§ 98.1.36416 - Circolare 7 ottobre 1996, n. 26 .
Reg. CE n. 3392/93 del 10 dicembre 1993relativoalla concessione di aiuti per il latte e taluni prodotti lattiero caseari distribuiti agli [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:07/10/1996
Numero:26

§ 98.1.36416 - Circolare 7 ottobre 1996, n. 26 .

Reg. CE n. 3392/93 del 10 dicembre 1993relativoalla concessione di aiuti per il latte e taluni prodotti lattiero caseari distribuiti agli allievi di istituti scolastici. Ulteriori precisazioni e istruzioni operative.

 

Emanata dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

 

A.I.M.A. 

 

Azienda di Stato 

 

Per gli interventi nel mercato agricolo 

 

 

Ai servizi prov.li agricoltura foreste e alimentazione 

 

Loro sedi 

 

Ai comuni riconosciuti 

 

Loro sedi 

 

Agli Istituti scolastici riconosciuti 

 

Loro sedi 

 

Ai fornitori riconosciuti 

 

Loro sedi 

 

 

Si rileva che, nonostante le precisazioni integrative di cui alla circolare n. 1 del 9 gennaio 1996, le domande di liquidazione dell'aiuto in oggetto continuano, in molti casi, a presentare imperfezioni ed anomalie comportanti supplementi di istruttoria che ritardano i pagamenti.

In relazione a ciò, si raccomanda di 'porre la massima attenzione affinché, sia le domande di aiuto con i prescritti documenti, sia ì verbali di controllo, vengano prodotti correttamente, con l'indicazione di tutti. i dati richiesti, e trasmessi tempestivamente entro i termini prescritti in duplice copia.

A tal fine, occorre in particolare tener presente che:

1.poiché il numero di riconoscimento è annuale, in domanda deve essere indicato quello attribuito per l'anno scolastico cui si riferisce il pagamento e non quello degli anni precedenti;

- l'esatto numero di riconoscimento va sempre riportato, come dato identificativo, su tutti i documenti, verbali di controllo, lettere. fax, atti integrativi trasmessi all'AIMA, relativi allo stesso Istituto o soggetto beneficiario;

- il periodo di validità iniziale indicato nel riconoscimento deve figurare sul verbale di controllo concernente il I trimestre;

2.la domanda, il prospetto di liquidazione ed il verbale di controllo devono indicare tutti lo stesso periodo a cui è riferito l'aiuto richiesto. La data iniziale e finale di tale periodo dovrà essere quella di effettiva distribuzione dei prodotti;

3.su ogni domanda di aiuto occorre indicare sempre la modalità per il pagamento dell'importo richiesto, prescelta fra quelle di seguito, riportate:

a)accredito bancario - precisare al riguardo:

codice ABI, codice CAB, numero di c/c, n. partita IVA/codice fiscale;

b) assegno circolare non trasferibile;

c) accredito in conto corrente postale;

d)per i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite l'Istituto Bancario Tesoriere, di cui necessita conoscere i relativi codici e numero di c/c;

e)per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite c/c postale;

4.in tutte le domande e documenti allegati occorre indicare la stessa denominazione o ragione sociale riportata nell'atto di riconoscimento rilasciato dall'AIMA, salvo intervenute variazioni debitamente comunicate;

5.l'indicazione esatta delle categorie dei prodotti, delle quantità, del numero di allievi iscritti a mensa (esclusi insegnanti od altri soggetti che non hanno diritto), dei giorni di effettiva distribuzione, del numero totale delle presenze nel periodo considerato - corrispondenti

- ai dati delle fatture di acquisto e giustificati dai registri contabili al riguardo previsti - sono elementi essenziali ai fini della determinazione dell'importo da liquidare, per cui non devono mai essere omessi;

6.il superamento della quantità massima pro-capite giornaliera pari a Kg. 0,2575 comporta l'automatica decurtazione dell'aiuto da parte dell'IMMA. Gli Ispettorati competenti dovranno, in tali casi, emettere il verbale di controllo con i quantitativi già decurtati, evidenziandone l'operazione con una nota a verbale.

Analoga nota, dovrà essere apposta nel caso vengano attestate categorie di prodotti diverse da quelle indicate nel prospetto di liquidazione;

7.i periodi (o trimestri) di pagamento sono i seguenti:

dal I settembre 

al 31 dicembre 

(I trimestre); 

dal I gennaio 

al 31 marzo 

(II trimestre); 

dal I aprile 

al 30 giugno 

(III trimestre); 

dal I luglio 

al 31 agosto 

(IV trimestre). 

La domanda di aiuto, con il relativo prospetto di liquidazione ed il verbale di controllo, devono. essere riferiti ad uno solo dei periodi .(o trimestri) sopra indicati.

In base alla precisazione di cui al punto D della predetta circolare n. 1 del 9 gennaio 1996, va presentata una sola domanda di liquidazione, con allegato un solo prospetto di liquidazione, per cui dovrà essere emesso un unico verbale di controllo, comprendente tutte le categorie di prodotti distribuiti presso un determinato Istituto o Ente riconosciuto.

Pertanto, per ciascun trimestre, la richiesta di aiuto può essere avanzata, in alternativa, o direttamente dalle scuole o Enti o da un solo fornitore riconosciuto.

Le domande diversamente formulate a partire dal I trimestre dell'anno scolastico-1996/97 saranno respinte;

8.si ricorda che la mancata o tardiva presentazione delle domande o della relativa documentazione prevista:

prospetti di liquidazione, elenchi delle scuole, autorizzazioni al funzionamento per gli Istituti privati, riconoscimento giuridico di Enti, certificati di iscrizione al registro delle imprese presso C.C.I.A.A., ed altro, o l'incompletezza degli stessi,. qualora non vengano regolarizzati o presentati nei termini consentiti e cioè: entro il IV, V o VI mese dalla chiusura del periodo considerato, comporteranno l'applicazione delle prescritte penalità o la perdita del diritto (5% entro il V mese - 10% entro il VI mese - impossibilità di pagare l'aiuto oltre il VI mese).

Quanto sopra, a prescindere da un eventuale richiesta da parte dell'AIMA

9.talvolta si è constatato che i verbali di controllo vengono trasmessi tardivamente, oppure soltanto a seguito di sollecito da parte di questa Azienda.

Pertanto, si raccomanda agli Organismi di controllo di effettuare le verifiche tempestivamente e di trasmettere il relativo verbale, senza attendere il sollecito, entro il termine di un mese dalla presentazione della domanda di liuto, così come previsto dalla circolare n. 13 del 21 dicembre 1994, in modo da permettere all'AIMA di provvedere al pagamento nei termini prescritti e di imputare le spese al bilancio comunitario.

Distinti saluti

Il Direttore generale reggente