§ 98.1.28986 - D.L. 8 novembre 1995, n. 463 .
Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/11/1995
Numero:463


Sommario
Art. 1.  (Campo di applicazione)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Esclusioni)
Art. 4.  (Raccolta e trasporto interni)
Art. 5.  (Attività di riutilizzo sottoposte a comunicazione)
Art. 6.  (Misure di sicurezza e procedure amministrative)
Art. 7.  (Movimenti transfrontalieri)
Art. 8.  (Autorizzazioni)
Art. 9.  (Registri di carico e scarico)
Art. 10.  (Obbligo di informazione)
Art. 11.  (Controlli)
Art. 12.  (Sanzioni e causa di non punibilità)
Art. 13.  (Abrogazione di norme)
Art. 14.  (Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi)
Art. 15.  (Semplificazioni delle attività di smaltimento)
Art. 16.  (Modifiche di disposizioni autorizzative)
Art. 17.  (Disposizioni in tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)
Art. 18.  (Disposizioni transitorie)
Art. 19.  (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato)
Art. 20.  (Disposizioni finali e finanziarie)
Art. 21.  (Entrata in vigore)


§ 98.1.28986 - D.L. 8 novembre 1995, n. 463 [1].

Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti

(G.U. 9 novembre 1995, n. 262)

 

     Art. 1. (Campo di applicazione)

     1. In attesa della completa attuazione delle direttive n. 91/156/CEE e n. 91/689/CEE, ed in particolare in attesa che la Commissione dell'Unione europea stabilisca in maniera puntuale i criteri che caratterizzano la nozione di rifiuto quale definita all'articolo 2, comma 1, lettera a), il presente decreto disciplina le attività finalizzate al riutilizzo dei residui derivanti dai cicli di produzione o di consumo.

 

          Art. 2. (Definizioni)

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) rifiuto: le sostanze comprese nell'allegato 1 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non presentino alcuna delle seguenti caratteristiche:

     1) siano prodotte intenzionalmente ed abbiano un mercato;

     2) abbiano una qualificazione merceologica riconosciuta ufficialmente, o comunque ulteriori possibilità di utilizzo non vietate dalla legge, ed abbiano un mercato;

     3) siano utilizzabili per i loro scopi originari;

     b) residuo: sostanza o materiale residuale derivante da un processo di produzione o di consumo suscettibile di essere avviato a riutilizzo;

     c) residui pericolosi: i residui che:

     1) contengano le sostanze di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in concentrazioni superiori a quelle limite previste dal punto 1.2 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto;

     2) originino dai cicli di cui al punto 1.3 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, salvo che il soggetto obbligato dimostri che i residui non sono classificabili "tossici e nocivi" ai sensi del numero 1);

     3) provengano da contenitori contrassegnati con i simboli "T" e/o "F" e/o "T +" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" di cui al decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1985, o comunque utilizzati per sostanze pericolose;

     d) raccolta: operazione di cernita e/o raggruppamento dei residui;

     e) trasporto: operazione di movimentazione dei residui destinati al riutilizzo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo;

     f) stoccaggio: deposito temporaneo dei residui destinati ad attività finalizzate al riutilizzo, escluso quello effettuato presso l'insediamento dove sono stati prodotti;

     g) trattamento: operazione destinata a consentire il riutilizzo di un residuo, escluse le operazioni eseguite presso l'insediamento produttivo dove le sostanze o i materiali sono prodotti;

     h) riutilizzo: operazioni consistenti nell'impiego dei residui derivanti dai cicli di produzione o di consumo per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;

     i) materia prima corrispondente: la materia prima o la fonte di energia la cui utilizzazione viene sostituita in tutto o in parte da un residuo di un ciclo di produzione o di consumo;

     l) luogo di produzione: uno o più edifici o installazioni collegate tra loro all'interno di un'area determinata in cui si svolgono attività di produzione.

 

          Art. 3. (Esclusioni)

     1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

     a) alle attività finalizzate al riutilizzo come materia prima di un residuo di produzione effettuate nell'ambito del luogo dove il residuo è prodotto, che si considerano parte integrante della produzione;

     b) alle attività di riutilizzo di residui di origine vegetale e animale, anche derivanti da processi di lavorazione e trasformazione agro-alimentare o agro-industriale, oggetto di specifiche norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico che disciplinano la materia;

     c) ai semi lavorati non costituenti residui di produzione o di consumo;

     d) ai materiali litoidi o vegetali utilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

     e) alle attività di raccolta di residui destinati al riutilizzo, effettuate da associazioni, organizzazioni od istituzioni, che operano anche ai fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985;

     f) ai residui delle lavorazioni agricole in generale e derivati da processi di lavorazione meccanici, fisici, chimico-fisici e di trasformazione dei prodotti agricoli;

     g) ai residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa.

     2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le attività di riutilizzo di residui che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità di impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni. All'articolo 8, comma 2, secondo capoverso, della legge n. 748 del 1984, come modificato dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità". All'articolo 8, comma 3, ultimo capoverso, della medesima legge n. 748 del 1984, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità". All'articolo 9, comma quinto, della medesima legge n. 748 del 1984, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità". Per gli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di residui deve essere effettuata comunicazione alla regione competente.

     3. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individuati nell'elenco di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994.

     4. Nel rispetto delle norme a tutela della salute dell'uomo e degli animali, dell'ambiente e del recupero ambientale e della normativa comunitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, vengono apportate modifiche ed integrazioni all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994.

     5. Ai fini del comma 3, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione comunicano entro il 31 dicembre di ogni anno i nuovi materiali quotati, con l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche.

     6. Le modifiche e/o le integrazioni di cui al comma 4 diventano operative a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ivi previsto.

 

          Art. 4. (Raccolta e trasporto interni)

     1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o trasporto anche marittimo, di residui individuati ai sensi dell'art. 5 destinati al riutilizzo deve, su carta libera, darne comunicazione al Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, annualmente, e comunque trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, indicando la quantità, la natura, l'origine, la destinazione, la frequenza media della raccolta, la tipologia del mezzo di trasporto dei residui; il Comitato redige l'elenco degli operatori che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi del presente decreto. La mancata comunicazione nei termini previsti comporta il divieto di effettuare le suddette operazioni di raccolta e trasporto.

     2. Agli oneri per la tenuta dell'elenco di cui al comma 1 si provvede con le entrate derivanti dal diritto di iscrizione annuale, pari a lire cinquantamila a carico delle ditte esercenti l'attività.

     3. Durante il trasporto i residui di cui al presente articolo sono identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, dal quale, opportunamente integrato, devono risultare i seguenti dati:

     a) nome ed indirizzo del produttore o detentore;

     b) origine, composizione e quantità del residuo;

     c) destinazione con l'indicazione delle operazioni di trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui è soggetto il residuo;

     d) data e percorso del trasporto;

     e) nome ed indirizzo del destinatario.

     4. I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

     5. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la raccolta e il trasporto:

     a) delle frazioni merceologiche dei residui provenienti da raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano a fini ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985;

     b) dei residui inerti purché privi di amianto o di altre sostanze tossiche o nocive in concentrazioni tali da costituire, in base alla vigente normativa, un pericolo per la salute o per l'ambiente, destinati ad essere riutilizzati per ripristino ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali e per produzione di leganti e di materiale da costruzione in generale;

     c) delle frazioni merceologiche derivanti da raccolte finalizzate previste da norme statali o regionali in attuazione dei piani di gestione;

     d) degli scarti delle lavorazioni agromeccaniche, compresi quelli del verde pubblico o privato, nonché degli scarti delle lavorazioni agroindustriali provenienti dalle piccole e medie imprese.

     6. Le somme derivanti dai diritti di iscrizione di cui al comma 2, nonché all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 15, comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli di spesa.

 

          Art. 5. (Attività di riutilizzo sottoposte a comunicazione)

     1. Chiunque intende effettuare sul territorio nazionale il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei residui di cui agli allegati 2 e 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994 pubblicato sul supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1995, n. 24, ad eccezione delle categorie di cui ai punti 21 e 22 dell'allegato 1 al medesimo decreto, è tenuto a darne annualmente comunicazione, su carta libera, alla sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti ed alla regione, alla provincia autonoma o alla provincia delegata, territorialmente competente. La comunicazione è corredata da una relazione, nella quale sono indicati provenienza, tipi, quantità e caratteristiche dei residui da trattare, stabilimento e ciclo di trattamento, di produzione o di combustione nel quale i residui stessi sono destinati ad essere riutilizzati, nonché le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai predetti cicli di riutilizzo. La regione, la provincia autonoma o la provincia delegata può chiedere ulteriori dati ed informazioni per verificare il rispetto delle norme vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, può vietare la prosecuzione dell'attività ed impone la rimozione degli effetti già prodotti. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, verranno stabilite le norme tecniche per la regolamentazione delle attività finalizzate al riutilizzo ai fini della produzione di energia dei residui bituminosi derivanti da processi di lavorazione del greggio (TAR) e dei residui allo stato solido derivanti dal processo di cokificazione di frazioni pesanti petrolifere (Coke di petrolio).

     2. Le sezioni regionali territorialmente competenti dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimenti dei rifiuti redigono l'elenco degli operatori che hanno effettuata la comunicazione ai sensi del presente articolo.

     3. Agli oneri per la tenuta degli elenchi di cui al comma 1 si provvede con le entrate derivanti dal diritto di iscrizione annuale, pari a lire cinquantamila a carico delle ditte esercenti le attività.

     4. Nel rispetto delle norme a tutela della salute dell'ambiente e della normativa comunitaria, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, vengono apportate modifiche ed integrazioni agli allegati di cui al comma 1.

     5. Le attività di riutilizzo dei residui non tossici e nocivi sono sottoposte alle procedure agevolate previste dal presente articolo qualora:

     a) siano definite per ciascun tipo di attività le norme generali che fissano i tipi dei residui nonché le condizioni alle quali le attività sono sottoposte alla disciplina del presente articolo;

     b) siano definite in relazione ai tipi di residui ed ai metodi di trattamento o riutilizzo le prescrizioni necessarie per assicurare che i residui stessi siano riutilizzati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

     6. Le attività di riutilizzo dei residui tossici o nocivi o pericolosi sono sottoposte alle procedure agevolate previste dal presente articolo qualora:

     a) siano definite le norme generali che fissano i tipi di residui;

     b) sia indicato per ogni tipo di residuo il valore limite di sostanze pericolose contenute ed i valori limite di emissione;

     c) siano individuati i tipi di attività e le condizioni alle quali l'attività è sottoposta alla disciplina del presente articolo;

     d) siano definite, in relazione ai tipi e alle quantità di sostanze pericolose contenute nei residui ed ai metodi di riutilizzo, le prescrizioni necessarie per assicurare che i residui stessi siano riutilizzati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

 

          Art. 6. (Misure di sicurezza e procedure amministrative)

     1. Alle attività di trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo dei residui di cui all'articolo 5, nonché ai mezzi, agli impianti e alle apparecchiature utilizzati per lo svolgimento di dette attività, si applicano, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei residui e ai fattori di rischio che essi eventualmente presentano, le norme di sicurezza vigenti ed applicabili e le procedure di autorizzazione e di controllo ad altri fini previste dalla normativa vigente, con riferimento alle materie prime corrispondenti o a quelle presenti nel residuo, in particolare in materia di sicurezza dei trasporti, di igiene e sicurezza del lavoro, di prevenzione degli incendi e di altri rischi connessi all'esercizio delle attività industriali, di emissioni in atmosfera e di scarichi idrici.

     2. Per i residui individuati nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1 e per gli ulteriori residui inseriti in detto elenco in sede di periodico aggiornamento, ove, per particolari caratteristiche del residuo considerato o per il tipo di riutilizzo previsto, non risultino applicabili le norme di sicurezza e di tutela igienico-sanitaria ed ambientale previste in via generale, vengono definiti gli specifici requisiti di sicurezza ed i valori limite, anche di emissione, da rispettare nell'esercizio delle attività di trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo.

     3. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui ai commi 1 e 2, l'impresa è tenuta ad applicare le norme tecniche previste dalla normativa vigente per i rifiuti speciali, ovvero tossici e nocivi, per le corrispondenti attività previste dall'articolo 3 o in relazione alle caratteristiche del residuo.

     4. Lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi, destinati al riutilizzo, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione degli stessi, non può comunque superare i centottanta giorni salvo motivata proroga da parte della competente regione e salve le prescrizioni tecniche imposte dalla regione per il periodo di deroga a tutela dell'ambiente e della salute.

     5. I residui pericolosi i quali non sono indicati nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, o per i quali, se indicati, non sono previsti i limiti di sostanze pericolose contenute e i limiti di emissione, fino a che non sono presi in carico dai soggetti che ne effettuano la trasformazione e li rendono commerciabili, debbono essere movimentati e trattati nel rispetto delle vigenti leggi sui rifiuti tossico-nocivi.

     6. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono individuati gli impianti di produzione di energia elettrica e quelli di riscaldamento e/o climatizzazione che utilizzano come fonte di energia i residui di cui all'articolo 5 e che, in relazione alla quantità e alla qualità delle emissioni prodotte ed alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui utilizzati, sono ricompresi nelle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991. Per gli impianti di generazione elettrica che non rientrano nelle attività ad inquinamento poco significativo la comunicazione di cui all'articolo 5 è compresa nella istanza di autorizzazione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sulla quale la regione deve esprimersi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta. Resta comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, qualora dall'utilizzo dei residui come fonti di energia derivino variazioni qualitative delle emissioni inquinanti dell'impianto.

 

          Art. 7. (Movimenti transfrontalieri)

     1. L'importazione e l'esportazione dei residui destinati al riutilizzo sono disciplinate dal regolamento CEE n. 259/1993 del Consiglio del 1° febbraio 1993.

     2. Ai fini dell'applicazione del regolamento CEE n. 259/1993 del Consiglio del 1° febbraio 1993, i residui importati ai sensi del comma 1, in conformità a quanto previsto dal regolamento medesimo, devono essere destinati allo stoccaggio e trattamento, anche se effettuati in conto terzi, e al riutilizzo unicamente in impianti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ovvero ai sensi dell'articolo 5.

     3. Le imprese e gli stabilimenti che utilizzano i materiali di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, oggetto d'importazione ed inviduati dalle voci del sistema doganale indicate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/1993, presentano requisiti equivalenti agli adempimenti richiesti dall'articolo 1, comma 3, lettera b), primo trattino, del predetto regolamento CEE n. 259/1993, qualora abbiano trasmesso alle regioni territorialmente competenti una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la provenienza, i tipi, le quantità e le caratteristiche merceologiche dei materiali da utilizzare, nonché lo stabilimento nel quale i materiali stessi sono destinati ad essere utilizzati. Le imprese e gli stabilimenti predetti devono annotare sui registri IVA, o su altre scritture contabili obbligatorie, la quantità, la qualità e l'origine dei materiali utilizzati e sono sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

     4. All'importazione dei residui di cui all'articolo 2, comma 1, individuati dalle voci del sistema doganale riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/1993, si applicano, ove non sottoposta a specifica disciplina, le disposizioni del comma 3.

     5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione determina, con proprio decreto, i criteri per il calcolo degli importi minimi della garanzia finanziaria da prestare per le esportazioni dei residui riutilizzabili e dei rifiuti, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 27 del regolamento CEE n. 259/1993.

     6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento CEE n. 259/1993 del Consiglio del 1° febbraio 1993, le autorità competenti di spedizione e di destinazione dei trasporti transfrontalieri sono individuate nelle regioni o province autonome in cui sono stoccati o dove sono diretti le sostanze o i materiali di cui agli allegati II, III e IV del regolamento medesimo. L'autorità di transito è individuata nel Ministero dell'ambiente.

 

          Art. 8. (Autorizzazioni)

     1. Le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo non individuati ai sensi dell'articolo 5 sono sottoposte al regime autorizzatorio e giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

     2. Restano altresì sottoposte al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, le attività relative ai residui derivanti da cicli di produzione e consumo che non siano finalizzate al riutilizzo.

 

          Art. 9. (Registri di carico e scarico)

     1. I soggetti che effettuano attività di produzione, stoccaggio, importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo dei residui sottoposti al regime di cui all'articolo 5, per ciascuna tipologia di residui devono annotare con cadenza almeno quindicinale, secondo le rispettive operazioni effettuate, su appositi registri numerati e vidimati inizialmente dall'ufficio del registro, le seguenti informazioni:

     a) la quantità (peso o volume, se necessario correlati alla percentuale di umidità);

     b) la qualità (principali caratteristiche chimiche-fisiche-merceologiche, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo);

     c) la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attività produttiva specifica);

     d) la frequenza della raccolta;

     e) il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo e in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato, ovvero il numero di immatricolazione del bene mobile registrato;

     f) le date di carico e scarico;

     g) il modo di trattamento e di riutilizzo.

     2. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico i produttori e i riutilizzatori dei residui di cui all'articolo 4, comma 5.

     3. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti, purché vidimati inizialmente ed integrati con gli elementi in esso previsti, da:

     a) registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

     b) registri IVA di acquisto e vendita;

     c) scrittura ausiliare di magazzino di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

     d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati inizialmente ed integrati ai sensi del comma 1.

     4. I registri devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo nel caso di ispezione agli insediamenti.

     5. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

     6. I piccoli imprenditori possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei residui destinati al riutilizzo anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile.

 

          Art. 10. (Obbligo di informazione)

     1. I soggetti di cui all'articolo 9 sottoposti all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, o il loro legale rappresentante o delegato risultante da atto scritto, in attesa della definizione del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano annualmente alla regione o alla provincia delegata, entro il 28 febbraio di ogni anno a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati relativi alle caratteristiche qualitative e quantitative dei residui prodotti, trattati o utilizzati, con la precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo, desunti dai registri di carico e scarico. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento del diritto di segreteria di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 3, nonché copia della comunicazione di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, ed eventuali aggiornamenti della medesima.

     2. Le regioni o le province delegate entro il 31 dicembre di ogni anno trasmettono le informazioni ottenute attraverso le comunicazioni di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente, all'ANPA ed alle rispettive agenzie regionali per l'ambiente, ai fini della valutazione ed elaborazione statistica dei dati, che possono avvalersi della collaborazione dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in accordo con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 11. (Controlli)

     1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e salvo che la legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano non dispongano diversamente, i controlli sulle operazioni di raccolta, di trasporto, di stoccaggio, di trattamento e di riutilizzo, previste nel presente decreto, sono esercitati dalle province, che si avvalgono, per gli aspetti tecnici, dei competenti servizi tecnici.

     2. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche, prelievi di campioni all'interno dello stabilimento, impianto e impresa che produca o che svolga le operazioni di cui al comma 1.

 

          Art. 12. (Sanzioni e causa di non punibilità)

     1. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati, non osserva gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, commi 1 e 3, dall'articolo 5, comma 1, dall'articolo 6, comma 1, dall'articolo 9 e dall'articolo 10, comma 1, è punito con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. Nel caso le predette violazioni riguardino residui pericolosi, il massimo dell'ammenda è aumentato a lire trenta milioni.

     2. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati non osserva le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, ovvero quelle di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. Le predette sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui la non osservanza delle prescrizioni riguardi residui pericolosi. In caso di superamento dei valori limite di emissione, ovvero dei valori limite di qualità dell'aria, nonché di riutilizzo in cicli di combustione di residui non conformi alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 29 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le sanzioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

     3. Chiunque effettua operazioni di traffico illecito delle sostanze o dei materiali elencati negli allegati II, III e IV del regolamento CEE n. 259/1993, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento medesimo, è punito con l'ammenda da lire diecimilioni a lire trentamilioni. Se il fatto illecito riguarda il trasporto di materiali o sostanze non corrispondenti a quelle indicate nella notifica, si applica la pena dell'arresto da 3 mesi a 2 anni. Alla condanna consegue la confisca del mezzo di trasporto utilizzato.

     4. Non è punibile chiunque, fino al 7 gennaio 1995, ha commesso un fatto previsto come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, ovvero di norme regionali.

     5. Non è altresì punibile chi, alla data del 7 gennaio 1995, abbia effettuato lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi nel rispetto delle prescrizioni tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 14, comma 1.

     6. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano nella parte in cui disciplinano, anche agli effetti sanzionatori, le attività che il presente decreto disciplina e qualifica come attinenti al riutilizzo dei residui. Si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora i residui non siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo.

 

          Art. 13. (Abrogazione di norme)

     1. Sono abrogati gli articoli 2e 5 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

 

          Art. 14. (Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi)

     1. Fatti salvi gli adempimenti in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi, o qualificati pericolosi, non deve essere autorizzato ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera d), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

     a) lo stoccaggio deve essere effettuato nello stesso luogo dove i rifiuti sono prodotti;

     b) i rifiuti stoccati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiori a 25 ppm;

     c) il quantitativo dei rifiuti stoccati non deve superare mai 10 metri cubi;

     d) i rifiuti stoccati devono essere asportati con cadenza almeno semestrale; la cadenza può essere almeno annuale solo se il quantitativo massimo è inferiore a 2 metri cubi;

     e) deve essere data comunicazione dello stoccaggio dei rifiuti alla regione almeno trenta giorni prima dell'inizio dello stoccaggio stesso;

     f) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche previste dalla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

     2. La comunicazione di cui alla lettera e) del comma 1 deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la sussistenza dei requisiti previsti al comma 1, nonché il rispetto della normativa tecnica vigente di cui alla lettera f) del comma 1 e deve essere rinnovata in caso di modifica delle condizioni richieste; le aziende già in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono tenute alla presentazione della suddetta dichiarazione alla scadenza dell'autorizzazione stessa.

     3. Chiunque effettua lo stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi o qualificati pericolosi nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi 1 e 2, è escluso dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

 

          Art. 15. (Semplificazioni delle attività di smaltimento)

     1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanità, stabilisce, con proprio decreto, le condizioni per la realizzazione e l'esercizio di impianti di autosmaltimento di rifiuti non tossici e non nocivi, o comunque non qualificati come pericolosi, nei luoghi stessi di produzione per i quali non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, stabilendo a tal fine, per ciascun tipo di attività, i tipi e le quantità di rifiuti, le condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. Le disposizioni del presente comma non si applicano per le discariche.

     2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri.

     3. Chiunque effettui o intenda effettuare sul territorio nazionale le attività di autosmaltimento di cui al comma 1, è tenuto a dare in carta libera e senza alcun onere finanziario, comunicazione alla regione, alla provincia autonoma ovvero alla provincia delegata territorialmente competente ed alla sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti territorialmente competenti, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività, corredandola con una relazione dalla quale risulti il ciclo dal quale provengono i rifiuti, il tipo, la quantità, le caratteristiche dei rifiuti da autosmaltire, nonché le caratteristiche dell'impianto di smaltimento, le condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. La regione può chiedere ulteriori dati e informazioni per assicurare il rispetto delle norme vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalla stessa richiesti, può vietare l'avvio o la prosecuzione delle attività e imporre la rimozione degli effetti già prodotti. Si applicano comunque le norme tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per le attività industriali.

     4. Le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti territorialmente competenti redigono l'elenco degli operatori che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.

     5. I soggetti e le imprese di cui al comma 3 corrispondono all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, un diritto di segreteria annuale, pari a lire centomila. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro, stabilisce, con proprio decreto le modalità di riscossione, di versamento e di aggiornamento di tale somma.

     6. Le imprese che effettuano l'autosmaltimento dei rifiuti sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

     7. I soggetti o le imprese che svolgono attività commerciali o di intermediazione relativamente alle attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti per conto terzi devono essere iscritti in una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti; le modalità, i requisiti e i diritti per l'iscrizione sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     8. Al fine di favorire l'elaborazione dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e la realizzazione di impianti di smaltimento efficaci, le regioni adottano prioritariamente il criterio della riduzione all'origine della produzione dei rifiuti e della riutilizzazione dei rifiuti mediante produzione, con idonei interventi di preselezione e di pretrattamento, di combustibile da rifiuti, impiegabile senza pericoli per la salute e per l'ambiente. Gli impianti di termocombustione devono essere progettati in modo da ottenere il massimo recupero energetico possibile.

     9. Fermi restando gli obiettivi di cui al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, i piani di organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, prevedono che i volumi di rifiuti da smaltire siano classificati in base alla componente combustibile e a quella non combustibile.

     10. Le regioni favoriscono la realizzazione di idonei sistemi per la preventiva separazione della frazione combustibile da quella non combustibile in modo che si produca combustibile da rifiuti con idonee caratteristiche e con qualità tali da non costituire pericolo per la salute e per l'ambiente.

     11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di una stima dei quantitativi di rifiuti affluenti alle discariche, che possano essere utilizzabili dal sistema produttivo, promuove accordi di programma con i soggetti utilizzatori e con le regioni. Le regioni ridefiniscono nei successivi centottanta giorni i piani di smaltimento dei rifiuti sulla base degli accordi di programma.

 

          Art. 16. (Modifiche di disposizioni autorizzative)

     1. L'iscrizione delle imprese esercenti attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e di intermediazione di rifiuti e di gestione di impianti di rifiuti in conto terzi all'Albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sostituisce l'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed è deliberata dalla sezione regionale dell'Albo nella cui circoscrizione territoriale ha sede legale il richiedente, in attuazione della normativa vigente e delle direttive emesse dal Comitato nazionale dell'Albo medesimo. Con il regolamento di cui al comma 7 sono altresì determinate le modalità e le condizioni di iscrizione delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e di intermediazione di rifiuti e di gestione di impianti di rifiuti in conto terzi.

     2. Le imprese che intendono svolgere attività di smaltimento, non comprese tra quelle individuate al comma 1, sono iscritte all'Albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sulla base della comunicazione alla sezione regionale territorialmente competente dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     3. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, entro trenta giorni dalla conoscenza dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.

     4. In caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo, la sezione regionale territorialmente competente o il Comitato nazionale procedono, in contraddittorio con l'interessato, alla cancellazione dell'impresa dall'Albo e se l'impresa è stata iscritta sulla base della comunicazione dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ne danno comunicazione alla regione per i provvedimenti di competenza.

     5. Per le attività di cui al comma 1, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, vengono prorogate anche in data successiva al 1° giugno 1994 dalle stesse amministrazioni che le hanno rilasciate. Tali proroghe dovranno avere durata sino alla pronuncia positiva o negativa di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. I provvedimenti di variazione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché i provvedimenti di diffida, di sospensione o di revoca, sono adottati dalle stesse amministrazioni che hanno rilasciato le autorizzazioni.

     6. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

     7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, della sanità e dell'interno, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridefinite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, e successive modificazioni.

     8. I diritti di cui agli articoli 4, 5 e 15 sono versati secondo le modalità stabilite per il versamento dei diritti di iscrizione all'Albo.

     9. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i compensi spettanti a tutti i componenti delle sezioni regionali dell'Albo.

     10. Le imprese le cui domande di iscrizione sono state istruite con esito positivo alla data del 7 novembre 1995 dalle sezioni regionali sono iscritte all'Albo. Le sezioni regionali comunicano agli interessati l'esito negativo dell'istruttoria.

 

          Art. 17. (Disposizioni in tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

     1. All'articolo 79 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 66, commi 3, 4, 5 e 6, 72, commi 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995, e degli articoli 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, e 66, commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1997.";

     b) al comma 4 è aggiunto infine il seguente periodo: "Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di commisurazione ed il predetto potere di riequilibrio tariffario è esteso fino al 31 ottobre 1996.";

     c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'articolo 61, commi 1 e 2, per ciascuno degli anni 1994 e 1995 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.";

     d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     "6. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce originarie e di variazione, di cui all'articolo 70, sono presentate per gli anni 1994, 1995 e 1996, rispettivamente, entro il 30 settembre 1994, il 20 gennaio 1995 e il 20 gennaio 1996 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1996 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, a decorrere dall'anno 1997. Le richieste di riduzione di cui all'articolo 66, commi 3, 4, 5 e 6, sono presentate per l'anno 1995 entro il 15 ottobre e le relative riduzioni, ove previste dal regolamento della tassa, hanno effetto dal 1° gennaio.".

     2. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "5-bis. Fino alla data di entrata in vigore della normativa di riordino della materia, i rifiuti di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, provenienti da attività svolte su una superficie operativa complessiva non superiore a 200 metri quadrati continuano ad essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini del conferimento al servizio pubblico e dell'applicazione della relativa tassa.

     5-ter. Per le superfici superiori a quelle previste nel comma 5-bis gli operatori economici non sono tenuti al conferimento al servizio pubblico ed alla corresponsione della relativa tassa, a condizione che presentino annualmente al comune, nei termini ordinari, apposita dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i rifiuti stessi vengono smaltiti a proprie spese ai sensi della normativa vigente. Ferme le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in caso di accertato illegittimo conferimento al servizio pubblico si applicano le sanzioni di cui all'articolo 76, oltre al pagamento della tassa dovuta.

     5-quater. Per l'anno 1995, la denuncia relativa alle superfici di cui al comma 5-bis e le dichiarazioni o, in mancanza, le denunce relative alle superifici di cui al comma 5-ter, sono presentate entro il 15 ottobre 1995.".

     3. Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è dovuta la tassa per le superifici di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotti dal comma 2, qualora l'operatore fornisca idonea documentazione sull'effettivo smaltimento a proprie spese dei relativi rifiuti.

     4. I comuni che deliberano le riduzioni di cui all'articolo 66, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, devono assicurare, limitatamente all'anno 1995, un tasso di copertura del costo del servizio non inferiore a quello previsto per l'anno 1994, senza apportare aumenti, compensativi delle riduzioni, che eccedano il venti per cento rispetto alla tassa dovuta.

 

          Art. 18. (Disposizioni transitorie)

     1. Ai fini dell'adempimento di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, sono valide le comunicazioni già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto che contengano tutti gli elementi richiesti dal decreto stesso.

     2. Le attività avviate o mantenute in esercizio nel rispetto delle norme dei decreti-legge 9 novembre 1993, n. 443, 7 gennaio 1994, n. 12, 10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n. 438, 7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7 gennaio 1995, n. 3, e 9 marzo 1995, n. 66, ovvero delle disposizioni adottate dalle regioni in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e che, per effetto del presente decreto ovvero della loro diversa catalogazione negli elenchi di cui all'articolo 5, risultino sottoposte ad un diverso regime amministrativo, possono essere mantenute in esercizio qualora i soggetti che le esercitano provvedano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla presentazione, a seconda dei casi, della prescritta comunicazione o dell'istanza di autorizzazione, sulla quale l'autorità competente si pronuncia entro i successivi centoventi giorni.

 

          Art. 19. (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato)

     1. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sul capitolo 2558 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e sul capitolo 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non impegnate entro il medesimo anno possono esserlo nell'anno successivo. Per i residui dei capitoli 2556, 7603, 8001 e 8002 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente non operano, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Le disponibilità dei seguenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1993 e per l'anno 1994, non impegnate entro tali anni, possono esserlo nell'anno 1995: 1032 e 6387 in conto competenza, 6393 in conto competenza e residui, 7731 in conto residui.

     3. Le somme trasferite negli anni 1991 e 1992 ai segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale a valere sui capitoli 7748 e 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1995.

     4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1994, ai sensi della legge 4 ottobre 1994, n. 579, non impegnate alla data del 31 dicembre 1994 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1995.

 

          Art. 20. (Disposizioni finali e finanziarie)

     1. E' differito all'8 gennaio 1996 il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 150, per la proroga del comando del personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in società di diritto privato, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché dalle società da essi controllate, con oneri a totale carico degli enti o società di appartenenza.

     2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce, con proprio decreto, i moduli da utilizzare per le comunicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 15, ed ai successivi aggiornamenti, ai fini dell'acquisizione della rilevazione e della elaborazione dei dati trasmessi secondo criteri omogenei ed uniformi.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 253, il Ministero dell'ambiente è autorizzato ad utilizzare nell'anno 1995, con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, un contingente di personale nel limite massimo di trenta unità. Al relativo onere, valutato in lire 298 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     4. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è prorogato al 31 dicembre 1996.

     5. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è prorogato al 31 dicembre 1996.

     6. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili, dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, si prescinde, rispettivamente, dalle specificazioni di cui agli articoli 1,1-bis e 1-ter del citato decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, e dalle tipologie impiantistiche ivi indicate.

     7. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo le parole: "a comuni, province e comunità montane" sono inserite le seguenti: "e consorzi tra i comuni".

     8. All'articolo 8, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n. 305, dopo le parole: "Liri-Garigliano e Volturno" sono inserite le seguenti: ", nonché per gli interventi urgenti nei bacini interregionali e regionali dei fiumi che versano nei mari Ionio e Tirreno".

 

          Art. 21. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Allegato 1

(previsto dall'art. 2, comma 1)

(Omissis)


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 1, L. 11 novembre 1996, n. 575, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.