§ 98.1.29207 - D.L. 25 maggio 1996, n. 285 .
Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.


Settore:Normativa nazionale
Data:25/05/1996
Numero:285


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
Art. 2.  Disposizioni varie in materia di sanatoria e d'intervento nelle zone interessate dall'abusivismo
Art. 3.  Commissari ad acta
Art. 4.  Osservatori regionali e osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio
Art. 5.  Norme in materia di pianificazione urbanistica
Art. 6.  Norme transitorie e sanzionatorie
Art. 7.  Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche
Art. 8.  Modifica alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia
Art. 9.  Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia
Art. 10.  Opere di particolare pregio artistico e/o architettonico
Art. 11.  Opere riguardanti sedi di comunità terapeutiche o necessarie all'abbattimento di barriere architettoniche
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 98.1.29207 - D.L. 25 maggio 1996, n. 285 [1].

Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

(G.U. 25 maggio 1996, n. 121)

 

CAPO I

 

Regolarizzazione di violazioni edilizie

 

     Art. 1. Modifiche all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

     1. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.";

     b) al comma 4, quarto periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda";

     c) al comma 4, dopo il penultimo periodo, è inserito il seguente: "Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato, nei termini, per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso";

     d) al comma 5, alla fine del terzo periodo, le parole: «31 marzo 1995» sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995, purché la domanda sia stata presentata nei termini";

     e) al comma 6, primo periodo, le parole: «31 marzo 1995» sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1996";

     f) al comma 11, secondo periodo, le parole: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 1996";

     g) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

     "Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni, nonché alle loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di legiferare in tal senso è esercitabile entro novanta giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data.";

     h) al comma 18 le parole: «modificativi di quelli» sono sostituite dalle seguenti: "modificative di quelle";

     i) alla tabella B le parole: «10.000 a m», riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti: "10.000 a mq oltre all'importo previsto fino a 750 m³ ";

     l) al titolo della tabella D sono soppresse le parole: «e degli oneri concessori» e la parola: «dovuti» è sostituita dalla seguente: “dovuta”; alle lettere a), b) e c) sono soppresse le parole: «e degli oneri concessori».

     2. Ai fini della determinazione delle somme da corrispondere a titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è fatto salvo il quinto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

 

CAPO II

 

Altre disposizioni in materia di sanatoria edilizia e disposizioni varie

 

          Art. 2. Disposizioni varie in materia di sanatoria e d'intervento nelle zone interessate dall'abusivismo

     1. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità ed i termini per il versamento dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia. I suddetti termini per il versamento dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; per la rateizzazione della restante parte dell'oblazione sono fissati rispettivamente a 60, 90, 120, 180 e 210 giorni dal versamento dell'acconto e per il versamento degli oneri di concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto.

     2. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il versamento dell'oblazione non esime dall'applicazione dell'indennità risarcitoria prevista dall'articolo 15 della citata legge n. 1497 del 1939.

     3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione. Coloro che hanno presentato domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 1987, per la quale il sindaco ha espresso provvedimento di diniego, ed hanno riproposto la domanda ai sensi dell'articolo 39 della citata legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, per il medesimo immobile, possono compensare il credito a loro favore scaturito dal diniego della prima domanda di condono edilizio con il debito derivato dal nuovo calcolo dell'oblazione relativa alla domanda di condono inoltrata ai sensi del medesimo articolo 39. All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle oblazioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La quota eccedente tali importi, versata all'entrata dello Stato, è riassegnata, limitatamente alla misura necessaria a coprire gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

     4. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa. I comuni possono utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché per gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo. I comuni che, ai sensi dell'articolo 39, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, hanno adottato provvedimenti per consentire la realizzazione di opere di urbanizzazione con scorporo delle aliquote, possono utilizzare una quota parte delle somme vincolate per la costituzione di un apposito fondo di garanzia per l'autorecupero, con l'obiettivo di sostenere l'azione delle forme consortili costituitesi e di integrare i progetti relativi alle predette opere con progetti di intervento comunale.

     5. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo accantonati per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, ovvero nell'ambito dei lavori socialmente utili. I comuni possono anche avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi.

     6. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.

     7. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente decreto, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47, e successive modifiche e integrazioni.

     8. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 4.

     9. La tipologia di abuso di cui al numero 4 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve intendersi applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di destinazione d'uso eseguiti senza opere edilizie.

     10. I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, che non siano stati ancora oggetto di recupero urbanistico a mezzo di variante agli strumenti urbanistici, di cui all'articolo 29 della stessa legge, dovranno essere regolarizzati dai comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base della normativa regionale specificamente adottata.

 

          Art. 3. Commissari ad acta

     1. In caso di inadempienze, il Ministro dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su richiesta del sindaco, del comitato regionale di controllo, ai sensi dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nomina un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.

     2. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.

 

          Art. 4. Osservatori regionali e osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio

     1. Le regioni, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono istituire gli osservatori regionali sull'abusivismo edilizio, che si avvalgono delle rilevazioni dei comuni, dell'autorità giudiziaria competente e dei propri uffici.

     2. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce un osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio che pubblica ogni anno un rapporto sull'andamento del fenomeno dell'abusivismo, articolato per regione e per tipologie di abuso. Tale osservatorio, costituito con personale del Ministero dei lavori pubblici, si avvale di rilievi aerofotogrammetrici e di un'eventuale collaborazione con altri Ministeri competenti e con le regioni, senza alcun onere aggiuntivo in relazione al personale ed alle strutture.

 

          Art. 5. Norme in materia di pianificazione urbanistica

     1. All'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

     "c -bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici.".

     2. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane.".

     3. L'approvazione dello strumento urbanistico e delle relative varianti da parte della regione e, ove prevista, della provincia o di altro ente locale, avviene entro centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione, il termine di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c-bis), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ridotto della metà, decorre nuovamente dalla data di comunicazione.

     4. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, commi 1, lettera c-bis), e 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dal presente articolo, i termini ivi previsti decorrono dal 1° gennaio 1995.

 

          Art. 6. Norme transitorie e sanzionatorie

     1. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrata dal presente decreto, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sempreché non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al presente articolo è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.

     2. Gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio nonché il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli per le opere di cui al terzo comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dall'articolo 8, comma 12, del presente decreto la cui sanatoria, ai sensi del presente decreto, sia subordinata a tale parere favorevole. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall'articolo 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo precedente, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'articolo 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le norme del presente articolo concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.

     3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché ai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali.

 

          Art. 7. Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche

     1. Il Ministero dei lavori pubblici entro il 30 giugno 1996 procede al riesame di tutte le procedure di affidamento o di esecuzione delle opere di propria competenza che per qualsiasi ragione risultino sospese, anche di fatto, da più di quattro mesi, alla data del 31 dicembre 1994, ad eccezione dei casi di provvedimenti di sequestro dei cantieri adottati dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti penali nonché dei casi di sospensione relativi alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

     2. Il riesame di cui al comma 1 ha per oggetto il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dei lavori fino al lotto funzionale, gli aspetti di tutela ambientale e di sicurezza, i riflessi derivanti all'amministrazione appaltante da provvedimenti giurisdizionali che eventualmente hanno determinato la sospensione dei lavori, la congruità degli aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

     3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici nomina una commissione. Fanno parte della commissione magistrati amministrativi, contabili o avvocati dello Stato cui è affidata la presidenza, nonché almeno un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati.

     4. I compensi spettanti ai componenti del suddetto organo collegiale sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Alla relativa spesa, pari a lire 60 milioni per l'anno 1994, lire 120 milioni per l'anno 1995 e lire 20 milioni per l'anno 1996, si provvede, per gli anni 1994 e 1995, a carico del capitolo 1115 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per il medesimo anno, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     5. La commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al Ministro le proposte conseguenti entro novanta giorni.

     6. Qualora il riesame si concluda con esito positivo, la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere ripresa e portata a conclusione.

     7. Possono essere oggetto del riesame di cui al presente articolo anche le revoche di affidamenti intervenute a seguito di norme, direttive o circolari la cui efficacia sia stata successivamente sospesa o che siano state abrogate.

     8. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme restando le rispettive competenze in ordine all'adozione dei provvedimenti conseguenti, possono chiedere al Ministro dei lavori pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle procedure di affidamento e di realizzazione di lavori di rispettiva competenza, ove ricorrano le condizioni indicate nel presente articolo.

     9. Ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 o 2, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono, per quanto di loro competenza, ad esaminare, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi relativi ad affidamenti ed esecuzione di opere pubbliche che, pur rientrando nelle ipotesi di cui al presente articolo, possono essere riavviate, con provvedimento amministrativo, anche su istanza delle imprese interessate.

     10. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici relativi alla costituzione ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3.

     11. Il riesame ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS. In tali ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei lavori pubblici si intendono come di competenza dell'amministratore straordinario e degli organi che subentrano nei poteri di questo.

     12. I compensi spettanti ai componenti dell'organo collegiale nominati ai sensi del comma 11 gravano sugli strumenti finanziari dell'ANAS nella misura di lire 40 milioni per l'esercizio 1994, e lire 120 milioni per l'esercizio 1995 lire 60 milioni per l'esercizio 1996.

 

CAPO III

 

Norme in materia di controllo, di semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia e di incentivazione dell'attività edilizia.

 

          Art. 8. Modifica alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia

     1. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le modifiche ed integrazioni recate dal presente articolo.

     2. All'articolo 4, comma terzo, le parole: «quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Decorso tale termine, qualora non siano notificati i provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine del sindaco perde efficacia".

     3. All'articolo 7, dopo il comma quinto, è inserito il seguente:

     "In caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione, a spese dei responsabili delle opere abusive".

     4. All'articolo 9, comma terzo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la restituzione in pristino non sia possibile o non consenta il recupero dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni di cui al periodo precedente, l'amministrazione competente impone il pagamento di una indennità determinata con i criteri e le modalità previste dalle citate leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, solo in caso di accertato danno paesistico".

     5. All'articolo 15, comma primo, dopo la parola: «varianti», sono inserite le seguenti: “non essenziali”.

     6. All'articolo 18, comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fanno eccezione le corti urbane, purché di pertinenza del fabbricato originario".

     7. All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Gli atti di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali non sono stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale sia allegato un certificato contenente prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare".

     8. All'articolo 22, comma primo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i ricorsi giurisdizionali, di cui al secondo comma".

     9. All'articolo 23, dopo il comma secondo, è inserito il seguente:

     "Il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio ed i comuni, anche consorziati, mettono a reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici da loro eseguiti. I suddetti rilievi sono eseguiti in conformità ai criteri ed alle specifiche previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.".

     10. All'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Alle aree di pertinenza dell'immobile sanato si applica la medesima disciplina sulla sanatoria del bene principale. I comuni possono consentire l'adeguamento delle unità abitative alle altezze minime ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, lettera b), e terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, purché non vi sia aumento di altezza del colmo del tetto".

     11. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al comma primo, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole".

     12. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

     "Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali, e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche nonché dei parchi nazionali e regionali qualora istituiti prima dell'abuso, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione".

     13. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, terzo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 2 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, non si applicano nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto.

     14. Gli atti di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono adottati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e sentiti gli enti locali interessati. I pareri dovranno essere espressi entro sessanta giorni.

 

          Art. 9. Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia

     1. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni provvedono ad aggiornare la propria legislazione in materia di programma pluriennale di attuazione, anche in deroga a specifiche disposizioni dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni, secondo principi che ne circoscrivano la funzione alla programmazione della formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche, individuati territorialmente in modo univoco, anche in coordinamento con il programma triennale dei lavori pubblici del comune e con lo stato delle urbanizzazioni nel territorio interessato, e riferiscano i criteri di obbligatorietà alle effettive esigenze di sviluppo e di trasformazione degli aggregati urbani. Le opere di urbanizzazione comunali da realizzarsi in attuazione degli strumenti urbanistici sono inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del comune.

     2. I comuni sono obbligati ad istruire e definire gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata afferenti le aree edificabili in base alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, con priorità per le aree incluse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei programmi pluriennali di attuazione approvati e ancorché scaduti nei casi in cui non riservino o non abbiano riservato con apposito atto la formazione di tali strumenti all'iniziativa pubblica.

     3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 30 aprile 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 915 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

     4. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4 (Procedure per il rilascio della concessione edilizia). - 1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

     2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. I termini previsti al presente comma sono raddoppiati per i comuni con più di 200.000 abitanti.

     3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e a redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto.

     4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.

     5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

     6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi un commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Il commissario ad acta non può richiedere il parere della commissione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.

     7. I seguenti interventi se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati con i regolamenti edilizi vigenti, e ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

     a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

     b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;

     c) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero;

     d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

     e) mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la regolamentazione di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 13 del presente articolo;

     f) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

     g) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;

     h) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;

     i) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

     l) varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

     m) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato; n) le altre opere individuate da legge regionale o provinciale.

     8. La denuncia di inizio di attività di cui al comma 7 è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.

     9. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di inizio di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.

     10. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'interessato deve presentare la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.

     11. Ai sensi del comma 10 il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 10 l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

     12. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 7 o in difformità dagli strumenti urbanistici adottati o approvati e dai regolamenti edilizi vigenti, nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell'attività edilizia, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

     13. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

     'Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 285, con proprie leggi dettano norme relative al mutamento della destinazione d'uso degli immobili. Fino all'approvazione di tali norme sono fatte salve le disposizioni delle leggi regionali vigentì”.

     14. Per le opere pubbliche dei comuni, delle province e delle comunità montane, la deliberazione, con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata, ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza sanitarie, ambientali e paesistiche.

     15. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.

     16. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.

     17. Sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457; comma sesto dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650; articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; articoli 10 e 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13; comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122.".

     5. Le opere funzionali alla conduzione di fondi rustici nei comuni montani non destinate ad abitazione sono sanabili previo pagamento al comune competente di un'oblazione da lire 500.000 a lire 1.500.000, qualora:

     a) si tratti di opere costruite in legno, o in strutture prefabbricate amovibili, di volume complessivo non superiore a metri cubi 150, realizzate su fondi rustici di superficie non inferiore a metri quadri 6.000;

     b) le opere fossero esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

     c) non sussista una violazione dei vincoli paesaggistici o idro-geologici non sanabile.

 

          Art. 10. Opere di particolare pregio artistico e/o architettonico

     1. Si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, alle opere di particolare pregio artistico e/o architettonico con cubatura anche superiore a 750 metri cubi, realizzate dal proprietario del fondo sotto la superficie terrestre, purché il loro valore artistico e/o architettonico sia stato riconosciuto con specifico parere espresso dalla competente soprintendenza ai beni culturali, architettonici ed artistici, purché sia rispettato il termine del 31 dicembre 1993 per le opere sanabili.

 

          Art. 11. Opere riguardanti sedi di comunità terapeutiche o necessarie all'abbattimento di barriere architettoniche

     1. Si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e le norme relative all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per le seguenti opere realizzate entro il 31 dicembre 1993, per le quali sia stata già presentata richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47:

     a) immobili utilizzati per sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, e per disabili, anche oltre i 750 metri cubi;

     b) opere strettamente necessarie all'abbattimento di barriere architettoniche negli spazi interni ed esterni accessori alla proprietà e alla residenza di portatori di handicap che ne abbiano necessità.

     2. Lo scorporo delle aliquote previste dall'articolo 39, comma 9, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si estende, per le istituzioni legalmente riconosciute aventi come scopo il recupero dei minori, anche alle opere di urbanizzazione secondaria.

 

          Art. 12. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2, comma 61, L. 23 dicembre 1996, n. 662, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.