§ 98.1.28817 - D.L. 21 febbraio 1995, n. 40 .
Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.


Settore:Normativa nazionale
Data:21/02/1995
Numero:40


Sommario
Art. 1.      Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università "La Sapienza" di Roma è autorizzata a rinnovare per due anni, previa intesa con [...]
Art. 2.      1. Il n. 3) del primo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dai seguenti
Art. 3.      1. I contratti di diritto privato a tempo determinato stipulati secondo le modalità di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. [...]
Art. 4.      1. Le disposizioni dell'art. 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, si applicano anche per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge [...]
Art. 5.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite [...]
Art. 6.      1. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere [...]
Art. 7.      1. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 [...]
Art. 8.      1. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995, le università possono derogare dai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, [...]
Art. 9.      1. Dei senati accademici, dei consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore, dei consigli di facoltà, nonchè dei consigli di [...]
Art. 10.      1. Per l'anno accademico 1994-1995, il provvedimento di nomina dei vincitori di concorso a professore di prima e seconda fascia, nonchè le relative prese di servizio, [...]
Art. 11.      1. Al fine di rimborsare alle università le somme anticipate per far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle maggiori spese connesse ai [...]
Art. 12.      1. Al comma 3 dell'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è soppressa la parola: "Confermati"
Art. 13.      1. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonchè, per la stessa materia, quelle recate dall'art. 4, comma 2, del decreto [...]
Art. 14.      1. Sono ammessi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, ovvero che la [...]
Art. 15.      1. Le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano alle università
Art. 16.      1. L'istanza di ricusazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine [...]
Art. 17.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28817 - D.L. 21 febbraio 1995, n. 40 [1].

Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.

(G.U. 21 febbraio 1995, n. 43)

 

     Art. 1.

     Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università "La Sapienza" di Roma è autorizzata a rinnovare per due anni, previa intesa con la Regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè i contratti di lavoro a tempo determinato relativi a personale medico in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione università-regione.

 

          Art. 2.

     1. Il n. 3) del primo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dai seguenti:

     "3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;

     3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.".

     2. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recanti la fissazione delle modalità di determinazione degli organici di ateneo e la conseguente attribuzione alle università della potestà di modifica degli stessi, è abrogato il comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, recante la determinazione di un rapporto proporzionale tra posti di ricercatore e posti di professore ordinario in una stessa facoltà. E' altresì soppresso l'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente i trasferimenti dei professori associati.

     3. I professori universitari collocati in aspettativa senza assegni per mandato parlamentare ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, conservano in ogni caso titolo al versamento da parte delle università, senza rivalsa, degli oneri contributivi relativi al loro trattamento economico.

 

          Art. 3.

     1. I contratti di diritto privato a tempo determinato stipulati secondo le modalità di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a carico del bilancio dell'università, per la copertura degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni dei corsi di laurea e di diploma attivati presso le facoltà universitarie, qualora non sia possibile provvedere in altro modo, possono essere rinnovati nella stessa università per l'anno accademico 1994-1995, a carico ed entro i limiti delle risorse disponibili nell'università medesima.

 

          Art. 4.

     1. Le disposizioni dell'art. 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, si applicano anche per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa. Sono validi e conservano la loro efficacia i contributi versati anteriormente a quella di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le disposizioni che escludono dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria i dipendenti con stabilità di impiego.

     2. Gli iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli che, previo benestare del competente Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, siano stati assunti dalle istituzioni universitarie, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, per esigenze indilazionabili e temporanee dell'attività universitaria, mantengono il titolo alla iscrizione in tali elenchi fino al termine del rapporto di lavoro con le istituzioni universitarie suddette, anche ai fini del regime dei contributi e delle prestazioni previdenziali.

 

          Art. 5.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti.

     2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle università, sentite le rappresentanze sindacali.

     3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Hanno diritto all'assunzione nei limiti e nei casi indicati ai commi 1 e 2, conservando i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti, i titolari dei contratti di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico 1993-1994, nonchè quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del posto.

     4. Le università procedono annualmente, sulla base di criteri predeterminati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, alla verifica dell'attività svolta. La continuità del rapporto di lavoro è subordinata al giudizio sulla verifica dell'attività svolta con riguardo agli obblighi contrattuali. Resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dagli organi competenti delle università costituisce giustificato motivo di recesso.

     5. L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

 

          Art. 6.

     1. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere operanti in Italia e riconosciute o sovvenzionate dai rispettivi Stati esteri, possono eccezionalmente ottenere l'ammissione alle università italiane per l'anno accademico 1994-1995 con provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle competenti autorità accademiche, in attesa della conclusione di intese bilaterali in materia con i Paesi interessati.

 

          Art. 7.

     1. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981, così come richiamato dall'art. 22, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, è compreso il titolo del diploma di laurea.

 

          Art. 8.

     1. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995, le università possono derogare dai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nello stabilire i contributi di cui allo stesso comma, in relazione a particolari e motivate esigenze di organizzazione e di strumentazione didattica e scientifica.

     2. I contributi universitari sono finalizzati al miglioramento delle infrastrutture e delle strutture della didattica, nonchè dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. La loro destinazione è determinata dai competenti organi di ateneo.

     3. Il contributo suppletivo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, è mantenuto anche per l'anno accademico 1994-1995.

     4. I contributi e le tasse degli studenti iscritti in facoltà, corsi di laurea o di diploma o scuole di specializzazione ubicati in sedi decentrate affluiscono ad appositi capitoli di bilancio dell'università e sono vincolati al funzionamento ed al potenziamento delle attrezzature didattiche e scientifiche, nonchè ad ogni altra esigenza dei medesimi facoltà, corsi o scuole.

     5. In attesa dell'insediamento della Consulta nazionale sul diritto allo studio universitario e della revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1994, gli eventuali maggiori introiti derivanti, per l'anno accademico 1994-1995, dall'aumento delle tasse e dei contributi rispetto all'anno precedente sono devoluti, in misura non superiore al 30 per cento, da ciascun ateneo ad interventi diretti ed indiretti a favore degli studenti che si trovino nelle condizioni di merito e di reddito richieste per l'accesso alle borse di studio previste dal citato decreto a favore dei meritevoli e privi di reddito, le cui domande non siano state soddisfatte per carenza dei fondi regionali all'uopo destinati. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147, così come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1994, n. 725. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9.

     1. Dei senati accademici, dei consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore, dei consigli di facoltà, nonchè dei consigli di amministrazione degli enti per il diritto allo studio, fanno parte rappresentanti degli studenti; tali rappresentanti, che non devono essere fuori corso da oltre due anni accademici, sono eletti secondo modalità definite dagli statuti e dai regolamenti delle università.

     2. Per le università alle quali è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento delle nuove strutture decentrate, il consiglio di amministrazione è integrato, qualora già non vi appartengano, da rappresentanti degli enti promotori della sede decentrata che concorrono al mantenimento della sede con un contributo annuo stabilito dagli statuti indicati dall'art. 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 245, nonchè quelli indicati dagli statuti.

     3. Tutti i membri eletti nei diversi organi universitari non possono essere rieletti immediatamente per più di una volta.

     4. Le università deliberano i propri statuti e regolamenti, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al presente decreto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, le università non possono accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui alla citata legge n. 537 del 1993 ed al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26.

     6. L'art. 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, si interpreta nel senso che esso non si applica ai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca, nonchè ai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano. Gli statuti degli atenei stabiliscono la composizione dei consigli di amministrazione. Sono fatte comunque salve le deliberazioni adottate dai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca, nonchè dai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

     7. All'art. 25, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il consiglio di amministrazione dei predetti organismi istituiti presso le università alle quali è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento delle nuove strutture decentrate è integrato, qualora già non vi appartengano, da due membri, in rappresentanza, rispettivamente, della provincia e del comune nel cui territorio ha sede la nuova struttura decentrata, nonchè da un rappresentante dell'eventuale promotore, se consorzio pubblico o società a prevalente capitale pubblico.".

 

          Art. 10.

     1. Per l'anno accademico 1994-1995, il provvedimento di nomina dei vincitori di concorso a professore di prima e seconda fascia, nonchè le relative prese di servizio, possono adottarsi anche dopo il 31 ottobre 1994 e comunque non oltre il 28 febbraio 1995.

 

          Art. 11.

     1. Al fine di rimborsare alle università le somme anticipate per far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle maggiori spese connesse ai contratti stipulati con i lettori di lingua straniera, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a ripartire fra le stesse università, sulla base delle loro documentate richieste, lire 50 miliardi per l'anno 1994 e lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

          Art. 12.

     1. Al comma 3 dell'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è soppressa la parola: "Confermati".

 

          Art. 13.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonchè, per la stessa materia, quelle recate dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dall'art. 5, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, vanno interpretate nel senso che i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università restano soggetti ai controlli delle ragionerie regionali dello Stato.

 

          Art. 14.

     1. Sono ammessi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, ovvero che la conseguano entro il primo semestre del corso. Per coloro che siano sprovvisti della predetta abilitazione, il periodo di tirocinio di cui alla lettera h) della tabella XVIII, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, è compatibile con l'espletamento delle attività assistenziali, purchè svolte sotto la guida e la responsabilità di un tutore. Il mancato conseguimento, entro il primo semestre del corso, della abilitazione, comporta l'esclusione dalla scuola di specializzazione.

 

          Art. 15.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano alle università.

 

          Art. 16.

     1. L'istanza di ricusazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, il termine decorre dalla sua insorgenza.

     2. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione.

     3. Per le procedure concorsuali in atto, ove la commissione esaminatrice sia già stata costituita, il termine di novanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 17.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 21 giugno 1995, n. 236, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.