§ 57.7.415 - Legge 27 febbraio 1980, n. 38.
Disposizioni transitorie per il personale non docente delle università.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:27/02/1980
Numero:38


Sommario
Art. 1.      I servizi di ruolo e non di ruolo prestati nella stessa amministrazione o in altre amministrazioni dal personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Il personale assunto dall'Istituto di studi liguri con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze funzionali del complesso demaniale denominato Giardino botanico [...]
Art. 4.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al [...]


§ 57.7.415 - Legge 27 febbraio 1980, n. 38.

Disposizioni transitorie per il personale non docente delle università.

(G.U. 3 marzo 1980, n. 61)

 

     Art. 1.

     I servizi di ruolo e non di ruolo prestati nella stessa amministrazione o in altre amministrazioni dal personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano sono riconosciuti, indipendentemente dai benefici già riconosciuti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, ai sensi dell'art. 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, ai fini economici e della progressione della carriera secondo le corrispondenze delle carriere previste dalle tabelle di classificazione per gradi del personale civile e militare dello Stato allegate al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     La ricostruzione di carriera si effettua anche nei confronti del personale che abbia prestato soltanto servizio di ruolo.

     Il personale non docente assunto con formale provvedimento di incarico alla data di entrata in vigore della legge 25 ottobre 1977, n. 808, è inquadrato, mediante utilizzazione dei posti di organico, nei ruoli del personale non docente delle università a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge 25 ottobre 1977, n. 808.

     Le relative dotazioni organiche saranno incrementate fino alla concorrenza della eventuale eccedenza di personale da immettere in ruolo.

     La riserva dei posti messi a concorso per l'accesso ai ruoli del personale non docente delle università, prevista dall'art. 19 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, viene limitata ai concorsi pubblicati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il servizio prestato con la qualifica di operaio è equiparato, ai fini sopra indicati, al servizio prestato con la qualifica di ausiliario.

     Gli aumenti periodici di stipendio previsti dall'art. 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, non sono riassorbibili all'atto dell'attribuzione delle classi di stipendio successive a quella nella quale furono concessi e sono inoltre attribuiti nel numero previsto al compimento delle prescritte anzianità di anni 6, 10 e 15.

     I benefici previsti dal penultimo comma dell'art. 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, si applicano anche nei confronti del personale nominato o immesso in ruolo successivamente all'entrata in vigore della citata legge.

     I benefici di cui alla legge 25 ottobre 1977, n. 808, si applicano anche nei confronti del personale che abbia prestato servizio presso università libere successivamente statizzate.

     Il disposto del settimo comma dell'art. 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, si intende applicato anche ai fini del riconoscimento di anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al quarto comma dello stesso art. 16.

     Le norme di cui all'art. 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, si intendono applicabili anche ai fini del conferimento, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dei posti di primo dirigente resisi disponibili a seguito degli inquadramenti alle qualifiche superiori. Le promozioni alla successiva qualifica superiore saranno disposte dopo il riassorbimento del personale in eccedenza alla dotazione organica dirigenziale complessiva.

     I relativi provvedimenti sono esclusi dagli atti e provvedimenti decentrati a norma dell'art. 2 della citata legge 25 ottobre 1977, n. 808.

     Il secondo comma dell'art. 8 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, è sostituito dal seguente:

     "Le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria e degli operai permanenti di appartenenti alle categorie previste dalla citata legge 2 aprile 1968, n. 482, avranno luogo mediante concorsi nazionali per titoli a richiesta dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria".

 

          Art. 2.

     (Omissis) [1]

     Tali nomine cessano inderogabilmente al venir meno delle cause che le hanno determinate.

     Per le particolari esigenze delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici è consentita l'assunzione di personale operaio secondo le norme previste dal contratto nazionale agricolo e dai contratti integrativi provinciali.

 

          Art. 3.

     Il personale assunto dall'Istituto di studi liguri con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le esigenze funzionali del complesso demaniale denominato Giardino botanico Hanbury, in servizio alla data del 1° gennaio 1979, è immesso nei ruoli organici del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nelle qualifiche che saranno dichiarate corrispondenti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali.

     L'immissione in ruolo ha luogo mediante incremento delle dotazioni organiche dei rispettivi ruoli fino alla concorrenza delle unità di personale aventi titolo alla immissione stessa.

     Ai fini della applicazione delle disposizioni previste dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, il predetto personale è inquadrato nei nuovi livelli funzionali-retributivi sulla base del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla predetta data del 1° gennaio 1979 a titolo di assegni a carattere fisso e continuativo presso l'Istituto di studi liguri, mantenendo a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo dovuti l'eventuale maggiore trattamento economico in godimento.

     Per la valutazione del servizio prestato antecedentemente alla nomina in ruolo si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, le disposizioni previste, rispettivamente, dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in particolare dall'art. 15, e dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, ed in particolare dall'art. 15.

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Comma abrogato dall'art. 1 della L. 2 maggio 1984, n. 116.