sono istituiti, presso ciascuna Direzione regionale delle entrate e presso le Direzioni delle entrate per le province autonome di Bolzano e Trento. Osservatori provinciali al fine di adeguare gli studi di settore alla realtà economiche locali.

2. Gli Osservatori di cui al comma 1, con riferimento alla concreta applicazione degli studi di settore approvati, hanno la funzione di:

a) individuare particolarità o anomalie riguardanti determinate attività anche con riferimento a specifiche aree geografiche o economiche;

b) rilevare informazioni utili a migliorare la capacità degli studi di settore di rappresentare la realtà cui si riferiscono.

3. L'Osservatorio provinciale provvederà, per il tramite della Direzione regionale delle entrate, a portare all'attenzione della commissione degli esperti istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146, le informazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 che, dopo una propria valutazione, formulerà le proprie osservazioni al Ministero delle finanze.

     Art. 2

1. Componenti degli Osservatori provinciali sono:

a) un dirigente della Direzione regionale delle entrate con funzioni di presidente:

b) due funzionari appartenenti agli uffici del Dipartimento delle entrate presenti sul territorio provinciale;

c) due rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative in sede provinciale in ciascuno dei settori produttivi dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) un rappresentante degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni economiche;

e) un rappresentante degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni giuridiche;

f) un rappresentante degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni tecniche;

g) un rappresentante degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni sanitarie.

2. Gli Osservatori provinciali sono costituiti con provvedimento del Direttore regionale delle entrate. I componenti di cui alle lettere da c) a g) del comma precedente sono designati, rispettivamente, dalle associazioni di categoria più rappresentative in sede provinciale e dagli ordini professionali della provincia.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale del Dipartimento delle entrate.

4. Ai componenti degli Osservatori provinciali non spetta alcun compenso.

Il Direttore generale