Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 17/09/1994 |
Numero: | 538 |
Sommario |
Art. 1. Accertamento con adesione del contribuente |
Art. 2. Autotutela |
Art. 3. Chiusura delle liti fiscali pendenti |
Art. 4. Conciliazione giudiziale |
Art. 5. Responsabilità patrimoniale dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria |
Art. 6. Modificazione alla disciplina in materia di notificazione degli atti di registro e di premio di assunzione |
Art. 7. Servizio ispettivo di sicurezza |
Art. 8. Organizzazione del Servizio |
Art. 9. Anagrafe patrimoniale |
Art. 10. Norme di attuazione |
Art. 11. Servizio centrale degli ispettori tributari |
Art. 12. Concorsi speciali |
Art. 13. Personale dirigenziale |
Art. 14. Compiti della Scuola centrale tributaria |
Art. 15. Entrata in vigore |
§ 98.1.28730 - D.L. 17 settembre 1994, n. 538 [1].
Disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione
(G.U. 17 settembre 1994, n. 218)
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Art. 1. Accertamento con adesione del contribuente
1. Ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche che esercitano, anche in forma associata, attività di impresa o di lavoro autonomo, può essere definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti.
2. La definizione è esclusa nelle ipotesi che costituiscono reato fiscale ai sensi del
3. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo ed ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, che viene liquidata, sui maggiori imponibili, con l'aliquota media del contribuente.
4. Per la definizione il contribuente si può fare rappresentare con procura speciale non autenticata. La definizione si perfeziona con il pagamento delle maggiori somme dovute per effetto dell'adesione, che sono versate in base alle norme sull'autoliquidazione.
5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva a fini extratributari. Le sanzioni amministrative per infedele dichiarazione sono applicate nella misura di un terzo del minimo.
6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
a) per l'individuazione degli uffici competenti, in attesa della istituzione degli uffici delle entrate, e per la loro organizzazione, secondo criteri di efficienza e di trasparenza;
b) per la determinazione delle modalità di accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore.
7. Cessano di avere efficacia le norme in materia di concordato per le zone montane, di cui al comma 1 dell'art. 16 della
Art. 2. Autotutela
1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione.
Art. 3. Chiusura delle liti fiscali pendenti
1. Le liti fiscali, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto dinanzi alla commissione tributaria di primo grado e non ancora decise, possono essere definite, a domanda del ricorrente:
a) con il pagamento della somma di lire 150 mila, se la lite è di importo fino a lire 2 milioni;
b) con il pagamento di una somma pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni.
2. I pagamenti previsti nel comma 1 sono effettuati mediante versamento in conto corrente postale per le somme di cui alla lettera a) del comma 1 e con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione per le somme di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
3. Ai fini del presente articolo:
a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;
b) per valore della lite si intende l'importo a qualsiasi titolo preteso con l'atto di imposizione; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dall'imposta relativa al maggiore imponibile accertato, dagli interessi e dalle eventuali sanzioni irrogate nello stesso atto impugnato.
4. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 dicembre 1994; tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.
5. Restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.
6. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista nell'art. 4.
7. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
Art. 4. Conciliazione giudiziale
1. Nel
2. Ciascuna delle parti può proporre la conciliazione anche prima dell'udienza con atto scritto che deve essere comunicato all'altra parte e depositato in segreteria.
3. L'ufficio può, comunque, depositare in segreteria una proposta di conciliazione alla quale la parte ha previamente aderito. In tal caso il presidente della commissione, o altro componente dallo stesso delegato, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione; la proposta di conciliazione e il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 4. Nell'ipotesi in cui la proposta non venga Considerata ammissibile, il presidente della commissione fissa l'udienza di discussione del ricorso o rinvia all'udienza già fissata. Il provvedimento è depositato entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta ed entro il ventesimo giorno successivo a quest'ultima data, nel caso in cui la conciliazione sia stata ritenuta ammissibile, deve essere effettuato il versamento delle somme dovute con le modalità indicate nel comma 4.
4. Nel caso in cui la conciliazione avviene in udienza e la commissione ritiene sussistenti i presupposti e le condizioni di ammissibilità, viene redatto apposito processo verbale che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro dieci giorni dalla data dell'udienza; in difetto del versamento si applica l'art. 14 del
5. In caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura della metà del minimo delle somme dovute.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti dinanzi alla commissione centrale e alle udienze istruttorie dinanzi alla Corte di appello. In quest'ultimo caso, le competenze collegiali sono attribuite al consigliere istruttore. Si applica l'art. 1304, primo comma, del codice civile.
7. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
Art. 5. Responsabilità patrimoniale dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria
1. Nell'attività di interpretazione delle disposizioni tributarie e, comunque, nell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria rispondono patrimonialmente solo in caso di danno cagionato per dolo o colpa grave.
Art. 6. Modificazione alla disciplina in materia di notificazione degli atti di registro e di premio di assunzione
1. All'art. 16, della
2. All'art. 2 del
:"3-quater. Il credito di imposta non spetta nel caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali in materia di trattamento economico dei soggetti assunti.".
Capo II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
Art. 7. Servizio ispettivo di sicurezza
1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del comitato previsto dall'art. 8, comma 3.
2. Al fine di verificare la scrupolosa osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive del Ministro delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'art. 10:
a) esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri d'ufficio;
b) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;
c) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;
d) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, agli enti creditizi, alle società di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti assicurativi ed alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla
e) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria, salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;
f) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni o documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alle lettere a) e c);
g) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe prevista dall'art. 9.
3. Gli addetti al SIS, previa autorizzazione del Ministro delle finanze, possono accedere presso i soggetti indicati alla lettera d) del comma 2 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie richiesti secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dall'art. 10, qualora non trasmessi nei termini richiesti, ovvero allorché sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti.
4. Gli accertamenti, le ispezioni e le indagini di cui al presente articolo e i risultati conseguenti sono coperti da segreto d'ufficio.
5. Al SIS, alla sua attività, ai documenti da esso formati o comunque a sua disposizione, non si applicano le norme della
6. Gli addetti al SIS, nell'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e ad essi non è opponibile il segreto d'ufficio.
Art. 8. Organizzazione del Servizio
1. Al Servizio ispettivo di sicurezza sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a dieci anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, nonchè undici magistrati amministrativi, contabili o ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello o equiparata, scelti e nominati con decreto del Ministro delle finanze, i quali sono posti fuori ruolo.
2. Al SIS è preposto un direttore, nominato con decreto del Ministro delle finanze, scelto tra i magistrati di cui al comma 1, con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparata, che dura in carica cinque anni ed è confermabile per una sola volta, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza.
3. L'indirizzo e la direzione del SIS sono esercitati da un comitato, presieduto dal Ministro delle finanze o da un suo delegato, composto dal direttore del servizio di cui al comma 2 e dagli altri magistrati di cui al comma 1. Questi ultimi esercitano funzioni di capo uffici, durano in carica cinque anni e sono confermabili per una sola volta.
4. Ai magistrati addetti al SIS e al direttore compete un trattamento economico aggiuntivo pari allo stipendio di dirigente generale di livello C.
5. Con decreto del Ministro delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta, per l'espletamento dei compiti di segreteria.
6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 1.133 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1401 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9. Anagrafe patrimoniale
1. Presso il Servizio ispettivo di sicurezza è costituita l'anagrafe patrimoniale degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari.
2. I soggetti di cui al comma 1, con dichiarazione scritta, comunicano al SIS i dati e le notizie stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'art. 10 indicativi del loro stato patrimoniale e del tenore di vita familiare e li aggiornano periodicamente.
3. Con il decreto di cui all'art. 10 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato ai sensi dell'art. 84, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
4. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonchè degli altri sistemi informativi ad essi connessi ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.
5. Con il decreto di cui all'art. 10 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi nonchè le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti al servizio di cui al comma 1 dell'art. 8.
6. Previa autorizzazione del comitato di cui all'art. 8, comma 3, su proposta del direttore del SIS, le indagini di cui all'art. 7, comma 2, lettera c), e le richieste di cui alle successive lettere d), e) ed f), sono estese ai parenti ed affini dei soggetti di cui all'art. 7, comma 2, nonchè a terzi, persone fisiche e giuridiche, imprese, enti ed organismi, per i quali vi siano concreti elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei soggetti indicati.
Art. 10. Norme di attuazione
1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
Art. 11. Servizio centrale degli ispettori tributari
1. Alla
a) nell'art. 9, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei direttori regionali territorialmente competenti o dei comandanti di zona della Guardia di finanza; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;". Nello stesso comma, nella lettera b), le parole: "del controllo" sono sostituite dalle seguenti: "dei controlli" e, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera: "d-bis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.
b) nell'art. 10, comma quarto, primo periodo, le parole: "ha la durata di sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "ha la durata di cinque anni, indipendentemente dal raggiungimento del limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo dagli ordinamenti di provenienza".
2. Il numero degli ispettori addetti al Servizio centrale degli ispettori tributari è ridotto di undici unità.
3. Il limite quinquennale di cui al comma 1, lettera b), non si applica agli ispettori tributari già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. La suddivisione nelle categorie di provenienza di cui all'art. 10 della
Art. 12. Concorsi speciali
1. I concorsi di cui all'art. 15, comma 3, del
2. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in numero non superiore al doppio dei posti disponibili.
Art. 13. Personale dirigenziale
1. Il comma 1 dell'art. 10 della
2. Ferma restando l'applicabilità del
Art. 14. Compiti della Scuola centrale tributaria
1. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'art. 5 della
Art. 15. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,