Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.2 condoni e sanatorie |
Data: | 12/01/1988 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, resta fissato al 30 [...] |
Art. 4. 1. - 8. |
Art. 9. 1. - 2. |
Art. 10. 1. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere abusive comportanti l'aumento delle superfici massime consentite nelle abitazioni per le quali sia stato concesso un [...] |
Art. 11. 1. Agli effetti della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, si considerano conformi agli strumenti urbanistici vigenti anche le opere conformi a strumenti adottati entro la data [...] |
Art. 12. |
Art. 12 bis. |
Art. 13. |
Art. 14. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 38.2.18 - D.L. 12 gennaio 1988, n. 2. [1]
Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.
(G.U. 13 gennaio 1988, n. 9).
1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della
2. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della
3. Il termine per la denunzia al catasto, di cui all'articolo 52, secondo comma, della
Artt. 2. - 3. [3]
1. - 8. [4].
9. Le modalità per l'esecuzione dei rimborsi di cui al comma 8 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Artt. 5. - 8. [5]
1. - 2. [6].
3. Qualora il termine annuale di cui ai commi 1 e 2 sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo termine di novanta giorni decorre dalla predetta data di entrata in vigore.
1. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere abusive comportanti l'aumento delle superfici massime consentite nelle abitazioni per le quali sia stato concesso un finanziamento pubblico a titolo di mutuo, prestito o contributo, non determina la decadenza dai relativi benefici.
1. Agli effetti della tabella allegata alla
1. Per le aree soggette a vincolo paesistico ai sensi della
2. [8].
1. Il primo comma dell'articolo 43 della
1. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle indagini finalizzate al rilevamento della consistenza e delle caratteristiche del fenomeno dell'abusivismo, sentiti i Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane, nonché le regioni, stabilisce indirizzi per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale delle zone interessate dall'abusivismo, attraverso i piani di recupero di cui all'articolo 29 della
2. Il Ministro dei lavori pubblici individua altresì le località nelle quali effettuare interventi sperimentali di recupero urbano di base sulla scorta di progetti approvati con proprio decreto, sentite le amministrazioni comunali, con gli effetti previsti dall'articolo 1 della
3. Con la relazione di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1988, si provvede a carico delle disponibilità esistenti nel capitolo 9423 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Il presente comma è stato così modificato dalla
[3] Modificano gli artt. 32 e 34 della
[4] Modificano l'art. 35 della
[5] Modificano gli artt. 36, 38, 40 e 44 della
[6] Modificano l'art. 46 della
[7] Articolo così sostituito dalla
[8] Modifica il 1° comma, art. 32, della
[9] Articolo aggiunto dalla
[7] Articolo così sostituito dalla