§ 56.6.33 - L. 11 novembre 1996, n. 575.
Sanatoria degli effetti della mancata conversione dei decreti-legge in materia di recupero dei rifiuti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:11/11/1996
Numero:575


Sommario
Art. 1.      1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 novembre 1993, n. 443, 7 gennaio [...]


§ 56.6.33 - L. 11 novembre 1996, n. 575.

Sanatoria degli effetti della mancata conversione dei decreti-legge in materia di recupero dei rifiuti.

(G.U. 12 novembre 1996, n. 265).

 

Art. 1.

     1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 novembre 1993, n. 443, 7 gennaio 1994, n. 12, 10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n. 438, 7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7 gennaio 1995, n. 3, 9 marzo 1995, n. 66, 10 maggio 1995, n. 162, 10 luglio 1995, n. 274, 7 settembre 1995, n. 373, 8 novembre 1995, n. 463, 8 gennaio 1996, n. 8, 8 marzo 1996, n. 113, 3 maggio 1996, n. 246, 8 luglio 1996, n. 352, e 6 settembre 1996, n. 462.

     2. Dal 7 novembre 1996 fino al 25 febbraio 1997, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo delegato ai sensi degli articoli 1 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, nonché ai sensi degli articoli 1, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per il recepimento coordinato delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, alle attività di riutilizzo, riciclaggio, trasporto e smaltimento di rifiuti si applicano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto- legge 6 settembre 1996, n. 462.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.