§ 98.1.28516 - D.L. 21 dicembre 1993, n. 530 .
Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.


Settore:Normativa nazionale
Data:21/12/1993
Numero:530


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università di Roma "La Sapienza" è autorizzata a rinnovare per un anno, previa intesa con [...]
Art. 2.      1. Il n. 3) del primo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. La disposizione di cui all'art. 13, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si interpreta nel senso che la medesima si applica anche alle università e agli [...]
Art. 4.      1. Le disposizioni dell'art. 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, si applicano anche per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge [...]
Art. 5.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite [...]
Art. 6.      1. All'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, è aggiunto il seguente comma
Art. 7.      1. I cittadini italiani che hanno conseguito all'estero un titolo di studio di scuola secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole [...]
Art. 8.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28516 - D.L. 21 dicembre 1993, n. 530 [1].

Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.

(G.U. 22 dicembre 1993, n. 299)

 

     Art. 1.

     1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università di Roma "La Sapienza" è autorizzata a rinnovare per un anno, previa intesa con la regione Lazio, i contratti di prestazione professionale con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione università-regione.

 

          Art. 2.

     1. Il n. 3) del primo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

     "3) nomina a componente delle istituzioni delle Comunità europee e delle Nazioni Unite;".

 

          Art. 3.

     1. La disposizione di cui all'art. 13, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si interpreta nel senso che la medesima si applica anche alle università e agli istituti di istruzione universitaria.

 

          Art. 4.

     1. Le disposizioni dell'art. 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, si applicano anche per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa. Sono valide e conservano la loro efficacia i contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le disposizioni che escludono dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria i dipendenti con stabilità di impiego.

 

          Art. 5.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti.

     2. Esclusivamente nell'ambito delle strutture di cui al comma 1, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero di pari livello e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato ovvero, per esigenze costanti, a tempo indeterminato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle università, sentito il senato accademico.

     3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Ai titolari dei contratti di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico 1992–1993, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, è attribuita priorità ai fini dell'assunzione.

     4. Le università procedono annualmente alla verifica dell'attività svolta. L'esito negativo della verifica e la riduzione del servizio deliberata dagli organi competenti, costituiscono giustificato motivo di recesso delle università.

     5. L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

 

          Art. 6.

     1. All'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, è aggiunto il seguente comma:

     "1-bis. Le università adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1. Le rappresentanze del personale nei consigli di amministrazione delle università permangono fino all'insediamento dei consigli di amministrazione nella nuova composizione.".

 

          Art. 7.

     1. I cittadini italiani che hanno conseguito all'estero un titolo di studio di scuola secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere operanti in Italia e riconosciute o sovvenzionate dai rispettivi Stati esteri, possono ottenere l'ammissione alle università italiane per l'anno accademico 1993-1994 con provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle competenti autorità accademiche.

 

          Art. 8.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 21 giugno 1995, n. 236, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.