§ 46.9.163 - D.M. 3 febbraio 1998, n. 45.
Regolamento recante norme per l'espletamento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:03/02/1998
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Accesso al ruolo degli ispettori.
Art. 2.  Concorso pubblico - Bando di concorso.
Art. 3.  Domande di partecipazione al concorso pubblico.
Art. 4.  Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso pubblico.
Art. 5.  Riserve di posti.
Art. 6.  Accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
Art. 7.  Prova preliminare.
Art. 8.  Commissione esaminatrice del concorso pubblico.
Art. 9.  Prove d'esame.
Art. 10.  Mancata presentazione dei candidati.
Art. 11.  Presentazione dei documenti.
Art. 12.  Graduatoria del concorso pubblico.
Art. 13.  Nomina.
Art. 14.  Concorso interno - Bando di concorso.
Art. 15.  Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso interno.
Art. 16.  Domande di partecipazione e diario delle prove.
Art. 17.  Commissione esaminatrice.
Art. 18.  Prove d'esame.
Art. 19.  Titoli di servizio.
Art. 20.  Graduatoria.
Art. 21.  Ammissione al corso.
Art. 22.  Rinvio.


§ 46.9.163 - D.M. 3 febbraio 1998, n. 45.

Regolamento recante norme per l'espletamento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

(G.U. 16 marzo 1998, n. 62)

 

 

     Art. 1. Accesso al ruolo degli ispettori.

     1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori si consegue:

     a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, comprendente una prova scritta ed un colloquio e successivo corso di formazione tecnico-professionale della durata di diciotto mesi, con esami finali;

     b) nel limite del restante cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in una prova scritta ed un colloquio e successivo corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, con esami finali.

 

          Art. 2. Concorso pubblico - Bando di concorso.

     1. Il concorso pubblico è indetto, su base nazionale, con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel quale sono indicati:

     a) il numero dei posti messi a concorso ed, eventualmente, la distribuzione degli stessi nelle diverse regioni;

     b) il numero dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie ed i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio;

     c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

     d) i documenti prescritti;

     e) il termine e le modalità di presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei documenti di cui alla precedente lettera d);

     f) il programma delle prove d'esame ed il diario della prova scritta;

     g) la votazione minima da conseguire nelle prove d'esame;

     h) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

     2. Per particolari esigenze possono essere banditi concorsi per una o più regioni.

     3. La sede o le sedi nelle quali ha luogo la prova scritta, nonché il diario di detta prova sono stabiliti con lo stesso decreto che indice il concorso o con successiva comunicazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del giorno indicato nel bando di concorso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

 

          Art. 3. Domande di partecipazione al concorso pubblico.

     1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera oppure, nei casi in cui l'amministrazione lo ritenga opportuno, compilate su modelli da essa predisposti e conformi a quello allegato al bando di concorso, devono essere presentate alla questura della provincia ove il candidato risiede entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alla questura a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine di cui al comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

     3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

     a) il cognome ed il nome;

     b) la data e il luogo di nascita;

     c) il possesso della cittadinanza italiana;

     d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

     e) l'immunità da condanne penali o eventualmente le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;

     f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

     g) la lingua straniera, a scelta fra inglese, francese e tedesco, nella quale intendono eventualmente sostenere la prova di esame facoltativa;

     h) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

     i) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, con la specificazione, ove occorra, di non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;

     l) ogni altra indicazione specificamente richiesta dal bando di concorso.

     4. Le domande devono inoltre contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.

     5. I candidati che intendono concorrere ai posti riservati previsti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, devono farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresì, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le previste prove d'esame.

     6. L'amministrazione della pubblica sicurezza non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete indicazioni di recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

 

          Art. 4. Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso pubblico.

     1. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, ivi compreso quello dell'età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

     2. L'esclusione dal concorso per mancanza di uno o più dei requisiti prescritti ed indicati nel bando, risultante dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda di partecipazione, è disposta, con decreto motivato, dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

 

          Art. 5. Riserve di posti.

     1. Un sesto dei posti disponibili è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente.

     2. Un sesto dei posti disponibili è riservato ai sensi dell'articolo 52, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, così come sostituito dall'articolo 4 della legge 20 novembre 1987, n. 472, agli appartenenti agli altri ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti, ad eccezione del limite di età. E' possibile partecipare a tale riserva per non più di due volte.

     3. Al concorso si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente, comunque, all'accertamento dei requisiti prescritti.

     4. Si applica, altresì, la riserva dei posti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

     5. I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al comma precedente sostengono le prove d'esame nella lingua italiana o tedesca da essi prescelta nella domanda di concorso.

     6. I candidati dichiarati vincitori nei posti riservati di cui al comma 4 vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano ovvero di Trento con competenza regionale.

     7. I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori saranno conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati che hanno superato le prove.

 

          Art. 6. Accertamenti psico-fisici ed attitudinali.

     1. I candidati, prima della prova scritta prevista dal bando di concorso, sono sottoposti a visita psico-fisica e, se giudicati idonei, vengono ammessi a sostenere le prove attitudinali.

     2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, e successive modifiche ed integrazioni, i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale ed a prove strumentali di laboratorio.

     3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, e successive modifiche ed integrazioni, ai candidati sono proposti, da una commissione di selettori, una serie di tests, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio.

     4. Il giudizio di non idoneità al servizio di polizia espresso dalla commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ovvero dalla commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta l'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

     5. Le commissioni di cui al comma precedente sono nominate con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

 

          Art. 7. Prova preliminare.

     1. Qualora le domande di partecipazione superino di oltre cento volte il numero dei posti messi a concorso e non siano inferiori a quindicimila, l'ammissione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali è preceduta dalla prova preliminare a carattere generale mediante idonei tests prevista dall'articolo 5 della legge 30 novembre 1990, n. 359.

     2. L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare è disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

 

          Art. 8. Commissione esaminatrice del concorso pubblico.

     1. La commissione esaminatrice del concorso è composta secondo quanto stabilito dall'articolo 7, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903.

     2. La commissione è nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

 

          Art. 9. Prove d'esame.

     1. Le prove d'esame del concorso sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.

     2. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato sul seguente programma: elementi di diritto penale e/o di diritto processuale penale, con eventuali riferimenti di diritto costituzionale.

     3. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, ivi compresi gli elementi di diritto costituzionale, anche su nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza e di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.

     4. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta.

     5. L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovrà sostenere il colloquio stesso.

     6. Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia riportato almeno la votazione di sei decimi.

     7. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle lingue straniere indicate nel bando di concorso.

     8. Ai candidati che superano la prova facoltativa è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,50, che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.

     9. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

     10. La votazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.

     11. Espletate le prove d'esame, la commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati.

 

          Art. 10. Mancata presentazione dei candidati.

     1. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per l'eventuale prova preliminare, per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, per la valutazione delle qualità attitudinali e per le prove d'esame viene escluso dal concorso con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

 

          Art. 11. Presentazione dei documenti.

     1. I candidati che abbiano superato le prove saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno in cui avranno ricevuto l'avviso in tal senso, i documenti attestanti i requisiti per la partecipazione alle riserve dei posti e quelli necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza e/o preferenza nella nomina previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

     2. Tali documenti dovranno essere conformi alle norme sulle autentiche e dovranno essere regolarizzati in bollo solo dai vincitori del concorso.

 

          Art. 12. Graduatoria del concorso pubblico.

     1. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

     2. Il decreto di cui al comma precedente è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno e di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

          Art. 13. Nomina.

     1. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori della Polizia di Stato con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e sono avviati a frequentare il corso di cui all'articolo 53 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

          Art. 14. Concorso interno - Bando di concorso.

     1. Il concorso interno, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, è indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:

     a) il numero dei posti complessivi messi a concorso;

     b) il numero dei posti riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio;

     c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

     d) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

     e) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

     f) la data di svolgimento della prova scritta e le materie oggetto delle prove d'esame;

     g) la votazione minima da conseguire nella prova scritta e nel colloquio;

     h) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

 

          Art. 15. Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso interno.

     1. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di ammissione al concorso prescritti dall'articolo 27, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, alla data del bando di concorso.

     2. Sono esclusi dal concorso coloro che nel biennio precedente la data del bando abbiano riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave o che nel medesimo periodo abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono".

     3. E' inoltre escluso dal concorso, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio.

     4. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

 

          Art. 16. Domande di partecipazione e diario delle prove.

     1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.

     2. Nel bando di concorso verrà data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui avrà svolgimento la prova scritta, ovvero della data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sarà pubblicato il diario di detta prova.

     3. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta, è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

     4. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta o il colloquio è escluso dal concorso.

     5. Il candidato che per gravi e documentati motivi è impossibilitato a sostenere il colloquio nel giorno stabilito, è ammesso a sostenerlo in altra data nell'ambito del calendario concorsuale previsto per il colloquio.

     6. Qualora la mancata presentazione al colloquio sia determinata da infermità o lesione dipendente da causa di servizio, la data per sostenere detta prova può essere differita anche oltre i limiti temporali di cui al comma precedente e comunque non oltre l'ultimo giorno fissato per la valutazione dei titoli.

 

          Art. 17. Commissione esaminatrice.

     1. La commissione esaminatrice del concorso è composta e nominata secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del presente regolamento.

 

          Art. 18. Prove d'esame.

     1. Le prove d'esame del concorso interno sono costituite da una prova scritta ed un colloquio che vertono sulle materie indicate nell'articolo 9 del presente regolamento.

     2. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi.

     3. Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trenta cinquantesimi.

 

          Art. 19. Titoli di servizio.

     1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

     a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12;

     b) qualità delle mansioni svolte - con particolare riferimento alla competenza professionale ed al grado di responsabilità assunta, fino a punti 12.

     Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con proprio decreto avente natura di atto di indirizzo per tutti i concorsi interni, individua, anche per fasce, i punteggi attribuibili a ciascuna tipologia di incarichi in relazione al rilievo degli stessi;

     c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;

     d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, fino a punti 4;

     e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 4;

     f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;

     g) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 6.

     2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresì in modo omogeneo i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.

     3. Il direttore centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice il fascicolo personale dei candidati, copia dello stato matricolare, le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente dell'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dai candidati.

     4. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

     5. Le somme dei punti assegnati dai membri della commissione per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro.

     6. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

     7. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove d'esame.

 

          Art. 20. Graduatoria.

     1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma del voto riportata nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli.

     2. A parità di punteggio, ha la precedenza il concorrente con qualifica più elevata ed, a parità di qualifica, il concorrente che ha la precedenza in ruolo.

     3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

     4. I posti rimasti scoperti nell'aliquota riservata sono devoluti agli altri candidati.

     5. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

 

          Art. 21. Ammissione al corso.

     1. I vincitori del concorso frequentano un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, con esami finali.

 

          Art. 22. Rinvio.

     1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano in quanto compatibili le disposizioni vigenti in materia di pubblici concorsi per il personale della Polizia di Stato e le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e 23 dicembre 1983, n. 904, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni dell'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.