§ 3.7.51 - Circolare 19 maggio 1992, n. 29.
Settore commercio, turismo - Circolare n. 29 del 19 maggio 1992 Legge 24 agosto 1991, n. 284 - Concernente la «liberalizzazione dei prezzi dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:19/05/1992
Numero:29

§ 3.7.51 - Circolare 19 maggio 1992, n. 29.

Settore commercio, turismo - Circolare n. 29 del 19 maggio 1992 Legge 24 agosto 1991, n. 284 - Concernente la «liberalizzazione dei prezzi dei servizi e delle strutture ricettive».

(B.U. 6 giugno 1992, n. 23, 4° s.s.).

 

 

     1. Con riferimento alla circolare n. 9 del 17 febbraio 1992, con la quale lo scrivente indicava le prime modalità di trasmissione e pubblicizzazione dei prezzi, di cui alla legge in oggetto e alle successive determinazioni collegiali assunte nel corso delle riunioni tecniche tenutesi presso lo scrivente settore il 16 e 23 marzo 1992 con i rappresentanti delle province operanti in Lombardia, si riportano, qui di seguito, le decisioni assunte sui vari problemi, ancora irrisolti, circa la corretta applicazione della legge 24 agosto 1991, n. 284.

     In primo luogo, è risultato necessario ribadire che l'amministrazione regionale dovrà predisporre un apposito progetto di legge che, richiamando le deleghe prima attribuite alla provincia ai sensi della l.r. 30 luglio 1986. n. 28, confermi le stesse deleghe alle province, ai sensi e per gli effetti della nuova normativa 24 agosto 1991, n. 284, ivi comprese le attività amministrative concernenti lo strumento sanzionatorio in caso di rilevata difformità in materia di prezzi e tariffe.

 

     A: In merito al problema sollevato relativo alle denunce dei prezzi e delle tariffe presentate entro il 1° marzo 1992, si è convenuto, tra i rappresentanti della regione e delle province, che le citate denunce presentate all'amministrazione regionale sono da considerarsi suppletive e pertanto saranno restituite alle province competenti per territorio ai fini di una mera verifica da parte di queste degli scostamenti intervenuti tra le denunce prezzi presentate nell'ottobre 1991 e marzo 1992 evitando, tuttavia, di sanzionare eventuali inadempienze, ivi compresi eventuali scostamenti tra prezzi minimi e massimi. Le province, a loro volta, si faranno carico di inviare, ai singoli operatori interessati, le tabelle dei nuovi prezzi comunicati con la relativa presa d'atto.

 

     B: Circa i prezzi e le tariffe, presentati dagli operatori, nella denuncia supplettiva del 1° marzo, si è rilevata la inopportunità, di un invio all'Enit delle denunce precitate, avendo accertato che lo stesso ente è in procinto di pubblicare l'annuario alberghi 1992, sulla base delle denunce presentate dagli operatori al 1° ottobre 1991.

     La nuova metodologia, quindi, trova definitiva applicazione solo a decorrere dal 1° ottobre, termine di presentazione per i prezzi e le tariffe relative all'anno 1993.

 

     C: In base alle determinazioni sopra esposte ed alla conferma delle deleghe attribuite alle province in materia di prezzi e tariffe relative agli esercizi ricettivi ne deriverà che _ a regime _ gli interessati saranno tenuti:

     a) ad inviare le denunce prezzi alle province competenti per territorio;

     b) ciascuna provincia trasmetterà i risultati globali rilevati attraverso le procedure informatiche, all'uopo previste,

all'amministrazione regionale;

     c) l'amministrazione regionale provvederà a comunicare globalmente tali rilevazioni all'Enit ai fini della predisposizione e pubblicazione dell'annuario degli alberghi e delle altre strutture ricettive di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 292

     d) nulla rimane innovato rispetto alla normativa statale 2049/35 per quanto concerne l'obbligo della tabella riassuntiva dei prezzi presso ciascun esercizio e il cartellino prezzi da porre in ogni camera.

 

     D: Circa la facoltà riconosciuta, dal decreto ministeriale del 16 ottobre 1991, alle associazioni di categoria di raccogliere le denunce prezzi e tariffe in nome e per conto degli associati, si è dell'avviso che sia consentito alle associazioni citate di trasmettere globalmente le denunce dei vari associati purché i modelli siano firmati dai singoli titolari e gestori, sotto la propria responsabilità e queste pervengono alle province competenti entro il termine di legge previsto (prossima scadenza 1 ottobre).

 

     E: In merito al delicato tema delle procedure informatiche da attivarsi tra l'amministrazione regionale e le singole province per la raccolta, elaborazione ed invio di tutti i dati relativi alle denunce dei prezzi e delle tariffe degli esercizi ricettivi, si è convenuto sulla necessità di attivare, subito, un unico strumento tecnico per elaborare i vari programmi d'intervento.

     A tal uopo, saranno presi contatti con i funzionari dei vari assessorati al turismo delle province per visionare i programmi informatici ora utilizzati e pervenire, in tempi brevi ad una proposta operativa unica per tutte le province in collegamento costante ed operativo con gli uffici dell'assessorato commercio e turismo della regione Lombardia. Le spese relative all'implementazione e gestione del programma informatico saranno a carico dell'amministrazione regionale e sarà oggetto di un apposito atto formale da predisporsi e che conterrà anche le modalità ed i tempi di gestione.

 

     F: Molto problematica si appalesa la trattazione delle denunce prezzi e tariffe presentate dagli esercizi complementari disciplinati dalla legge regionale 11 settembre 1989, n. 45 (case per ferie, ostelli per la gioventù, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze).

     In particolare, giova ricordare che il rilascio delle autorizzazioni per tali strutture ricettive compete alle singole amministrazioni comunali, le quali sovente non danno notizie, né alla amministrazione regionale né alle province competenti, dei provvedimenti emessi.

     Allo stato attuale, quindi, non si è a conoscenza della totalità degli esercizi complementari che operano sul territorio regionale, quali prezzi e tariffe espongano al pubblico e quali strumenti legislativi o amministrativi si possano mettere in moto per avere una visione completa di questo importante comparto dell'offerta turistica.

     A tal uopo, l'amministrazione regionale predisporrà un'apposita circolare da inviare ai comuni competenti per territorio affinché comunichino alle province e all'amministrazione regionale le autorizzazioni comunali rilasciate, ai fini dell'individuazione degli esercizi ricettivi tenuti alla denuncia dei prezzi e tariffe, così come previsto dall'art. 1 della legge di riferimento 24 agosto 1991, n. 284.

 

     G: Del pari difficoltosa appare la messa a punto di una nuova metodologia per attivare lo strumento sanzionatorio già previsto dalla legge r.d.l. 24 ottobre 1935, n. 2049 e ribadito dalla legge 24 agosto 1991, n. 284, soprattutto a partire dalle denunce che saranno presentate dal 1° ottobre 1992 ed a valere per l'anno 1993.

     I tecnici della regione e delle province si sono trovati d'accordo sulla necessità di elaborare un apposito progetto di legge che, coordinando e modificando la vecchia normativa in materia di prezzi e tariffe, definisca chiaramente tutti i meccanismi operativi ed attui un regime sanzionatorio adeguato alle circostanze, con un procedimento amministrativo agile ed efficace.

 

     H: Con riguardo, infine, all'utilizzo della modulistica di recente predisposta dall'Enit, i funzionari della regione e delle province hanno rilevato la necessità che nel prosieguo di tempo occorrerà superare le attuali modalità di stampa con le nuove necessità di rilevazione informatica, proponendo all'Enit l'utilizzo di moduli a stampa continua per accelerare le procedure di rilevazione dei dati necessari.

     Nel far riserva di fornire ulteriori e più approfondite indicazioni circa l'applicazione della legge in argomento, si ribadisce l'invito agli enti ed organismi in indirizzo di comunicare eventuali osservazioni e suggerimenti per una uniformità e completa applicazione della normativa di riferimento.