| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 2. Agricoltura | 
| Capitolo: | 2.9 tutela fitosanitaria e sostanze chimiche | 
| Data: | 16/02/1993 | 
| Numero: | 161 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. L'art. 1 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", è sostituito dal seguente | 
| Art. 2. 1. I commi 2 e 4 dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", sono sostituiti dai seguenti | 
| Art. 3. 1. L'art. 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", è sostituito dal seguente | 
| Art. 4. 1. All'art. 5 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", dopo il comma 2, vengono aggiunti i seguenti commi | 
| Art. 5. 1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", è sostituito dal seguente | 
| Art. 6. 1. Per l'emanazione dei decreti di modifica degli allegati 1B, 1C, 2 e 3 è richiesto il parere del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità | 
| Art. 7. 1. L'art. 10 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", è sostituito dal seguente | 
| Art. 8. 1. Gli allegati 1A, 1B, 1C, 2 e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", sono modificati come riportato nell'allegato al presente decreto [...] | 
| Art. 9. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concesso un periodo di diciotto mesi per lo smaltimento delle scorte dei prodotti conformi alla normativa vigente prima di tale data | 
§ 2.9.20 - D.Lgs. 16 febbraio 1993, n. 161.
Attuazione delle direttive 89/284/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989 e 89/530/CEE del Consiglio del 18 settembre 1989 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi.
(G.U. 27 maggio 1993, n. 122).
     1. L'art. 1 della 
(Omissis).
2. I concimi minerali possono essere:
semplici: azotati, fosfatici, potassici;
composti: azoto-fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), fosfo-potassici (PK), azoto-fosfo- potassici (NPK);
a base di elementi secondari;
a base di microelementi (oligo-elementi).
3. I concimi organici possono essere: azotati e azoto-fosfatici (NP).
4. I concimi organo-minerali possono essere: azotati, azoto-fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), azoto-fosfo-potassici (NPK).
5. I concimi si presentano allo stato solido o fluido: in forma gassosa liquefatta, liquida in soluzione o in sospensione.
6. Nei concimi liquidi in soluzione i componenti sono presenti in forma di soluzione acquosa limpida; nei concimi in sospensione i componenti sono presenti sia in forma di soluzione acquosa sia in forma di particelle solide mantenute in sospensione.
7. Nei concimi liquidi in soluzione è tollerata una certa opalescenza e la presenza di eventuali corpuscoli estranei, entro i limiti specificati nell'allegato 3 della presente legge.
8. Tutte le acque reflue degli stabilimenti industriali, degli insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici non sono considerate, in quanto tali, fertilizzanti ai fini della presente legge.
     1. I commi 2 e 4 dell'art. 2 della 
(Omissis).
     1. L'art. 3 della 
(Omissis).
     1. All'art. 5 della 
(Omissis).
     1. Il comma 1 dell'art. 8 della 
(Omissis).
1. Per l'emanazione dei decreti di modifica degli allegati 1B, 1C, 2 e 3 è richiesto il parere del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità.
     1. L'art. 10 della 
(Omissis).
     1. Gli allegati 1A, 1B, 1C, 2 e  3 della 
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concesso un periodo di diciotto mesi per lo smaltimento delle scorte dei prodotti conformi alla normativa vigente prima di tale data.
ALLEGATI
(Omissis)