Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.3 disciplina generale |
Data: | 16/02/1977 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano agli infortuni sul lavoro avvenuti successivamente al 31 dicembre 1976 |
Art. 3. Con effetto dal 1 gennaio 1977, il trattamento economico spettante per i casi di inabilità permanente, assoluta o parziale, e per morte ai lavoratori agricoli di età non superiore a sedici anni [...] |
Art. 4. Con effetto dal 1 gennaio 1977 il contributo di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1973, n. 852, è fissato nella misura del 3,50 per cento delle retribuzioni imponibili dei lavoratori [...] |
Art. 5. I lavoratori agricoli dipendenti, che in base ai contratti collettivi o accordi sindacali prestano in cinque giorni l'ordinario orario di lavoro settimanale presso una medesima impresa agricola, [...] |
Art. 6. La misura del trattamento speciale in caso di disoccupazione, previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è elevata al 66 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 [...] |
Art. 7. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 101 e non superiore a 150 è dovuto a decorrere dal [...] |
Art. 8. Ai lavoratori agricoli salariati, braccianti e assimilati, compresi i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate annue di lavoro, [...] |
§ 2.3.56 - L. 16 febbraio 1977, n. 37.
Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.
(G.U. 26 febbraio 1977, n. 54).
Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano agli infortuni sul lavoro avvenuti successivamente al 31 dicembre 1976.
Resta salva l'applicazione, se più favorevole, dell'indennità giornaliera prevista dal decreto ministeriale 15 novembre 1974, concernente la rivalutazione triennale delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore agricolo.
Con effetto dal 1 gennaio 1977, il trattamento economico spettante per i casi di inabilità permanente, assoluta o parziale, e per morte ai lavoratori agricoli di età non superiore a sedici anni è equiparato al trattamento economico previsto dall'articolo 215 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
Con effetto dal 1 gennaio 1977 il contributo di cui all'art. 3 della
Con effetto dal 1 gennaio 1977 la quota capitaria annua di cui all'art. 4,
Il contributo di cui ai precedenti commi può essere variato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in relazione al fabbisogno annuale della gestione agricola.
Per gli esercizi successivi al 1977 tale variazione è obbligatoria qualora al termine di ciascun esercizio il disavanzo della gestione risulti superiore del 10 per cento rispetto a quello dell'esercizio precedente.
I lavoratori agricoli dipendenti, che in base ai contratti collettivi o accordi sindacali prestano in cinque giorni l'ordinario orario di lavoro settimanale presso una medesima impresa agricola, hanno diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi per sei giornate di occupazione con l'obbligo, per i datori di lavoro, del versamento dei relativi contributi assicurativi.
La misura del trattamento speciale in caso di disoccupazione, previsto dall'articolo 25 della
Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 101 e non superiore a 150 è dovuto a decorrere dal 1 gennaio 1977, in luogo dell'indennità di disoccupazione loro spettante ai sensi del
I lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla
Le dichiarazioni daranno luogo all'iscrizione negli elenchi nominativi compilati secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 7, n. 5, del
Il trattamento speciale è corrisposto per il periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.
A decorrere dal 1 gennaio 1977 il contributo dovuto dai datori di lavoro in agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è stabilito nella misura dell'1,25 per cento della retribuzione imponibile fissata secondo le modalità di cui all'articolo 28 del
Ai lavoratori agricoli salariati, braccianti e assimilati, compresi i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate annue di lavoro, sono corrisposti gli assegni familiari per l'intero anno.
L'onere relativo è posto a carico della cassa unica per gli assegni familiari.
I lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla
Le dichiarazioni daranno luogo all'iscrizione negli elenchi nominativi compilati secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 7, n. 5, del
In sede di prima applicazione della presente legge, la dichiarazione prevista dal terzo comma del presente articolo dovrà essere prodotta entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
[1] Sostituisce i commi primo e secondo, art. 213 del