Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 29/12/1987 |
Numero: | 533 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'art.13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 [...] |
Art. 2. 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato prevista nel n. 1) del primo [...] |
Art. 3. 1. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e [...] |
Art. 4. 1. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente [...] |
Art. 5. 1. Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre [...] |
Art. 6. 1. Nell'art. 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è [...] |
Art. 7. 1. Gli accantonamenti da parte di aziende di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del [...] |
Art. 8. 1. La tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 3, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentata del 25 per [...] |
Art. 9. 1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, [...] |
Art. 10. 1. I crediti di importo non superiore a L. 20.000 per imposte o tasse in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto la cui riscossione è demandata agli [...] |
Art. 11. 1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, [...] |
Art. 12. 1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 2% prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande deve intendersi applicabile anche se le somministrazioni [...] |
Art. 13. 1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi e dai consorzi di cui al decreto del Presidente della [...] |
Art. 14. 1. Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, relative ai regimi [...] |
Art. 15. 1. Nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1988 da parte dei contribuenti esclusi dall'applicazione dei regimi forfettari per [...] |
Art. 16. 1. La facoltà di optare per il regime ordinario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, del reddito di impresa e di lavoro autonomo per il triennio 1985-87, [...] |
Art. 17. 1. I contratti di compravendita a contanti, a termine, pronti contro termine e di riporto aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato per un valore [...] |
Art. 18. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 15 per cento dai datori di [...] |
Art. 19. 1. La misura contributiva di cui all'art. 4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, già fissata all'8 per cento dall'art. 20, comma 1, della legge 28 febbraio [...] |
Art. 20. 1. A decorrere dal periodo di paga in corso dalla data del 10 gennaio 1988, le misure dei contributi a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori [...] |
Art. 21. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, la misura del contributo capitario aggiuntivo di cui all'art. 22, comma 1, lettera f), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata [...] |
Art. 22. 1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, la quota di contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31, comma 1, [...] |
Art. 23. 1. Il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica, di cui all'art. 2, primo comma, [...] |
Art. 24. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, sono soppressi il contributo di lire 100 milioni all'INPS per la gestione dei sudditi straordinari di disoccupazione, di cui alla [...] |
Art. 25. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo e terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con [...] |
Art. 26. 1. Le disposizioni di cui all'art. 22, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si [...] |
Art. 27. 1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti [...] |
Art. 28. 1. Per l'anno 1988 e per quelli successivi le amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici - con esclusione dell'Istituto Poligrafico e [...] |
Art. 29. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 e sino al 31 dicembre 1989 non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'art. 38 della legge 7 agosto [...] |
Art. 30. 1. Le disposizioni del comma settimo dell'art. 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, si [...] |
Art. 31. 1. A decorrere dall'anno finanziario 1987, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere agli enti portuali sottoindicati un contributo ordinario [...] |
Art. 32. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, nelle rade e nelle [...] |
Art. 33. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 10 e 11 dei [...] |
Art. 34. 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei [...] |
Art. 35. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 23, 26 e 30, valutati in lire 3.819 miliardi per l'anno [...] |
Art. 36. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.28039 - D.L. 29 dicembre 1987, n. 533 [1].
Norme in materia tributaria, di previdenza, di assunzioni nella pubblica amministrazione ed altre disposizioni urgenti.
(G.U. 31 dicembre 1987, n. 304)
Titolo I
NORME IN MATERIA TRIBUTARIA
1. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'art.13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. L'ammontare della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, è elevato a partire dall'anno 1988 a lire 228 mila. Per l'anno 1988 i sostituti di imposta procedono all'applicazione della disposizione del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1988 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato prevista nel n. 1) del primo comma dell'art.15 del
2. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 così come stabilito alla lettera a) del comma 1 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
3. Il limite di reddito di cui al comma 4 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
1. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dalla
2. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia della tariffa allegato A, annessa alla
1. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'art. 26 del
2. E' altresì, elevata al 30 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'art. 26 del
3. Nell'anno 1988 il versamento di acconto di cui all'art. 35 del
1. Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e44 del
2. Gli interessi previsti dalla
1. Nell'art. 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. Il comma 5 dell'art. 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
3. Le disposizioni recate dal presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1988.
1. Gli accantonamenti da parte di aziende di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero sono deducibili, ai fini delle imposte sul reddito, in ciascun esercizio, nel limite del 10 per cento dell'ammontare complessivo di tali crediti risultanti in bilancio se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quelli di cui all'art. 66 del
2. Le perdite su crediti di cui al comma 1 sono deducibili, ai sensi dell'art. 57 del
3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1987.
1. La tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 3, comma 3, della
2. La soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motori Diesel, di cui all'art. 8 del
3. La tassa speciale istituita con l'art. 2 della
4. Se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono stati effettuati pagamenti per i tributi indicati nei commi 1, 2 e 3 per periodi fissi scadenti nell'anno 1988 in misura inferiore a quella ivi stabilita, l'integrazione deve essere corrisposta nei termini e con le modalità che saranno determinati con decreto del Ministro delle finanze.
5. Le disposizioni recate dal presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1988.
1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al
1. I crediti di importo non superiore a L. 20.000 per imposte o tasse in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto la cui riscossione è demandata agli uffici dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e per spese di giustizia in materia penale, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione né a quella degli interessi, pene pecuniarie e soprattasse connessi ai suddetti crediti. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per imposte o tasse, la cui riscossione è demandata agli uffici sopra indicati, di importo non superiore a lire 20.000.
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5-bis del
1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 2% prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande deve intendersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono eseguite sulla base di contratti di appalto. Non si dà luogo a rimborsi, né è consentita la variazione di cui all'art. 26 del
2. Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) del secondo comma dell'art. 19 del
3. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale, non devono intendersi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, quali corrispettivi di prestazioni di servizi, né devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto.
4. Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.
5. La disposizione relativa all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto afferente le linee di trasporto di cui al n. 22 della tabella A, parte seconda, allegata al
6. Agli effetti dell'art. 74-ter del
1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi e dai consorzi di cui al
1. Le disposizioni di cui all'art. 2 del
2. Gli esercenti imprese commerciali che per il triennio 1985-87 non hanno optato per il regime ordinario ai sensi del comma 16 dell'art. 2 del
3. I contribuenti nei cui confronti continuano ad applicarsi per l'anno 1988 le disposizioni richiamate nel comma 1 possono optare, con effetto per lo stesso anno, per il regime ordinario, indistintamente per tutte le attività esercitate, nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attività di cui agli articoli 34, 74, e 74-ter del
4. Le disposizioni dell'art. 2 del
1. Nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1988 da parte dei contribuenti esclusi dall'applicazione dei regimi forfettari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 14 ovvero che optano per il regime ordinario ai sensi del comma 3 dello stesso art. 14, l'imposta afferente gli acquisti di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in più di tre anni, risultanti da fatture registrate in tale anno, è ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano stati consegnati nell'anno 1987; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno 1988 è ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nell'anno 1987.
2. Per i soggetti indicati nel comma 9 dell'art. 2 del
3. Per gli esercenti arti e professioni che ai sensi del comma 3 dell'art. 14 hanno optato per il regime ordinario, i compensi la cui registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto avviene nel corso del 1988 o in anni successivi concorrono a formare il reddito di tali anni ancorché siano stati percepiti nel corso del triennio 1985-87. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986 e 1987 dei compensi e delle spese i cui termini di registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, venivano a scadenza entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni.
4. Limitatamente al primo semestre 1988 per gli esercenti imprese commerciali esclusi dalla applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 14, ovvero che optano per il regime ordinario, il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 22 del
5. La dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il 5 marzo 1988.
6. Fino alla data del 31 dicembre 1988:
a) ai fini dell'applicazione rispettivamente dei commi 9 e 10 dell'art. 2 del
b) per la determinazione dei compensi di lavoro dipendente e degli altri componenti ammessi in diminuzione a norma dei commi 9 e 10 dell'art. 2 del
c) ai fini delle plusvalenze da computare in aumento a norma del secondo periodo del comma 9 dell'art. 2 del predetto
d) continuano ad applicarsi per gli enti non commerciali le disposizioni degli articoli 72 e 72-bis del citato decreto n. 597 del 1973.
7. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1988 è sospesa l'applicazione degli articoli 50, comma 7, 79 e 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
1. La facoltà di optare per il regime ordinario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, del reddito di impresa e di lavoro autonomo per il triennio 1985-87, prevista nel comma 16 dell'art. 2 del
2. Nel comma 9 dell'art. 3 del
1. I contratti di compravendita a contanti, a termine, pronti contro termine e di riporto aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato per un valore nominale non inferiore a 5 miliardi di lire, conclusi tra i soggetti ammessi a partecipare alle aste dei buoni ordinari del Tesoro, sono assoggettati alla tassa prevista dal
Valore nominale dei titoli (in miliardi) |
Contratti a contanti |
Contratti a termine pronti c/termine e di riporto di durata fino a |
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10 gg. |
20 gg. |
45 gg. |
da 5 a 10 |
350.000 |
350.000 |
500.000 |
700.000 |
oltre 10 |
500.000 |
500.000 |
700.000 |
1.000.000 |
2. Per contratti pronti contro termine" si intendono quei contratti che configurano un'operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere: sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e per pari importo nominale.
3. Per i contratti pronti contro termine di cui al comma 1 la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione.
Titolo II
NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE
1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 15 per cento dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9 del
2. Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 1 non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del
1. La misura contributiva di cui all'art. 4, primo comma, della
2. Per le aziende situate nei territori montani di cui al
1. A decorrere dal periodo di paga in corso dalla data del 10 gennaio 1988, le misure dei contributi a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui all'art. 2, comma secondo, del
2. Per le imprese di esercizio delle sale cinematografiche il contributo a percentuale è elevato dal 21,38 per cento al 22,50 per cento, di cui il 15,45 per cento a carico dei datori di lavoro.
3. La misura del contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma terzo, del
4. Resta fermo il disposto del secondo comma dell'art. 3 del
1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, la misura del contributo capitario aggiuntivo di cui all'art. 22, comma 1, lettera f), della
2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il contributo capitario aggiuntivo di cui al comma 1 è dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con aziende ubicate nei territori montani di cui al
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, la quota di contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31, comma 1, della
2. Nell'art. 31 della
3. Il contributo previsto dall'art. 31, commi 8 e 11, della
4. Una quota pari al 15 per cento della misura del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 8 e 11 dell'art. 31 della
5. I soggetti di cui al comma 4 che nel 1988 cessano dall'obbligo del versamento in questione, o che comunque sono tenuti a versare importi inferiori a quello corrispondente al 15 per cento del contributo 1987, potranno, a domanda, ottenere il rimborso.
6. In ogni caso le quote capitarie di cui all'art. 31 della
1. Il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica, di cui all'art. 2, primo comma, punto b), del
2. Nei confronti del personale di cui al comma 1 resta ferma, ai fini dell'indennità di fine rapporto, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 9 del
3. Le economie di bilancio derivanti dall'applicazione del comma 1, valutate in lire 300 miliardi annui, sono iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1988, per essere destinate al finanziamento di provvedimenti legislativi relativi al personale della scuola.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, sono soppressi il contributo di lire 100 milioni all'INPS per la gestione dei sudditi straordinari di disoccupazione, di cui alla
2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, è soppresso il concorso dello Stato di lire 105 miliardi al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 27 della
1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo e terzo comma dell'art. 6 del
2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo comma dell'art. 15 del
1. Le disposizioni di cui all'art. 22, comma 10, del
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 65 miliardi, provvede l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in relazione alla specifica attività svolta dall'Istituto.
1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal primo giorno di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5 del
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto, ed è concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale. Per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovano a causa di infermità o difetto fisico o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, i livelli di reddito della tabella predetta sono aumentati di lire dieci milioni. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se nel nucleo familiare si trovano soggetti in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato e separata legalmente, celibe o nubile.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente decreto, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del
6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente decreto. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988.
14. A decorrere dall'anno 1989 l'importo di cui al comma 13 può essere rideterminato con le modalità previste dall'art. 19, quattordicesimo comma, della
Titolo III
NORME IN MATERIA DI ASSUNZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1. Per l'anno 1988 e per quelli successivi le amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici - con esclusione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, della Commissione nazionale per le società e la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attività creditizie - gli enti locali e le loro aziende, comprese quelle municipalizzate, le unità sanitarie locali, le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale subordinatamente all'avvenuto accertamento dei carichi funzionali di lavoro e alla conseguente utilizzazione dell'istituto delle mobilità, ai sensi dell'art. 6 del
2. Possono comunque effettuarsi assunzioni ai posti messi a concorso per i quali sia stata formata la graduatoria di merito o effettuata la selezione di cui al
3. Per l'anno 1988, qualora le procedure richiamate dal comma 1 in ordine all'accertamento dei carichi funzionali e alla mobilità non risultino completate entro i termini per esse previste a causa di effettive e documentate difficoltà, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, può autorizzare assunzioni, in deroga al disposto di cui allo stesso comma 1, per comprovate necessità.
4. Le autorizzazioni ad assumere personale, qualora finalizzate a consentire l'attuazione dei progetti di cui all'art. 3 del
5. Per gli enti locali, loro aziende e consorzi saranno individuati i requisiti e le modalità per l'inoltro delle istanze, nonché i criteri per le autorizzazioni alle assunzioni in deroga di cui ai commi 3 e 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e del tesoro, sentite le associazioni degli enti. Per tali enti le suddette autorizzazioni in deroga saranno adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.
6. Per gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni, le assunzioni in deroga sono disposte con provvedimenti della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'art. 9 della
7. I reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie nonché le immissioni in servizio dei sottufficiali che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole ed istituti di formazione, possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.
8. Sull'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi la Presidenza del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione analitica sulle assunzioni in deroga.
9. Al primo comma dell'art. 9 della
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale docente delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonché quello che risulti eventualmente in soprannumero, sarà utilizzato prioritariamente per la copertura di cattedre o posti di insegnamento, vacanti e disponibili per periodi anche inferiori a cinque mesi e per lo svolgimento della attività di cui ai commi sesto e nono dell'art. 14 della
11. Nelle scuole materne ed elementari, qualora non sia possibile sostituire i docenti temporaneamente assenti con personale in servizio nel circolo didattico, i direttori didattici dovranno utilizzare personale di altri circoli didattici viciniori, che saranno indicati dal provveditore agli studi. La stessa norma si applica altresì agli altri ordini di scuola limitatamente agli istituti esistenti nell'ambito del medesimo distretto.
12. Le supplenze per la copertura delle cattedre e dei posti di cui all'art. 15, terzo comma, della
Titolo IV
Disposizioni diverse
1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 e sino al 31 dicembre 1989 non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'art. 38 della
2. I tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla
3. A decorrere dai 1° gennaio 1988 le unità sanitarie locali provvedono a dare attuazione all'art. 10, comma 6, lettera d), della
4. L'aliquota di cui al secondo comma dell'art. 18 del
1. Le disposizioni del comma settimo dell'art. 7 del
2. Per il graduale raggiungimento del fine indicato nel comma 1 i contratti e le convenzioni stipulati per gli anni dal 1988 al 1992 avranno particolare riferimento al sottosistema informativo del catasto nonché alla realizzazione del progetto di automazione delle attività di controllo della produzione, trasformazione, movimentazione ed impiego dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione o ad imposta di consumo, comprese le attività dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, nonché alla predisposizione delle procedure di colloquio con il sistema informatico delle dogane o con i sistemi informativi dell'anagrafe tributaria, della Guardia di finanza e di altri enti esterni all'Amministrazione finanziaria. La conseguente spesa, valutata in lire 300 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 450 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1992, fa carico allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, allo specifico capitolo 6041 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1988. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo.
3. Nelle spese di cui al comma 2 non rientrano quelle relative alla locazione ed ordinaria amministrazione e gestione della rete di trasmissione dati, dei locali e delle apparecchiature comuni ai sistemi informatici delle dogane e delle imposte indirette, che restano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio per la meccanizzazione dei servizi dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette.
4. La realizzazione dei progetti di sviluppo e di integrazione deve prevedere anche una maggiore utilizzazione e specializzazione del personale dell'Amministrazione finanziaria a cui potrà essere affidata la gestione di centri di elaborazione dati, di apparecchiature terminali ad essi collegate e di personal computers in dotazione agli uffici.
5. Le disposizioni dell'art. 351 del testo unico approvato con
1. A decorrere dall'anno finanziario 1987, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere agli enti portuali sottoindicati un contributo ordinario annuale, per l'espletamento dei compiti di istituto, dell'importo accanto a ciascuno specificato:
a) Provveditorato al porto di Venezia: lire 3.500 milioni;
b) Ente autonomo del porto di Palermo: lire 1.500 milioni;
c) Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia: lire 500 milioni.
2. Il contributo ordinario annuale dello Stato in favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli, disposto dall'art. 4 del
3. Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere all'Azienda dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per l'anno 1987.
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 9.000 milioni per l'anno 1987 e a lire 8.000 milioni a decorrere dall'anno 1988, si provvede, per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando, quando a lire 8.000 milioni, lo specifico accantonamento Contributo agli enti portuali nazionali" e, quanto a lire 1.000 milioni, l'accantonamento Potenziamento delle strutture mobili e addestramento del personale delle capitanerie di porto": per gli anni 1988, 1989 e 1990, a carico dei capitoli 2574, 2581, 2582 e 2583 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1988 e relativa proiezione per gli anni 1989 e 1990.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, istituita dal primo comma dell'art. 2 del
2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di Trieste, in attesa della definizione di accordi con gli Stati confinanti in merito alla utilizzazione del porto franco stesso, l'aumento di cui al comma 1 non si applica altresì in detto scalo.
3. Sono esenti dalla tassa erariale di cui al primo comma dell'art. 2 del
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa di ancoraggio e della soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della
5. Il Ministro della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le navi stazzate in virtù della
6. Un terzo degli importi riscossi in applicazione della tassa di cui al comma 1 e l'80 per cento degli importi riscossi in applicazione delle tasse di cui al comma 4 nei porti rientranti nell'ambito delle circoscrizioni degli enti portuali di Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Venezia e Trieste, nonché nei porti in cui insistono e sono autorizzate ad operare le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, è devoluto ai predetti enti e alle predette aziende. Le somme devolute sono destinate in misura non inferiore al 50 per cento ad investimenti.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il provento complessivo della tassa sulle merci di cui all'art. 47 della
8. Nei porti sede delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti, istituite con
9. I proventi delle tasse di cui al comma 8 saranno devoluti ai predetti enti quando gli stessi siano stati autorizzati a gestire la stazione marittima ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata
10. Rimangono ferme le misure delle tasse portuali quali attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione del secondo e quarto comma dell'art. 2 del
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 10 e 11 dei decreti-
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
2. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1988.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 23, 26 e 30, valutati in lire 3.819 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle norme di cui al titolo I del presente decreto.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella
Reddito familiare migliaia di lire |
Numero dei componenti del nucleo familiare |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 o + |
|
importo mensile dell'assegno (in migliaia di lire) |
||||||
Fino a 12.000 |
60 |
90 |
160 |
230 |
300 |
370 |
440 |
12.001 - 15.000 |
20 |
70 |
140 |
200 |
280 |
360 |
420 |
15.001 - 18.000 |
|
50 |
110 |
170 |
250 |
350 |
400 |
18.001 - 21.000 |
|
20 |
80 |
140 |
220 |
330 |
380 |
21.001 - 24.000 |
|
|
50 |
110 |
200 |
320 |
360 |
24.001 - 27.000 |
|
|
20 |
80 |
170 |
300 |
340 |
27.001 - 30.000 |
|
|
|
50 |
120 |
270 |
310 |
30.001 - 33.000 |
|
|
|
20 |
70 |
240 |
280 |
33.001 - 36.000 |
|
|
|
|
20 |
210 |
260 |
36.001 - 39.000 |
|
|
|
|
|
100 |
230 |
39.001 - 42.000 |
|
|
|
|
|
|
100 |
oltre 42.000 |
|
|
|
|
|
|
|
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 31 della